CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PRESSO L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
tra
L’organizzazione di volontariato denominata Il diritto mite, in persona del suo presidente Prof. Bruno Schettini, nato a ..., residente in ...
e
l'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del Coordinatore pro tempore Avv. Mario Covelli, nato a ..., residente in ...
Visti
il comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n°. 468", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 234 del 6 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n°. 166, che prevedono espressamente che il giudice di pace promuova la conciliazione tra le parti quando si trova di fronte ad un reato perseguibile a querela, che possa rinviare l'udienza per un periodo non superiore ai due mesi per consentire l'effettuazione del tentativo di conciliazione e che detto tentativo possa essere espletato da strutture pubbliche o private presenti sul territorio
Premesso
- che l’attività, nelle forme previste dalla presente Convenzione, è già positivamente in atto presso altre sedi di Ufficio del Giudice di Pace, in altre città italiane;
- che già da più di due anni presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli è svolta l’attività di mediazione penale, con follow up positivo, da parte del prof. Bruno Schettini, in qualità di CTU;
- che il prof. Bruno Schettini, docente di ruolo presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, è mediatore e didatta di mediazione iscritto al n. 374 dell’Albo privatistico dell’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici;
Decidono
di svolgere, per un periodo che va dal 02 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, a titolo sperimentale e non oneroso, l’attività dell’Ufficio di Mediazione gestito dall’O.d.V. “Il diritto mite”. La Convenzione potrà essere prorogata di anno in anno per tacito accordo oppure potrà essere rescissa anche unilateralmente da ambo le parti previa raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della data di scadenza della medesima, fermo restando gli adempimenti in precedenza assunti.
Come previsto dalla normativa (commi 4° e 5° del già citato articolo) se la mediazione porterà ad una conciliazione sarà redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. Ogni dichiarazione resa dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non sarà in alcun modo utilizzata ai fini della deliberazione giudiziale
A norma dell'art. 29 commi 4° e 5° si convengono le seguenti modalità di svolgimento del tentativo di mediazione:
q il tentativo di mediazione sarà effettuato presso i locali del Giudice di Pace da operatori de “Il diritto mite” laureati in giurisprudenza o in materie umanistiche e iscritti all’Albo privatistico di un’Associazione di mediazione avente carattere nazionale e regolarmente registrata.
q Nei casi in cui si trovi di fronte ad una querela, qualora lo ritenga opportuno, il Giudice di Pace con ordinanza, disporrà il rinvio dell'udienza di comparizione e contestualmente che si proceda ad una mediazione mediante la struttura convenzionata.
q Un operatore del Servizio di mediazione sarà presente alle udienze penali, al fine di rendere più agevole l'invio dei casi e di facilitare il contatto delle parti con i Mediatori del Servizio.
q Al Servizio di mediazione saranno fornite le informazioni necessarie per contattare le parti. I mediatori sono tenuti a mantenere il massimo riserbo su tutta l'attività di mediazione effettuata.
q La mediazione si svolgerà in due fasi: la prima di premediazione in cui si verificherà l’esistenza di criteri di mediabilità, la seconda durante la quale, disponibili le parti, il mediatore opererà per aiutare le parti ad individuare accordi atti alla conciliazione né praeter né contra legem.
q I mediatori contatteranno direttamente le parti, attraverso l’Ufficio di Cancelleria penale, invitandole a comparire per avviare la procedura di mediazione. La mediazione, non avendo carattere dibattimentale, è svolta in presenza delle sole parti costituite senza l’intervento dei rispettivi legali di fiducia e/o d’ufficio.
q I mediatori opereranno in ossequio alle norme sul segreto d’ufficio e sul trattamento dei dati sensibili. All’ossequio di tali norme saranno tenuti anche tirocinanti e/o stagisti ammessi al tirocinio/stage. Al mediatore è applicata la normativa dei CTU fatte salve le prescrizioni previste dall’art. 29 comma 4 del D.Lvo 274/2000. Per ciascuna causa il mediatore incaricato non potrà essere sostituito né potrà delegare altra persona fatti salvi eventuali e motivati impedimenti, cessazioni o rimozioni da parte del GdP presso il quale la causa è incardinata o da parte del Presidente dell’O.d.V. previo accordo con il medesimo GdP.
q Il Giudice di Pace avrà notizia del risultato della mediazione tramite un verbale, redatto ad opera del mediatore incaricato, nel quale verrà attestata sinteticamente l'attività svolta e la sua conclusione. Nello stesso verbale, o in atto ad esso allegato, le parti rispettivamente firmeranno per la remisssione/accettazione di remissione di querela e la rinuncia al ricorso. In questo caso il Giudice di Pace dichiarerà, con sentenza, di non doversi procedere per mancanza di un requisito di procedibilità. Se alla data di rinvio la mediazione non è stata eseguita o si è conclusa con il nulla di fatto, verrà riattivato il percorso processuale ordinario. Ciascun mediatore è responsabile esclusivamente dei mezzi posti in essere e non del buon esito o meno della mediazione stessa.
Quando lo ritenga opportuno il Giudice di Pace potrà segnalare, previo accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla struttura di mediazione anche cause procedibili di ufficio in cui si ravvisi comunque l'opportunità di procedere ad un'attività di mediazione anche di carattere sociale.
q I mediatori del Servizio di mediazione presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli potranno essere affiancati da stagisti o tirocinanti che ne facciano richiesta, inviati dalle Università o da altre strutture formative per mediatori riconosciute da un’Associazione nazionale di mediatori, previa valutazione della domanda di tirocinio/stage da parte del presidente dell’Associazione, sentito il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace.
I mediatori si impegnano a far prendere conoscenza ai tirocinanti dei rudimenti della procedura penale, del rito davanti al Giudice di Pace e dei principi fondamentali del diritto penale. I tirocinanti assisteranno al tentativo di mediazione e qualora non avesse successo seguiranno, con i mediatori de Il diritto mite, il proseguimento del processo per rendersi conto degli effetti sociali e giuridici della mediazione.
Il Presidente dell’O.d.V. “Il diritto mite”Prof. Bruno Schettini
Il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli Avv. Mario Covelli
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a cura del dott. Luigi Levita - Tribunale di Napoli - 5 febbraio 2008