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L’art. 157 c.p. sulla prescrizione è stato profondamente modificato dall’art. 6 della Legge 251/2005. A seguito della modifica, il primo e il quinto comma del medesimo articolo prevedono che “I. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” e “V. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”.
La portata del quinto comma dell’articolo in esame non sembrava lasciare alcun dubbio sul fatto che si trattasse dei reati di competenza esclusiva del Giudice di Pace ( rectius delle pene che dovrà applicare il Giudice di Pace), ma la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa n. 2 del 2008, ha affermato invece che “…nel diritto vigente, le pene cosiddette paradetentive non sono previste dalla Legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati …ma costituiscono l’oggetto di una opzione che il Giudice può compiere in alternativa ad altre…” e quindi il quinto comma dell’art. 157 c.p. non concerne affatto i reati di competenza del Giudice di Pace. Quindi, “il quinto comma dell’art. 157 c.p., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, i reati per i quali le pene paradetentive siano previste dalla Legge in via diretta ed esclusiva” (Corte Costituzionale, sentenza 2/2008). La Corte Costituzionale non dice però quali siano i reati per i quali è prevista la pena paradetentiva come diretta ed esclusiva.
Vi è chiara l’impressione come il Giudice delle Leggi abbia voluto “forzatamente” salvare l’art. 157 c.p., e soprattutto il suo quinto comma, da una sentenza di illegittimità che invece gran parte degli operatori del diritto si aspettava.
L’attuale legislazione, quindi, prevede termini di prescrizione di tre anni per le pene paradetentive e di sei anni per i delitti che prevedono la pena pecuniaria. Conseguentemente, la pena pecuniaria, che dovrebbe essere considerata meno grave di quella paradetentiva, ha un termine di prescrizione praticamente doppio rispetto ad una pena considerata molto più grave.
A seguito della sentenza 2/2008, al Giudice di Pace non rimane che applicare sempre e comunque il termine prescrizionale previsto dal primo comma dell’art. 157 c.p., e ritenere inesistente il quinto comma dell’articolo per le cosiddette pene paradetentive.
Avv. Prof. Carlo Crapanzano - gennaio 2008
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