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Sequestro probatorio convalidato da Pubblico Ministero non legittimato. Obbligo di motivazione del provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dal sigg. magistrati:
Dott Guido De Malo
Dott. Ciro Petti
Dott. Vincenzo Tardino
Dott. Aldo Fiale
Dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di Gallo Bruno, nato a Panicale il 15 luglio del 1945, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Perugia del 2 marzo del 2007;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gerardo Gatti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue
IN FATTO
Con ordinanza del 2 marzo del 2007,i1 tribunale del riesame di Perugia respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di Gallo Bruno, diretta ad ottenere la revoca del decreto di convalida del sequestro probatorio di un appezzamento di terreno sito in agro di Piegaro, pronunciato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia il primo febbraio del 2007, sulla premessa che quell'area fosse stata adibita a discarica non autorizzata di rifiuti in violazione dell'articolo 256 comma terzo del decreto legislativo n 152 del 2006.
Ricorre per cassazione il difensore deducendo:
1)la violazione dell'articolo 355 c.p.p., in relazione agli artt 8 c.p.p. e 25 Costituzione per "l'incompetenza" per territorio del procuratore della Repubblica di Perugia, con la conseguente nullità del decreto di convalida, in quanto il terreno sequestrato si trova in agro del comune di Piegaro che rientra nel circondario del tribunale di Orvieto e, perciò, la convalida doveva essere pronunciata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale anzidetto;
2)la violazione dell'articolo 256 terzo comma del decreto legislativo n 152 del 2006 per l'insussistenza del reato: assume che il materiale rinvenuto nell'area sequestrata era costituito, in parte, da un mero raggruppamento di inerti derivanti dalla costruzione di tramogge per il rottame del vetro e depositati nel luogo di produzione nell'attesa della rimozione e, per la residua parte, dall'accumulo di rifiuti (carte, fogli di plastica, buste ed altro materiale volatile) operato dal vento; trattatasi quindi di un deposito temporaneo per il quale non risultavano superati i limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge;
3)omessa motivazione del decreto di convalida e dell'ordinanza del tribunale del riesame, sia con riferimento alla configurabilità del reato che alle esigenze probatorie.
Il ricorso è stato ulteriormente illustrato con memoria aggiuntiva, con cui si è sottolineato che "l'incompetenza" del pubblico ministero aveva determinato anche quella del giudice perché sulla convalida del sequestro avrebbe dovuto pronunciarsi il tribunale di Terni competente per i sequestri disposti nel territorio di Orvieto.
IN DIRITTO
Prioritario ed assorbente è l'esame del terzo motivo con riferimento alla mancanza dì motivazione in ordine alle esigenze probatorie giacché, se fosse accolto, determinerebbe l'annullamento senza rinvio, sia dell'ordinanza che del provvedimento di convalida con conseguente definizione del procedimento incidentale e restituzione del bene all'avente diritto. Invero, l'eventuale accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio del pubblico ministero rectius del difetto di legittimazione del pubblico ministero non potrebbe comunque determinare l'invalidità del sequestro probatorio, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche dal pubblico ministero non legittimato fermo il dovere di trasmettere gli atti a quello legittimato (Così Cass sez III 2835 del 1998).
Ciò premesso, si rileva che la censura relativa all'omessa indicazione delle esigenze probatorie è fondata.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite con la sentenza del 13 febbraio del 2004, Ferazzi, anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro ai fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in concreto, perché non sempre il corpo del reato è necessario per l'accertamento dei fatti. Se a tanto non ha provveduto il pubblico ministero ed abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, non è consentito al giudice, investito del riesame, integrare le finalità probatorie non evidenziate dal pubblico ministero: spetta infatti solo al pubblico ministero, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di indicare l'esigenza probatoria che con il sequestro istruttorio intende perseguire in concreto.
In questo senso è orientata anche la dottrina maggioritaria, la quale esclude che la natura dell'oggetto del sequestro sia suscettibile di incidere sui requisiti motivazionali del provvedimento. D'altra parte, dovendo un bene non più necessario all'accertamento dei fatti essere restituito all'avente diritto (art 262 c.p.p.), solo una specifica motivazione sul punto consente al giudice, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di restituzione, di valutare la persistenza delle ragioni probatorie che hanno giustificato il provvedimento ablatorio.
Nella fattispecie le esigenze probatorie non sono state indicate né nel provvedimento di convalida né all'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari poiché il pubblico ministero si è limitato ad affermare che trattasi "di cosa pertinente al reato". Non essendo consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione quando manca completamente l'indicazione delle esigenze probatorie, il provvedimento va annullato senza rinvio (Così Sez unite già citata).
Eventuali esigenze diverse da quelle probatorie potranno essere garantite con l'adozione del sequestro preventivo.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del pubblico ministero del 1° febbraio del 2007 ed ordina la restituzione del fondo in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma il 20 settembre del 2007
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