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Notificazioni. Domicilio eletto o dichiarato. Mancanza (Cpp art. 157, 161 )
Con riferimento alla posizione dell'imputato A.M., la difesa eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio atteso che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata fatta ex art. 161 laddove nel verbale di identificazione l'imputato ha dichiarato di non essere in grado di dichiarare domicilio. Andava quindi operata ai sensi dell'art. 157 cpp.
Il Pm chiede respingersi la richiesta di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio perchè l'ipotesi oggetto di contestazione rientra nel primo comma dell'art. 161 cpp.
Il Giudice, esaminati gli atti, rilevato che si versa nell'ipotesi del primo comma dell'art. 161, atteso che la polizia giudiziaria ha direttamente compiuto l'atto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini e in quella sede la stessa ha comunicato di non essere in grado di eleggere domicilio, cosìcchè si versa in una delle ipotesi contemplate nel primo comma dell'art. 161 cpp, rilevato altresì che l'informazione di garanzia è stata correttamente notificata al difensore d'ufficio e nessuna violazione quindi si è verificata, respinge l'eccezione.
Milano, il 13 febbraio 2008
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