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I genitori hanno l'obbligo di controllare che i figli vadano a scuola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di
1) B.A., nato il ...;
2) B.R., nato il ...;
avverso la sentenza del 09/03/2007 del Giudice di Pace di Staiti;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBpubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudia Squassoni;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv.to F.M. di Locri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9 marzo 2007, il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone ha assolto B.A. e B.R. dal reato previsto dall'art. 731 c.p. (perchè, nella qualità di genitori esercenti la potestaà sui figli minori M. e F., omettevano senza giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la formula "perchè il fatto non costituisce reato".
In sunto, il Giudice ha evidenziato la impossibilità di addebitare il comportamento antigiuridico agli imputati in quanto mancava la certezza che gli stessi fossero edotti delle assenze
scolastiche dei figli.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sui figli;
- che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.
Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata sentenza non sono sorrette da logico e congruo apparato argomentativo.
E' certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che no e' stata messa in discussione dagli imputati, e risulta dai documenti scolastici.
Non sono emersi giusti motivi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali).
Neppure gli imputati hanno dedotto di avere compiuto quanto era nelle loro possibilita' per adempiere al precetto contenuto nella norma violata.
In tale contesto, il Giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia ai genitori delle assenze dei figli; in tale modo, il Giudice ha ritenuto che, in mancanza di una comunicazione ufficiale, gli imputati non avessero la capacita' e gli strumenti per rendersi conto che i ragazzi non frequentavano la scuola.
Ora si possono prospettare due alternative: o i B. erano edotti del comportamento dei minori per cui si procede o erano venuti meno al loro dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare i
figli.
In entrambi i casi, non e' condividibile la conclusione del Giudice tenuto conto che l'elemento psicologico della contravvenzione in esame puo' essere indifferentemente il dolo o la colpa.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Staiti Brancaleone.
Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007
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