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Nomina del difensore ed elezione di domicilio devono riferirsi ad uno specifico procedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.A., nato a ... il ..., avverso la sentenza emessa il giorno 16.11.2005 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.06.2003 il Tribunale di Roma dichiarava D.G.F. e P.A. colpevoli del reato ex art. 110 c.p., art. 388 c.p., comma 4, per avere, in concorso tra loro ed essendo il secondo custode giudiziario dei beni sottoposti a pignoramento in danno della prima, sottratto parte del compendio pignorato.
Con sentenza del 16.11.2005 la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale appellata dagli imputati.
Propone ricorso il P., deducendo, sul piano processuale, che egli, in data 27.03.2001, aveva eletto domicilio in Roma presso lo studio dell'Avv. L.N., che contestualmente nominava difensore di fiducia, mentre tutti gli atti del processo di primo grado venivano notificati presso lo studio del difensore d'ufficio, con conseguente generale violazione del diritto di difesa, al di là della errata notifica della sentenza di primo grado, cui ha limitato il proprio esame la Corte d'appello.
Nel merito il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente condannato in base all'unico e insufficiente rilievo che era il custode-parente dei beni pignorati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine ai motivi in rito, va precisato in diritto che l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio debbono riferirsi a un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p., risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa.
Anche per la nomina effettuata in vista di un possibile procedimento, di cui all'art. 391 nonies c.p.p., è previsto, in coerenza con i principi suddetti, che la stessa rechi "l'indicazione dei fatti ai
quali si riferisce".
Ciò chiarito, si rileva in fatto che la nomina del difensore con relativa elezione di domicilio, richiamata in ricorso, risulta effettuata in data 27.03.2001, anteriormente alla data della stessa
denuncia a carico del P. e non reca indicazione di alcun (procedimento o) fatto specifico. Mancano, dunque, i presupposti per poterla considerare un atto negoziale valido ai fini del presente procedimento.
In ordine al vizio afferente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di prime cure, non può che ribadirsi quanto già correttamente osservato dalla Corte di merito, che cioè il proposto appello ha sanato qualsivoglia irregolarità della notificazione.
Quanto alle doglianze sull'affermazione di responsabilità, le stesse si risolvono in una reiterata negatoria dell'imputato, e non affrontano i punti salienti e probanti della causa, costituiti dalla qualità di custode del prevenuto, dalla effettiva sottrazione dei beni e dalla assoluta mancanza di prove e riferimenti in ordine alla circostanza, riportata nell'atto di appello a firma dell'imputato, circa il presunto precedente asporto dei beni da parte dell'IVG per altra procedura esecutiva.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2007
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