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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 27 giugno 2007 (dep. 26 settembre 2007), n. 35580

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Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 27 giugno 2007 (dep. 26 settembre 2007), n. 35580
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Può ricorrere lo stato di necessità nell’occupazione abusiva di alloggi IACP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesco - Presidente
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. RENZO Michele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da D.G., nato il ..., avverso la sentenza del 01/12/2006 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pietro Zappia;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. D.G.P.G., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4.2.2005 il Tribunale di Roma condannava D.G., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di
Euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di
occupazione abusiva di immobile di proprieta' dell'IACP.
Con sentenza dell'1.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), rilevando la mancanza di motivazione in ordine al primo e terzo motivo dell'appello proposto, nonche' il carattere solo apparente di tale motivazione in relazione alle questioni di merito poste; e rileva altresi' la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'art.  603 c.p.p..
Osserva in particolare la ricorrente che la Corte di Appello aveva escluso lo stato di necessita' dedotto da essa imputata in relazione alla contestata occupazione di immobile, senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, alla esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrita' fisica degli stessi, al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali; e rileva inoltre che la Corte suddetta non aveva assolutamente motivato in ordine al mancato accoglimento della richiesta di nuova audizione della teste P.R. (operante di P.G., che aveva effettuato il sopralluogo), che avrebbe consentito un esame esaustivo della fattispecie concreta.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), rilevando la inconsistenza della motivazione in ordine alla non applicazione dell'art. 54 c.p., quantomeno in relazione all'art. 59 c.p..
In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la sussistenza dello stato di necessita', rilevante non solo con riferimento al diritto all'abitazione ma anche con riferimento al diritto alla salvaguardia della salute del figlio, diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, non potendosi omettere di evidenziare che lo stato di pericolo per la ricorrente e per il proprio figlio non era imputabile ad una condotta alla stessa riferibile, non era altrimenti evitabile non avendo l'interessata alcuna possibilita' di rivolgersi al mercato libero degli alloggi, e che il fatto commesso era proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato scongiurare. Ed ha quindi concluso evidenziando che, se pur nel caso di specie la sussistenza dello stato di necessita' non poteva essere affermata con obiettiva certezza stante la carenza nell'istruttoria dibattimentale, tuttavia non poteva nemmeno essere ragionevolmente esclusa, di talche' si imponeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il ricorso e' fondato.
Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessita' previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrita' fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 Cost.; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrita' fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalita', fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona.
Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona fa sì peraltro, siccome evidenziato da questa Corte (Cass.  sez. 2^, 19.3.2003 n. 24290), che "piu' attenta e penetrante deve essere l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessita' e inevitabilita' - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate".
Nel caso di specie e' stata per contro totalmente omessa qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrita' fisica degli stessi, sia al fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessita' ed inevitabilita' che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola.
Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, rimanendo in tale pronuncia assorbiti gli ulteriori rilievi sollevati dalla ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Cosi' deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007
 
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