Versione per la stampa
“Soglia drogante”: le Sezioni Unite accennano ad una soluzione
(omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 18.10.2004 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con la quale D.R.M. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 per avere illegalmente detenuto all’evidente fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina, cedendone grammi 0,300 circa, di cui grammi 0,033 di principio attivo, ad un acquirente specificamente individuato, con corresponsione della somma di € 20,00, e, di conseguenza, era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, e ravvisata l’ipotesi di cui al 5° comma dell’art. 73 citato, alla pena ritenuta di giustizia.
Considerato che la prova dello spaccio era evidente, e neppure contestata con il motivo di impugnazione, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza che le analisi eseguite dall’A.R.T.A. di Pescara avevano accertato che la quantità totale di principio attivo corrispondeva al 13,3 %, da ritenersi inferiore al limite di una dose media giornaliera.
In particolare la Corte di merito ha ritenuto: a) la nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa tutte le sostanze specificamente indicate negli elenchi; b) la cessione di droga al consumatore realizza la circolazione degli stupefacenti e ne alimenta il mercato, individuandosi così la ratio del citato art. 73 consistente nello scopo di combattere il mercato della droga; c) di conseguenza, la circostanza che il principio attivo potesse non superare la c.d. “soglia drogante”, in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto.
D.R.M., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di appello, deducendo le violazioni dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in quanto la mera indicazione delle sostanze indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/90 non è sufficiente a farle ritenere come “stupefacenti”, qualora il principio attivo sia pressocchè inesistente, come nella specie, e tale da non produrre conseguenze sull’assuntore.
Richiamate sul punto una sentenza di legittimità ed altra di merito, il ricorrente ha quindi dedotto che la condotta del D.R.non era idonea a configurare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, in quanto non venivano lesi i beni protetti dalla norma stessa, quali quelli di evitare la circolazione delle droghe e di tutelare l’ordine pubblico, così come ritenuto nella motivazione della sentenza impugnata, e, pertanto, il D.R. avrebbe dovuto essere dichiarato assolto perché il fatto non costituisce reato.
La sesta sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 29.3.2007, ha rimesso il ricorso stesso alla sezioni unite ex art. 618 c.p.p. per un nuovo esame della questione già valutata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9973 del 24.6.1998, che hanno ritenuto la sussistenza del delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 nella ipotesi di spaccio di stupefacenti anche se la sostanza stupefacente non superi la cosiddetta “soglia drogante”.
Il primo motivo è costituito dagli interventi normativi innovativi, e in particolare dall’introduzione del comma 1 bis nell’art. 73 con la legge n. 49/2006, che ha dato un rilievo specifico alla quantità dello stupefacente ai fini del presuntivo superamento della destinazione della droga per uso personale.
E’ stata poi richiamata la sentenza n. 360 del 1995 della Corte Costituzionale che, in tema di coltivazione della droga, ha espresso un principio in contrasto con quanto ritenuto dalle SS.UU. con la sentenza n. 9973 del 1998.
Richiamando poi le precedenti sentenze n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986 del Giudice delle leggi, è stato osservato che l’assoluta inidoneità dell’offensività specifica della singola condotta in concreto accertata fa venir meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, dovendo sussistere almeno una connotazione minima della offensività concreta nella condotta dell’agente (in difetto configurandosi il reato impossibile), non ravvisabile nella specie trattandosi di cessione di un quantitativo talmente esiguo da non potere determinare un apprezzabile stato stupefacente.
Né è rilevante la presenza nella disciplina giuridica di un sistema tabellare (come ritenuto con la sentenza n. 9973 del 1998), in quanto, come si desume dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 4), del D.P.R. 309/90, è sempre la capacità di quanto inserito in tabella di determinare gli effetti tipici delle sostanze stupefacenti, e cioè l’incidenza sul sistema nervoso centrale con induzione di stati di dipendenza fisica e/o psichica, a costituire il presupposto della violazione dell’art. 73.
Infine, è stato ritenuto che una interpretazione normativa che faccia derivare applicazioni repressive di tipo automatico, prescindendo dalla capacità di produrre gli effetti appena citati, si scontrerebbe con i principi di cui agli artt. 3 e 25 Cost..
Il Primo Presidente ha fissato l’odierna udienza per la discussione del gravame.
Motivi della decisione
Il ricorso va deciso a seguito della valutazione della questione preliminare attinente al superamento o meno della soglia drogante del quantitativo di eroina spacciato dal ricorrente.
Come è stato precisato, tale quantitativo è di 33 mg., e, come tale, non si può assolutamente ritenere che si tratti di un dato ponderale che non produca un apprezzabile effetto stupefacente.
Premesso che lo stesso ente (A.R.T.A. di Pescara) che ha proceduto alle analisi – la cui attendibilità, pur in assenza di perizia o consulenza tecnica disposte dal giudice o dal P.M., non è in discussione, né contestata da alcuna delle parti processuali in nessun grado di giudizio di merito – ha ritenuto unicamente che il quantitativo indicato “non supera la dose media giornaliera”, va precisato che tale valutazione non contempla il mancato superamento anche della “soglia drogante” e l’assenza di effetti stupefacenti sull’assuntore.
Nella premessa del Decreto del Ministero della Salute 11.4.2006, che ha proceduto alla indicazione dei limiti quantitativi massimi ai fini previsti dall’art. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/90, è precisato che è stata individuata la dose media singola (essendo molto variabile da persona a persona la dose media giornaliera), “intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo”, come base del calcolo per ritenere presunta la detenzione al fine di spaccio. Ciò in quanto la dose media singola è “espressione di evidenza scientifica”, e dai lavori preparatori delle tabelle di cui al citato decreto ministeriale si evince che la determinazione della dose media singola delle varie sostanze è stata calcolata con cautela.
Per l’eroina la dose media singola, così valutata, è stata individuata in 25 mg., in quanto tale quantità è senza dubbio idonea a produrre un effetto stupefacente e psicotropo in soggetto aduso costantemente al consumo di quel tipo di droga, in altre parole nel tossicodipendente.
Il dato fornito dal D.M. 11.4.2006 costituisce quello scientifico più recente, e quindi più aggiornato e adeguato alla realtà dei tempi, ed è conforme alle valutazioni di questa Corte, che ha già individuato la soglia dell’effetto drogante in quantità analoga ai 25 mg. (Cass. sez. 4° 9.11.1993 n. 1010; Cass. sez. 6° 15.10.1996 n. 10689), ovvero addirittura inferiore (18,4 mg. in Cass. sez. 4° 24.1.1996 n. 2502; 5-6 mg. in Cass. sez. 6° 13.1.1990 n. 12068).
Pertanto, non rileva il superamento della dose media giornaliera, che nella specie non vi è stato, ma la circostanza che l’eroina spacciata aveva certamente effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente, considerata la dosimetria del principio attivo individuato, e pertanto risulta priva di rilevanza la questione sottoposta alle Sezioni Unite.
Nella specie, va posto in evidenza che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito non ha valutato tale aspetto, e ha quindi confermato la condanna del D.R. per motivi diversi dall’esclusione del fondamento del motivo di appello riguardante l’inefficacia dell’eroina spacciata per produrre un effetto stupefacente.
Ritenuta ampiamente provata la sussistenza del fatto costituente “spaccio” per la confessione dell’imputato, per il ritrovamento in suo possesso della somma sequestrata, e per gli esiti dell’attività di osservazione dei Carabinieri, il giudice di legittimità può procedere alla correzione dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata mediante una integrazione che consente di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato (art. 533, comma 1, c.p.p.) e vanifica la necessità di esaminare la questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite.
Infatti, l’accertamento che la quantità di eroina spacciata dal D.R. supera la “soglia drogante” e cioè ha effetto stupefacente anche su persona costantemente dedita al consumo di eroina, consente di affermare la responsabilità penale del ricorrente senza fare riferimento al principio della irrilevanza del mancato superamento della soglia drogante, richiamato dalla sentenza impugnata.
Il ricorso va, quindi, rigettato, e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento, a norma dell’art. 616 c.p.p..
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2007
Depositato in data 20 dicembre 2007
|