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La massima: La causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di un’attività sportiva può configurarsi in quanto le lesioni derivate dall’esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell’avversario.
Osservazioni introduttive
Nell’ambito delle scriminanti in diritto penale, particolare interesse hanno assunto negli ultimi anni le cause di giustificazione “non codificate”, ossia quelle peculiari situazioni che, seppur non ricomprese espressamente nel bagaglio normativo di cui agli articoli 50 e ss. c.p., nondimeno possono condurre ad un’esclusione di responsabilità in capo al soggetto agente.
Fra le variegate ipotesi individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, spicca su tutte il cd. illecito sportivo, che ricomprende tutti i comportamenti che, pur sostanziandosi in infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di un certa disciplina agonistica, non sono perseguibili penalmente neppure quando pregiudizievoli per l’integrità fisica, se ed in quanto non superino la soglia del rischio consentito.
Davvero utile risulta la lettura di Corte di Cassazione, sezione Quinta penale, sentenza n. 19473 del 20/01/2005, molto didascalica ed esplicativa sulla complessa problematica: “In materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiudizievoli per l’integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentilo. Si tratta di un’area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante. Il quesito interpretativo se l’esimente in questione debba essere ricondotta al paradigma del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 c.p., e dunque all’ambito concettuale di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all’area delle cause di giustificazione ed non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4^, 12.11.1999, n. 2765, rv. 217643; id., sez. 5^, 2.6.2000, n. 8910, rv 216716). Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute od anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l’ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo. La considerazione privilegiata attiene sia ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale; entrambe meritevoli di protezione.
Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all’acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) è possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.
La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell’art. 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell’ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza.
Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell’avversario, codificato mediante regole tassative che ciascun atleta, al momento del tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di specifiche sanzioni. Non a caso tutti i regolamenti delle federazioni sportive annoverano tra i principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante di ciascun ordinamento.
Orbene, proprio sulla base di tali principi è stata ritagliata la nozione di illecito sportivo, con riferimento all’inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti od iniziative volte ad alterare il regolare svolgimento di una gara ed altro ancora), sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell’agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione. L’area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella delineata dal rispetto di quest’ultime regole, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport.
Le regole tecniche mirano, infatti, a disciplinare l’uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata - in forme corrette - al perseguimento di un determinato obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell’avversario, (quale può essere l’impossessamento di un pallone conteso o la realizzazione di un goal nel calcio, calcetto, hockey, pallanuoto, pallamano; di un canestro nel basket o di una meta nel rugby et similia; o ancora il superamento dell’avversario nel pugilato, nella lotta ed altro ancora).
Posto che l’uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre regolare azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva. Ma neppure in ipotesi di violazione di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l’area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette. Tutte le volte in cui quella violazione sia, invece, voluta, e sia deliberatamente piegata al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l’altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa. Il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso). E’ evidente che, ai fini dell’indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre sempre una fattispecie dolosa.
Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso di un’ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento - in forma illecita, e dunque antisportiva - di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un’azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all’avversario”.
In particolare, sulla pratica sportiva in generale la Cassazione riconduce la non punibilità delle condotte astrattamente lesive alla scriminante codificata del consenso dell’avente diritto. Secondo la Corte, il fallo sportivo non sarebbe punibile perché quando si accetta di partecipare ad una competizione sportiva pericolosa, a base tipicamente violenta o anche molto violenta (come il pugilato, il karate, la lotta greco-romana, etc.), si accetta implicitamente anche la lesione o la messa in pericolo della propria integrità fisica.
Tuttavia, fra gli studiosi non è mancato chi ha sollevato fondate perplessità sulla detta ricostruzione, giacché gli interessi coinvolti in tema di illecito sportivo sono la integrità fisica e la vita; pertanto, l’art. 50 c.p. va coordinato con l’art. 5 c.c., cioè con la regola ritenuta applicabile, nonostante qualche dissenso, anche in ambito penalistico e secondo la quale gli atti di disposizione del proprio corpo sono possibili quando non ledano permanentemente l’integrità fisica, ovvero quando non confliggano con le norme imperative, l’ordine pubblico od il buon costume. E’ possibile, secondo quest’orientamento dottrinale, acconsentire alla lesione non permanente della propria integrità fisica, ma non è possibile acconsentire alla messa in pericolo o lesione del bene della vita – che è assolutamente indisponibile, come si ricava dalla norma che punisce l’omicidio del consenziente e l’istigazione al suicidio.
Va altresì evidenziato che, secondo altra impostazione, il fondamento della non punibilità dovrebbe rinvenirsi nella scriminante dell’esercizio del diritto: la volontaria sottoposizione alla competizione sportiva consente al giocatore quei comportamenti che teoricamente sarebbero non autorizzati perché lesivi. Tale ricostruzione è però avversata dalla giurisprudenza della Cassazione penale: l’art. 51.cp. potrebbe trovare applicazione per le competizioni c.d. organizzate, cioè quelle competizioni che vengono strutturate sulla base di una norma o di un regolamento che le preveda, ma non potrebbe valere per i normali casi di fatto di competizioni sportive, a carattere improvvisato od amichevole.
Ciò premesso, il superamento della soglia del rischio consentito, unitamente all’assenza di consenso da parte dell’atleta, fa scattare l’illecito, in quanto non vi è stato rispetto delle leges artis, ossia il rispetto delle regole del gioco.
Emblematico il caso deciso da Corte di Cassazione, sezione Quinta penale, sentenza n. 45210 del 21/09/2005: “In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al c.d. rischio consentito (art. 50 c.p.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell’ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l’avversario - che aveva realizzato una rete - con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l’ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l’occasione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista”.
Il principio enunciato è nondimeno ulteriormente specificato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale formula delle differenziazioni qualitative tra le varie attività sportive, oltre a diversificare la risposta punitiva a seconda se vi sia stata o meno violazione delle regole del gioco, ovvero commisurazione o meno della carica agonistica rispetto all’evento sportivo cui si partecipa.
Ed è proprio a quest’ultima eventualità che fa riferimento la sentenza che segue.
Il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
(omissis)
ha pronunciato la seguente sentenza
(omissis)
Motivi della decisione
Con sentenza emessa il 24 maggio 2002, il tribunale di Trapani dichiarava XXX responsabile del delitto di lesioni colpose gravi commesso il 25 agosto 1999 in danno di YYY colpendolo al ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una entrata in scivolata di estrema irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica dell’azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, sì da aver cagionato al predetto XXX, rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.
Avverso detta sentenza proponevano appello l’imputato deducendo l’erroneità dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente tecnico dott. Montante e di ulteriore ordinanza reiettiva della richiesta, formulata con riferimento all’art. 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
Con sentenza emessa in data 9 maggio 2003 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in 200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La corte territoriale affermava l’insussistenza degli estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto, e segnatamente della dinamica dell’incidente, così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso che il XXX aveva operato un intervento in scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo il YYY con ambo le gambe, una delle quali, distesa a terra, aveva attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l’altra, alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest’ultima, la quale, di conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.
Tali risultanze, secondo la corte di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall’imputato il quale, dopo aver negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva sostenuto di aver colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del YYY era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l’ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.
Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di un’attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate dall’esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo scontro fisico tra giocatori, con esiti anche gravi) il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell’avversario.
Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto dall’imputato era stato indubbiamente colposo, per avere egli interpretato l’evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente sulla situazione concreta, per aver impostato la manovra di contrasto in scivolata del XXX senza governarne adeguatamente il proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto all’intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa.
Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l’eccessività dell’intervento a fronte delle caratteristiche dell’incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo differenziantesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non avevano (a differenza dell’imputato, il quale aveva militato nella serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di arbitro.
Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi: mancata assunzione di prova decisiva e mancata motivazione del dibattimento per udire il teste dott. Montante, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova; mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione dei consulenti tecnici Lauria e Vento e manifesta illogicità della motivazione sul punto; mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione degli spettatori della partita; manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sull’assunto che la ricostruzione del fatto sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo dell’imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.
La Corte osserva quanto segue: i motivi sopra assunti sub nn. 1), 2) e 3), tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di specificità prescritto dall’art. 581, lett. c), c.p.p. a pena di inammissibilità sancita dall’art. 591, co. 1, lett. c) dello steso codice.
Invero la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza processuale, di un colpo violento sferrato dall’imputato al ginocchio destro di YYY, nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell’accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta sull’altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto dà altresì conto, sia pure in parte implicitamente, dell’inesistenza della necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed il nesso tra la medesima ed il grave evento lesivo.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, l’esistenza di imprecisati pregressi danni fisici dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio, del tutto indebitamente alla luce delle risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza causale del nesso.
Né lo stesso ricorrente chiarisce minimamente in che consista la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di là dell’uso di espressioni del tutto generiche in ordine all’essere la rilevanza delle prove stata connessa alla presunta astrattezza dell’intervento denegato e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di verificazione del fatto) l’asserita illogicità manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello ex art. 603 c.p.p.
A tale ultimo riguardo questa Corte osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della sentenza delle sezioni Unite di questa Corte 24/1/1996, n. 2780, Panigoni ed alt., l’istituto di cui all’art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cass. Sez. VI 15/3/1996, n. 7047, PG in proc. Riberto; Cass. Sez. I 12/3/1998, n. 5267, Fiore; Cass. Sez. V 17/3/1999, n. 6379, Bianchi ed alt.; Cass. sez. I 22/3/1999, n. 9531, PG in proc. Merlino; Cass. sez. V 21/4/1999, n. 7659, Jovino; Cass. Sez. VI 28/6/1999, n. 9151, Capitani; Cass. Sez. III 19/10/1999, n. 13071, Crivelli ed alt.; Cass. Sez. II 26/4/2000, n. 8106, Accesola; Cass. Sez. VI 2/21/2002, n. 68, PG in proc. Raviolo; vedasi anche Cass. Sez. V 16/5/2000, n. 8891, Callegari, a tenore della quale: in tema di rinnovazione, in appello, dell’istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito, con i motivi d’impugnazione, di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nell’ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione, o negazione, di responsabilità).
In definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p. in quanto il ricorrente avesse proposto argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si dà in relazione al ricorso in esame), indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (o anche, dopo la modifica dell’art. 606, lett. e) c.p.p. apportata dall’art. 8 della legge 20 feb. 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello. E quanto all’ulteriore vizio dedotto in ricorso, di cui alla lett. d) dell’art. 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta genericità del suddetto motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce un’ indagine ad explorandum senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di decisività delle prove richieste.
Il quarto motivo, concernente l’affermazione di responsabilità, è infondato, essendo affidato all’incontestabile deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato quale quello ascritto all’imputato che, in quanto giocatore di sottocategoria non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all’assunto, irrilevante alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone (circostanza questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo), senza che il ricorrente confuti le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedasi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici, Cass. sez. IV 12/1/99, n. 2765, PG, in proc. Bernava, Cass. sez. V 30/41992, n. 9627, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione - allenamento, e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l’avversario, quindi un maggior controllo dell’ardore agonistico).
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 2006.
Osservazioni conclusive
Non può invocarsi una causa di giustificazione se l’agente, trascendendo dai limiti imposti dall’amatorietà della competizione sportiva, tenga un comportamento pericoloso assolutamente ingiustificato ed eccessivo, soprattutto se vi è un netto divario tecnico fra i partecipanti: è questo, in buona sostanza, il principio di diritto enucleato dalla Cassazione con la pronuncia in discorso (principio invero consolidato: cfr. Corte di Cassazione, sezione Quarta penale, sentenza n. 24942 del 27/03/2001, secondo cui “in tema di lesioni cagionate nel contesto di un’attività sportiva, allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l’incolumità del giocatore - che legittimamente si attende dall’avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l’altrui integrità fisica - si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa”. Sulla medesima scia, Corte di Cassazione, sezione Quarta penale, sentenza n. 2286 del 12/11/1999).
Nel puntualizzare siffatta questione di diritto sostanziale, la Suprema Corte coglie l’occasione per specificare altresì la natura assolutamente eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.), specialmente alla luce della modifica normativa del 2006 che ha innovato la disciplina dei motivi di ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.), ponendosi anche sotto questo versante nel solco della giurisprudenza più consolidata.
avv. Luigi Levita - ottobre 2007
(riproduzione riservata)
La nota, gentilmente concessa a Penale.it, è tratta dal volume Cassazione Penale 2007 – Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità, Edizioni CieRre, Roma, 2007 (I-248; ISBN 978-88-7137-784-1).
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