Versione per la stampa
Nullità del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato notificato anche al difensore d'ufficio, ovvero non sia stato nominato. Necessità e non eventualità della nomina di difensore d'ufficio in caso di mancanza di nomina fiduciaria.
Proc. pen. n. 4671/06 R.G. notizie di reato
n. 639/97 R.G. Tribunale
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE PENALE
Rito Monocratico
Verbale di udienza
- Art. 567, 480 e segg. C.p.p. -
L'anno 2007 il mese di ottobre il giorno 17 alle ore 13.11 in Piacenza, davanti al Giudice dott. Giuseppe BERSANI, ...omissis...
Sono presenti:
Il Pubblico Ministero dott. Marco Morandi VPO
l'imputato B.G.M., nato il ...omissis... a ...omissis..., libero contumace
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia, presente
Il Giudice revoca il decreto penale di condanna.
Preliminarmente il difensore chiede che sia dichiarata la nullità del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale, non essendo stato questo ultimo atto notificato al difensore che non era stato nemmeno nominato indicandolo in quelli d'ufficio; da ciò deriva una nullità ex art. 178 lett. c) o art. 179 c.p.p.
In ogni caso la suddetta nullità è già stata sollevata dal primo atto difensivo costituito da opposizione a decreto penale di condanna, depositata in data 03.03.2007.
Il PM si rimette a giustizia.
Il GIUDICE
dato atto che nel decreto penale di condanna non veniva indicato alcun difensore
che in conformità all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in ordine al difensore "eventualmente nominato" appare condivisibile essersi riferito il legislatore alla figura del difensore di fiducia e non all'eventualità della presenza del difensore d'ufficio, che come tale, in assenza di una nomina di fiducia, deve sempre sussistere al fine di assicurare il diritto di difesa la cui necessità risulta rafforzata dai principi contenuti nell'art. 111 della Costituzione, così come recentemente modificato (cfr. Cassazione sez. V 16.5.03 n. 26497).
P.Q.M.
dichiara la nullità del decreto penale di condanna opposto e del successivo decreto di citazione a giudizio
dispone
la trasmissione atti all'Ufficio GIP - Sede per una nuova notifica del decreto penale di condanna all'imputato e al difensore di fiducia ...omissis...
Chiuso h. 13.25
Il Giudice
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