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Bancarotta: la nuova definizione di imprenditore assoggettabile al fallimento (art. 1 L.F. cosi' come modificato dal d.lgs. 5/2006) è rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. e, pertanto, deve essere applicata retroattivamente la legge più favorevole
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
547/07 Reg. Sent.
Data del deposito 10 OTT. 2007
Il Tribunale Penale di PORDENONE - Sezione Penale
Composto dai magistrati:
Dott. GAETANO APPIERTO - Presidente (est.)
Dott. PIERA BINOTTO - Giudice
Dott. FRANCESCO SAVERIO MOSCATO - Giudice
all'udienza del 2 ottobre 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) G. W.
-LIBEROCONTUMACE-
2) G. L.
- LIBERO CONTUMACE -
imputati
(V. FOGLIO ALLEGATO)
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. F. GIANNONE – SOST. PROCURATORE -
e di avv. A. Di Pietro difensore di fiducia per entrambi gli imputati
Le parti hanno concluso come segue: il PM: per capo B): assoluzione; per capo A): mesi 9 di reclusione ciascuno.
Il difensore degli imputati: assoluzione con la formula più ampia per entrambi i capi di imputazione.
IMPUTATI
a) del reato previsto e punito dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 223 comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, perché, nella loro qualità di soci ed amministratori (dalla costituzione sino al fallimento) della "F.LLI G. di G. W. & C. S.n.c.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 21.9.2005, tenevano il libri e le altre scritture contabili della società in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; in particolare, tenevano unicamente il registro acquisti IVA, il registro dei corrispettivi ed il registro dei cespiti ammortizzabili, aggiornandoli fino al 31.12.2002 ed omettendone la tenuta successivamente a tale data.
In Pordenone, il 21 settembre 2005
b) del reato previsto e punito dagli artt. 217 comma 4 n. 4), 224 n. 1) RD. 16 marzo 1942 n. 267, perché, nella loro' qualità di soci ed amministratori ((dalla costituzione sino al fallimento) della "F.LLI G. di G. W. & C. S.n.c.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 21.9,2005, aggravavano il dissesto della società; versante M stato di insolvenza già dal secondo semestre dell'anno 2003, astenendosi dal richiederne il fallimento
In Pordenone, il 21 settembre 2005 Con la recidiva infraquinquennale per G. W.
Motivazione
Con decreto del 13/06/07 il GUP – sede – disponeva il giudizio a carico di G. W. e G. L. per i reati ex artt. 216 e 217 L.F.
Ipotizzava l'accusa che i prevenuti, quale soci ed amministratori della snc "Fratelli G. di G. W. & C." con sede in Pordenone, avente ad oggetto attività di gestione bar e ristoranti, nonché somministrazione di bevande ed alimenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone del 21/9/05, avessero tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. In particolare, gli imputati, in regime di contabilità semplificata, avrebbero tenuto il libro cespiti ammortizzabili, il registro acquisti IVA ed il registro dei corrispettivi, aggiornandoli solo sino al 31/12/02.
Ipotizzava, inoltre, il PM che i fratelli G. avessero aggravato lo stato di dissesto della società, versante in stato di insolvenza già dal secondo semestre 2003, astenendosi dal richiederne il fallimento.
A dibattimento, le parti acconsentivano all'utilizzazione della relazione del Curatore ed allegati. Si raccoglieva la deposizione del Curatore, dott. Fabris, integrativa della relazione su alcuni aspetti specifici della vicenda.
Esaurita, pertanto, l'istruttoria come la successiva discussione, previa camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo in calce alla presente motivazione.
Dalla relazione del Curatore, integrata dalla deposizione dibattimentale, emerge in modo incontrovertibile:
- che la snc Fratelli G., con soci ed amministratori da identificarsi negli odierni prevenuti, era stata costituita il 31/3/00, il capitale sociale ammontava a lire un milione; mentre l'oggetto dell'impresa si sostanziava nell'attività di somministrazione cibi e bevande nonché gestione bar e ristoranti;
- dagli esordi e, senza soluzione di continuità, sino al fallimento, gli esercizi annuali si erano chiusi con risultato insoddisfacente, essendo immanente la problematica di costi (rappresentati, massimamente, dai canoni d'affitto dei locali e dell'azienda) sovradimensionati rispetto alle potenzialità commerciali dell'impresa;
- le scritture obbligatorie, in contabilità semplificata, erano aggiornate al 31 dicembre 2002, non essendo più state predisposte sino al fallimento.
- che l'ammontare complessivo degli investimenti della snc, pur considerando tutte le voci dell'attivo patrimoniale, era estremamente esiguo, certamente inferiore ad una decina di milioni di lire, avendo la ditta condotto in locazione locali ed azienda, sostanziandosi il compendio degli investimenti nell'acquisto di modesti strumenti di lavoro. Tanto emergeva, tra l'altro, proprio dal libro dei cespiti ammortizzabili, regolarmente tenuto sino al 31/12/02, senza che alcun elemento, anche solo vagamente indiziario, permettesse di sospettare l'acquisto di macchinari nel periodo successivo e sino al fallimento intervenuto nel settembre 2005, nonostante in punto mancasse una contabilità aggiornata (sul punto vedi infra);
- che i ricavi lordi medi degli ultimi tre anni di attività, come registrata nei libri di acquisti IVA e corrispettivi tenuti regolarmente sino al 31/12/02, ammontavano ad euro 41.000 circa (conteggiando le annualità 2000-2002);
- che la snc risultava aver cessato l'attività, quanto meno di fatto, già nel primo semestre 2003, essendo intervenuto ancora nel marzo di quello stesso anno l'intimazione di sfratto per morosità del proprietario dell'immobile e non risultando insinuazioni di sorta dei fornitori relative a consegne effettuate nel 2003. Attesa la formale comunicazione di cessazione attività, comunque formulata a far data dal 31/12/03, appare, pertanto, evidente al Collegio che nel periodo successivo alle registrazioni effettuate, la snc non abbia più operato (trovando empirica spiegazione, in questo senso, il mancato aggiornamento delle scritture), in quanto non risulta possibile gestire un esercizio di ristorazione senza il pieno utilizzo dei locali e senza continuamente rifornirsi dei prodotti destinati ai consumatori finali;
- che la situazione di dissesto, come palesatasi nel dicembre del 2002 e, comunque, nel secondo semestre del 2003, non risultava significativamente aggravata dal ritardato ricorso alle procedure fallimentari, maturandosi, di fatto, nel periodo oggetto di contestazione sub b), solo i canoni di locazione impagati (come impagati risultano i ratei pregressi).
Orbene, reputa il Tribunale che sia di preliminare rilevanza, alla luce delle emergenze sopra rappresentate, la questione relativa alle modifiche apportate alla normativa fallimentare introdotte dal D.Lvo 5/06.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 2° L.F., come novellato dall'art. 1 del D.Lvo citato, è imprenditore commerciale "non piccolo", quindi assoggettabile al fallimento, colui che abbia investito nell'impresa un capitale non inferiore ad euro trecentomila ovvero abbia realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore) per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila.
Nel caso in esame la relazione del Curatore, integrata dalla deposizione dibattimentale, evidenzia come la "Fratelli G." non abbia superato alcuno dei due parametri fissati dall'art. 1 co. 2° L.F. per cui, alla data odierna, gli imputati, come amministratori della snc, se pur insolventi, non sarebbero assoggettabili al fallimento, rientrando la società di persone ed i singoli soci nella nozione di "piccolo imprenditore".
Nulla rileva, sul punto, la circostanza che la contabilità non sia stata tenuta tra il 1/1/03 e la data del fallimento (21/9/05), emergendo dalle risultanze processuali come la ditta avesse di fatto cessato di operare in quel periodo, potendosi escludere che durante il citato lasso di tempo – se pur non formalmente contabilizzato - fossero stati effettuati investimenti o si fossero prodotti ricavi rilevanti e, comunque superiori, ai limiti introdotti dalla novella legislativa.
Tale situazione configura, a parere del giudicante, un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall'art. 2 co 2° cp, in base al quale i fatti ascritti agli odierni imputati erano astrattamente previsti come reato al momento della consumazione del fatto, ma attualmente non sono più configurabili come tali.
Non ignora il Tribunale l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale contrario, di cui appaiono espressione sentenze, peraltro, riferibili a questioni che non sembrano affrontare od approfondire l'istituto della successione delle leggi penali nel tempo come regolato dall'art. 2 cp, con specifico riferimento alla qualità del soggetto proprio del reato.
Tuttavia, si reputa che la vicenda in oggetto trovi soluzione maggiormente condivisibile nel principio statuito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite "Tuzet" secondo cui "per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi, nei reati propri – 2 cp" (Cass. Sez. U. sent. 23/5/87, Tuzet in Cass. Pen. 1987, n. 1740).come quello in esame – è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la qualità del soggetto attivo, non può che applicarsi in favore di quel soggetto il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 cp, con specifico riferimento alla qualità del soggetto proprio del reato.
Invero, non par dubbio che i fatti ascritti ai G., se commessi attualmente, non costituirebbero il delitto di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice, mancando uno degli elementi costitutivi del reato ovvero la qualità dell'imprenditore, come assoggettabile al fallimento e, conseguentemente, la stessa possibilità di dichiarare fallita la snc di riferimento, non vertendo la novatio legis, rilevante nel caso di specie, su mere norme civilistiche quali, per esempio, i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, applicabili al socio illimitatamente responsabile della società fallita.
Deve, pertanto, concludersi:
- che se norma incriminatrice deve intendersi la statuizione che regola e definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad integrare la fattispecie penale, qualsiasi modifica delle fonti integratrici che comporti un mutamento della norma incriminatrice deve essere disciplinata dai principi stabiliti nell'art. 2 cp;
- che nel caso di specie la novella introdotta dall'art. 1 D. Lvo 5/06 ha rimodulato la qualità del soggetto proprio del reato di bancarotta, ritenendo non più assoggettabile al fallimento il "piccolo imprenditore" che non abbia superato i due limiti fissati dall'art. 1 comma 2°;
- che la citata novella si risolve in una modifica strutturale del reato perché inerisce alla qualità del soggetto proprio e, pertanto, non più attribuisce disvalore sociale, penalmente rilevante, alla condotta irregolare del piccolo imprenditore.
Ne deriva l'assoluzione degli imputati per il reato sub a) in quanto, pur non avendo adeguatamente tenuto la contabilità obbligatoria dell'impresa, per le dimensioni dell'iniziativa economica, essa deve inquadrarsi nella nozione di "piccolo imprenditore" ex art. 1 comma 2° L.F. novellato, non più assoggettabile al fallimento, venendo meno l'essenziale ed imprescindibile qualità del soggetto proprio del reato di bancarotta.
Per ragioni di completezza appare opportuno evidenziare, comunque, che il reato sub a) ` andrebbe riqualificato nella fattispecie di bancarotta semplice, essendo emerso che la mancata tenuta delle scritture obbligatorie tra il 1/1/03 ed il fallimento non aveva pregiudicato – contrariamente a quanto ipotizzato dal PM - la ricostruzione del patrimonio e/o degli affari, in danno dei creditori, essendo intervenuta tale movimentazione per la "Fratelli G." solo nel periodo (documentato e contabilizzato) tra la costituzione ed il 31/12/02, mentre nel periodo successivo la ditta non era più operante, prima di fatto, poi di diritto (comunicazione cessazione attività dal 31/12/03).
Così pure va osservato come la stessa deposizione del Curatore, confortata dai dati contabili contenuti nella relazione ex art. 33 L.F., permetta di affermare che alcun aggravamento al dissesto sia derivato dal ritardato ricorso alle procedure concorsuali tra il secondo semestre 2003 ed il fallimento dichiarato, essendosi formata la situazione deficitaria ancora alla fine dell'anno 2002, senza che il decorso del tempo abbia apportato significative modifiche in pejus a quanto in precedenza cristallizzatosi.
Ne deriva che in ordine al reato sub b) dovrà pronunciarsi, perchè più favorevole, sentenza assolutoria per carenza dell'elemento oggettivo del reato (la condotta tipica prevista e punita dalla norma).
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpp,
assolve G. W. e G. L. dal reato sub b) perché il fatto non sussiste;
assolve gli imputati dal reato sub a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Pordenone, 2 ottobre 2007
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