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Detenzione abusiva di software: per ipotizzare l'uso penalmente rilevante del software abusivamente duplicato occorre fornire la prova che i programmi abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'imputato che, trattandosi di prova inerente un elemento costitutivo del reato, avrebbe dovuto essere fornita dal P.M.
TRIBUNALE DI LANCIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA E NON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice, Dr, FRANCESCO MARINO alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di: XXX
IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 171 bis L.n. 633/41 perché. in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale sita----------- omissis, illecitamente duplicava e deteneva per fini commerciali n. 19 software informatici privi di licenza segnatamente:
• Nr. 01 compact disc denominato ADOBE ACROBAT 5.0:
• Nr. 01 ed indicante WIN FAX PRO-ITAL:
• 0:r. 01 ed intestato PRINT HOUSE MAGIC:
• Nr. 01 ed indicante AHEAD NERO BURNING ROM:
• Nr. 01 ed intestato AUTORUOTE 2002 disc 2:
• Nr. O1 ed intestato AUTORUOTE 2002 disc I:
• Nr. 01 cd indicante PARTITION MAGIC ITALIANO + NORTON ANTIVIRUS 5:
• Nr. 01 ed intestato NORTON ANTIVIRUS GHOST VIRTUAL DRIVE:
• Nr. 01 ed intestato MICROSOFT VIRTUAL MACHINE:
• Nr. O1 ed intestato MICROSOFT WINDOWS 98:
• Nr. 04 ed contenenti MICROSOFT OFFICE 2000 PREMIUM:
• Nr. 01 ed intestato MC AFEE:
• Nr. 01 ed intestato AUTOCAD 14 ITALlA- ADDCAD ITALIANO LIBRERIE CAD:
• Nr. 01 ed intestato REGOLO CON\TABILlTA’'.
• Nr. 01 cd intestato COREL 8:
• Nr. 01 cd intestato TRADUTTORE INGLESE ITALIANO.
In …. OMISSIIS
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Delfina Conventi e dall'avvocato Luciano MARINO del foro di Lanciano, di Lanciano per l’imputato Le parti hanno concluso come segue il PM chiede la condanna alla pena minima concesse le attenuanti generiche Il difensore chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato Il difensore chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato
FATTO E DIRITTO
Il procedimento può essere definito utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., In conseguenza della decisione dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato.
Il 02/10/2003 la Guardia di Finanza di Lanciano, nel corso di un controllo fiscale presso l'impresa individuale XXX constatò il possesso da parte dell'imputato di compact discs contenenti programmi per computer di cui l’imputato non aveva a disposizione la licenza d'uso.
Alcuni dei programmi in questione, indicati nel capo d'imputazione, risultavano installati nella memoria (hard disk) del personal computer di proprietà dell'imputato.
Orbene, la prima questione da porsi è quella se vi è prova sufficiente dell'abusiva duplicazione dei supporti informatici indicati in imputazione. Superato questo primo ostacolo, dovrà accertarsi se l'abusiva duplicazione conduca ad una ipotesi del reato prevista dalla legge n. 633/41.
Quanto al primo dei profili evidenziati, deve dirsi che il semplice rinvenimento di una serie di supporti contenenti programmi informativi (in questo caso compact discs) privi di marchio S.I.A.E. non è prova sufficiente della loro duplicazione abusiva, ovvero della loro detenzione consapevolmente abusiva. Infatti, quanto ai programmi effettivamente installati sul computer, è noto che alcuni programmi, come quello denominato "Adobe acrobat" contestato all'imputato, sono liberamente "scaricabili" dai siti che offrono contenuti di files in formato PDF proprio perché sono necessari per consentire la lettura di tali files. Quanto al "Windows 98", l'imputato stesso ha fornito la fattura dell'acquisto del programma unitamente al computer. Con riferimento agli altri software installati sul computer dell'imputato, non è stata fornita la prova che gli stessi non fossero, ad esempio, già installati gratuitamente all'atto dell'acquisto del computer, ovvero acquistati come inserto di riviste specializzate, pratica alimentata dagli stessi produttori del programma per piazzare software obsoleti ed invogliare all'acquisto delle versioni più recenti i degli stessi.
Né può escludersi che i compact discs in sequestro contenessero copie dei programmi legittimamente installati, effettuate a titolo di precauzione per il caso che si cancellasse la memoria del computer e fosse necessario reinstallare nuova.
Anche a prescindere da tale profilo, va comunque rilevato che per la ricorrenza del reato di cui all'art. 171 bis legge n. 633/41 è necessario che la duplicazione dei programmi per computer sia effettuata allo scopo di trame profitto, ovvero, nell'ipotesi in cui l'agente non abbia personalmente duplicato i programmi, la detenzione dei medesimi, illecitamente duplicati da altri, sia contrassegnata dal fine commerciale o imprenditoriale, giacché la duplicazione non caratterizzata dal fine di profitto ed il semplice utilizzo personale integrano esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art.174 ter legge n. 633/41.
Nel caso di specie, anche ammettendo che l'imputato detenesse effettivamente software abusivamente duplicati, non vi è prova del fatto che avesse provveduto personalmente a duplicarli, per cui a carico del XXX si potrebbe ipotizzare solo la detenzione dei programmi contenuti in supporti abusivamente duplicati. Ma perché si configuri il reato previsto dall'art. 171 bis legge n. 633/41 è necessario che tale condotta sia finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali, elemento soggettivo rimasto sfornito di prova.
Infatti, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio del dolo specifico del reato la prova che l'imputato detenga il materiale software nell'ufficio dove esercita la sua attività commerciale o imprenditoriale e non, piuttosto, nel personal computer di casa. In proposito, come ha chiarito la S.c. (sez. III, 28/06/2001 n. 33896), lo scopo commerciale o imprenditoriale della detenzione di programmi abusivamente duplicati comprende anche l'uso interno nell 'ambito di una attività imprenditoriale, purché tale attività sia favorita dall'utilizzo del programma, giacché per "scopo commerciale" va intesa ogni attività riconducibile alla nozione di "impresa commerciale" alla stregua della definizione posta dall'art. 2195 del c.c. Pertanto, per ipotizzare l'uso penalmente rilevante del software abusivamente duplicato occorre fornire la prova che i programmi abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'imputato che, trattandosi di prova inerente un elemento costitutivo del reato, avrebbe dovuto essere fornita dal P.M.
Per tali considerazioni, anche a voler ritenere acquisita la prova della illecita detenzione dei compact discs e dei programmi rinvenuti in possesso dell'imputato, la mancanza di prova del fine commerciale o imprenditoriale di tale condotta non permetterebbe comunque di configurare il reato, ma il solo illecito amministrativo previsto dall'art.174 ter Legge n.633/41.
In conclusione, l’imputato deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto in rubrica quantomeno perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con la conseguente restituzione all'imputato dei compact discs. tuttora in sequestro.
P.Q.M.
Visto l'art 530 c.p.p.
ASSOLVE
dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
ORDINA
Il dissequestro e la restituzione all'imputato dei compact discs in sequestro.
Lanciano 06/02/2007
Il giudice
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