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P2P: un discusso caso di archiviazione
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Art. 408 comma I c.p.p.
R.G. 62950/06
AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEDE
Il Pubblico Ministero dott. Paolo Giorgio FERRI
Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di ignoti indagati secondo rubrica in ordine al reato di cui all'art. 14 legge 248/2000;
Ritenuto che nell'ambito della condivisione telematica del sistema "peer to peer" lo scambio avviene direttamente, tra due utenti finali; senza l'intermediazione di un server centrale, il quale svolge semplicemente una funzione di collegamento del tutto generica ed inizialmente solo di autenticazione degli utenti, nel momento in cui costoro accedono al sistema;
Osservato che nel caso di specie i siti internet deputati a tale attività (www.bearshare.com, www.emuleitalia.net, www.bittorrent.com) si limitano ad autenticare l'utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo (trattasi di molteplici server di transito che operano in genere per breve momento, in paesi esteri e che a loro volta non sono al corrente degli scambi di programmi che avvengono direttamente tra ali utenti finali);
Osservato, per quanto riguarda invece gli utenti, che questi ultimi, utilizzando una crittografia di sicurezza (blowfisf) per proteggere il contenuto dei file scambiati, trasformando il loro indirizzo IP in indirizzo virtuale e comunque non usando una connessione diretta con un altro PC (l'utente A, in base a un algoritmo random, carica daB passando ad esempio per C e D): rendono difficile la loro identificazione e pongono problemi non solo per gli esiti delle indagini, ma anche di giurisdizione perché Io scambio che rileva spesso avviene estero su estero;
Osservato che lo scambio tra utenti della rete può avvenire sì per copie ma anche per originali lecitamente acquisiti, onde dovrebbe essere dimostrata l'illegittima acquisizione dell'originale medesimo con mezzi investigativi sovente esperibili solo in territorio estero. ove la giurisprudenza non sempre si è espressa contro coloro che scaricano o consentono lo scarico di filmati o altri prodotti protetti dal diritto d'autore;
Osservato che al di là dei problemi di prova sopra adombrati (altri se ne potrebbero proporre): non sembra o almeno non è pacifico (vi sono recenti sentenze in USA ed in Spagna) che le condotte che si vogliono censurare penalmente abbiano tale rilevanza (è indiscusso viceversa che sia colui che è download che colui che è upload commetta un torto di natura civilistica per i diritti di autore, chiunque evasi). Ciò soprattutto perché non sempre è ravvisabile quel lucro espressamente richiesto dalla norma penale; ma viceversa al più vantaggi del tutto indiretti e non conseguenti con certezza alla condotta da censurare penalmente (vale a dire solo di chi è upload);
Osservato quindi che in assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc: non appare possibile dare rilevanza in questa sede ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova.
Visto l'art. 408 comma 1° c.p.p.
CHIEDE
Disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio
Roma 15 DIC 2006
Il Pubblico Ministero
(dott. Paolo Giorgio FERRI)
(NOTA: la presente richiesta è stata accolta, pur a seguito di opposizione rigettata, con provvedimento 9 ottobre 2007 - GIP dott.ssa Carla Santese espressamente riproduttivo delle argomentazioni del richiedente)
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