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Penale.it - Renato Amoroso, La mancanza o insufficienza della indicazione delle fonti di prova e la nullità dell'atto di citazione, nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace

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Renato Amoroso, La mancanza o insufficienza della indicazione delle fonti di prova e la nullità dell'atto di citazione, nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace
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Contenuto originariamente pubblicato all'URL:
http://www.penale.it/document/amoroso_01.htm

La norma di cui all'art. 20 n.6 D. Leg.vo 274/2000 commina la nullità della citazione per la mancanza o insufficienza di uno dei requisiti di cui al comma 2 lett. C): tale norma dispone che nell'atto di citazione debba essere contenuta, oltre all'imputazione, anche l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione, con l'ulteriore specificazione dell'obbligo, in caso di prova per testi, di indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.
Sono sorti dubbi e perplessità sulla nullità della citazione per il difetto di indicazione delle fonti di prova, pur in presenza dell'esplicita sanzione prevista dal n.6 dell'art. 20.
Infatti nelle norme che disciplinano il processo ordinario, sia nell'ipotesi di organo giudicante monocratico che collegiale, la mancanza o insufficienza dell'indicazione delle fonti di prova non comporta la nullità del decreto di citazione (vedi artt. 429 c.p.p. e 552 c.p.p.). Di regola, anzi, l'indicazione delle fonti di prova è "sommaria" (art. 429 c.p.p. lett d), ed è sufficiente il riferimento ai fatti cui le prove sono inerenti. Il n.2 dell'art. 429 c.p.p. commina la nullità del decreto soltanto per la mancanza o insufficienza dei requisiti di cui alle lett. c) ed f), escludendo la lett. d).
Ciò ha condotto unanimemente la giurisprudenza a ritenere che non possa dar luogo a nullità l'inosservanza della disposizione di cui alla lett. d) dell'art. 429 c.p.p., in mancanza di espressa sanzione e non essendo riconducibile la fattispecie ai casi di nullità di ordine generale disposti dall'art. 178 c.p.p. (vedi Cassaz. Penale 12 novembre 1996 n. 10825 in Cass. Pen 1998,608 - Cassaz. penale 27 maggio 1994 in Arch. Nuova proc. Pen. 1994, 504 - Corte appello di Milano 4 ottobre 2000 in Foro ambrosiano 2001, 394).
La disciplina del processo penale dinanzi al Giudice di Pace, quindi, ad un primo esame formale, sembrerebbe avere disposto un regime più grave di quello predisposto per il processo ordinario, obbligando la pubblica accusa ad una attività puntuale ed articolata di predisposizione e indicazione del materiale istruttorio nella fase antecedente il dibattimento. E' tuttavia giustificato domandarsi se ciò possa essere coerente con il progetto di semplificazione della procedura dinanzi al Giudice di Pace, unitamente al chiaro intento del legislatore di dar vita ad un procedimento più spedito e diretto, ove possibile, alla conciliazione.
E' stato anche osservato che la lett. c) dell'art. 20 D.Leg.vo 274/2000 prevede la sanzione dell'inammissibilità per la mancata indicazione delle circostanze sulle quali dovrebbe vertere la richiesta prova orale e che ciò si porrebbe in aperto contrasto con la previsione della nullità dell'intero atto di citazione, prevista dal successivo n.6 della stessa norma. Forzando la esplicita sanzione del n.6 si è ipotizzato che la nullità possa venir comminata soltanto nell'ipotesi di omissione o insufficienza dell'imputazione, mentre la omessa indicazione delle fonti di prova condurrebbe alla dichiarazione di inammissibilità dei mezzi di prova chiesti in dibattimento ma non indicati nell'atto di citazione.
Va anche posto nel dovuto rilievo che, nel processo dinanzi al Giudice di Pace, è stato introdotta una diversa disciplina delle indagini preliminari, svolte a cura della Polizia Giudiziaria, che si conclude con una relazione al Pubblico Ministero nella quale devono essere indicati tutti gli elementi di fatto e di diritto che inducono a ritenere fondata la notizia di reato. Manca nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace la chiusura delle indagini preliminari, con il relativo avviso all'indagato (art. 415 bis c.p.p.), previsto solo nel processo ordinario.
Tali osservazioni possono indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere per l'organo inquirente nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace (la Polizia Giudiziaria) un obbligo di condurre le indagini preliminari in modo completo ed articolato, imponendo pertanto il maggior onere dell'indicazione sia delle fonti di prova che delle circostanze sulle quali l'istruttoria orale dovrebbe essere condotta. La mancata previsione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari potrebbe, in tal caso, porsi in modo coerente con l'obbligo di indicare nell'atto di citazione tutte le fonti di prova, con i nomi dei testi e le circostanze di prova. L'atto di citazione, in tale prospettiva, verrebbe a costituire il primo atto completo con il quale l'imputato viene a conoscenza del materiale probatorio raccolto a suo carico e con quale deve essere posto nelle condizioni di poter svolgere compiutamente tutte le proprie difese.
Quale che sia l'opinione al riguardo non sembra possibile superare la esplicita sanzione di nullità prevista dal n.6 dell'art. 20; l'unica distinzione possibile, in virtù del tenore letterale della norma, potrà essere quella relativa alla eventualità dell'indicazione in citazione delle fonti di prova, con deduzione anche della prova orale, non accompagnata dalla specificazione delle circostanze su cui deve vertere la prova per testi. In tal caso l'atto di citazione non dovrebbe essere dichiarato nullo, i mezzi di prova diversi da quelli per testi potrebbero essere ammessi, mentre la prova per testi dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
- Renato Amoroso - Giudice di Pace in Monza - giugno 2003
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