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Il caso delle suore del bergamasco: i bambini di tenera età non sono in grado di mentire (ma la loro capacità a testimoniare va verificata in radice)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. TARDINO Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia;
sul ricorso proposto dall'avv. B. R. per conto delle parti civili R.A. e G.I., quali genitori esercenti la potesta' sul figlio minore Ro.Lu., C.S. e P.M., quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Ca.Mi., e dall'avv. D.C.M., per conto delle parti civili Sc.Gi. e T.T., quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Sc.A., e Co.Pa. e B.N., quali genitori esercenti la potesta' sul figlio minore Co.Da.;
nonche' sul ricorso proposto personalmente da:
M.T.F., quale genitore esercente la potesta' sulfiglio minore Ca.Ja., da Te.Te.An.Ma., quale genitore esercente la potesta' sulla figlia minore M.G.,da Ma.Ca., quale genitore esercente la potesta' sul figlio minore Be.Ke., e da Co.Gr., quale genitore esercente la potesta' sulla figlia minore R.R.;
avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2005 dalla corte d'appello diBrescia, nei confronti di: Gu.Ca. e di Co.Ma.Ca.;
udita nella pubblica udienza del 2 luglio 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto, come descritto dalla sentenza impugnata, puo' sinteticamente essere ricordato nel modo che segue. Il caso in esame ha per protagoniste due suore Orsoline, suor Ca. ( Gu.Ca.) e suor Ca. ( C.M. C.), che all'epoca dei fatti (anni (OMISSIS)) avevano rispettivamente 61 e 75 anni, e gestivano una scuola materna in (OMISSIS).
A seguito di alcuni sospetti sul comportamento delle suore nella scuola materna insorti nel 1999 in Ma.Ca., madre di Be.Ke.; di una riunione da questa provocata tra le madri dei bambini dell'asilo, che peraltro non ebbe alcun seguito; di nuovi sospetti avuti nel maggio (OMISSIS) da B.N., madre di Co.Da., che li riferisce a G.I., madre di Ro.Lu., le quali interrogano i loro figli e poi, preoccupate per i racconti loro fatti dai bambini, si recano dal parroco e dalla madre superiora e quindi denunciano il fatto al maresciallo dei carabinieri; degli accertamenti fatti dalla polizia giudiziaria ed in particolare delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e dei servizi di sorveglianza; del fatto che i sospetti avevano ormai investito altri genitori, che avevano a loro volta interrogato i figli e riferito i racconti da questi fatti; dell'incidente probatorio nel quale furono ascoltati in sede di audizione protetta i piccoli Ro.Lu., Sc.Ar., Co.Da., Be.Ke., Ca.Mi., M.G. e C. J.; il pubblico ministero contesto' alle due suore i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 609 bis c.p., comma 1, n. 2, e art. 609 quater c.p., u.c., per avere in concorso tra loro e con altra persona non individuata compiuto atti sessuali con Ro.Lu., S. A., M.G., Co.Da., Be.Ke., Ca.Mi., Ca.Ja. e R.R. (aventi una eta' tra i 3 ed i 5 anni), minori loro affidati per ragioni di vigilanza. In sostanza, le suore vennero accusate di avere frequentemente commesso e fatto commettere a danno dei detti minori atti sessuali consistiti in denudamenti, in toccamenti e leccamenti reciproci nel sedere e nelle parti intime, in particolare nel farsi toccare e leccare il seno e nel toccare ai bambini il pene; atti tutti che venivano compiuti all'interno di una grande stanza buia dove i bambini erano portati per castigo, ed il tutto con la presenza, a quelle che erano definite vere e proprie orge, di un uomo indicato dai bambini a volte come signor G. ed altre volte come Fra' B., di cui non era stata possibile l'identificazione. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13 febbraio 2003, dichiaro' le imputate colpevoli dei reati loro ascritti e le condanno' ciascuna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2 luglio 2004, assolse le due imputate dal reato loro ascritto perche' il fatto non sussiste.
In sintesi, la sentenza di secondo grado ha ritenuto che la vicenda doveva essere ragionevolmente ascritta ad una progressiva diffusioni di sospetti da genitore a genitore, di voci e dicerie sulle suore, che nel volgere di un anno avevano determinato, uno dopo l'altro, in un gruppo ben definito di genitori, paure ed angosce che li avevano spinti ad interrogare ciascuno i propri figli, confrontandosi l'un con l'altro nei risultati ottenuti, come emergeva anche dal fatto che soltanto i genitori preoccupati dalla diceria avevano interpretato il comportamento del figlio interrogandolo suggestivamente fino a confermare ed ampliare le voci ed i dettagli, sempre piu' eterogenei e contraddittori.
In particolare la Corte d'appello ha premesso che nella specie si era verificata una forte emotivita' nell'opinione pubblica, nelle parti ed anche nei primi giudici, che aveva indotto a ritenere comunque veritieri, sinceri e trasparenti i racconti di bambini di tenera eta' ed inseriti in un preciso contesto ambientale, e si era trascurato - purtroppo anche dalle psicologhe - che i bambini di quella eta' sono facilmente influenzabili, tendono ad adeguarsi alle aspettative degli interroganti, si lasciano trasportare dalla fantasia, scambiano la fantasia con la realta', facilmente sostituiscono nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali.
La Corte ha poi ricordato che la responsabilita' delle imputate era stata ritenuta dal Tribunale sulla base delle testimonianze dei genitori di alcuni bambini dell'asilo e di quelle di alcuni di questi bambini rese in sede di incidente probatorio.
Quanto alla prime, ha evidenziato che i primi sospetti erano stati espressi da Ma.Ca. (che aveva interrogato il proprio figlio Ke. ed aveva addirittura preso l'iniziativa di fare dei disegni espliciti per farli confermare dal piccolo) alle cui dichiarazioni pero' non poteva attribuirsi un significativo rilievo probatorio o indiziante perche' la donna, a causa delle sue penose vicende personali e familiari, era stata molto probabilmente portata, emozionalmente ma immotivatamente, a dare un solo significato ai comportamenti del bambino ed a formulargli quesiti specifici e certamente suggestivi. Ke., poi, in sede di audizione protetta non aveva confermato nulla di quanto raccontato dalla madre, aveva detto che il signor G. non esisteva e di aver visto come si succhia il latte solo dal seno della mamma. Analoghe considerazioni la Corte d'appello ha poi svolto sulle dichiarazioni di B. N. e di G.I., nel senso di ritenere che anche le stesse fossero state influenzate dalle dicerie di cui erano a conoscenza, e di cui rispettivi figli, del resto, nel corso della audizione protetta non avevano detto nulla, al di la' di manifestare un certo astio verso le suore. La sentenza impugnata riporta poi le dichiarazioni delle altre madri sentite, rilevando peraltro che in sede di audizione protetta solo tre bambine avevano riferito di atti sessuali con le suore ed il signor G., anche se poi non erano state concordi tra loro e si erano contraddette e se quanto dichiarato non coincideva con quanto le madri delle bambine avevano detto di aver saputo dalle figlie. Viene anche messo in evidenza che tutti i casi che i bambini avevano parlato non lo avevano mai fatto spontaneamente di propria iniziativa, ma solo in seguito alle domande delle madri. Ed e' massima di comune esperienza che le madri ed in genere i genitori che sospettino di abusi sessuali nei confronti dei loro figli, difficilmente riescono a non essere suggestivi, sono indotti a presupporre che certi fatti sono avvenuti e tendono ad interpretare come erotici anche atteggiamenti che tali non sono. Per queste ragioni, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che le testimonianze dei genitori non assumessero una rilevante valenza probatoria.
Quanto al peso probatorio delle dichiarazioni dei bambini, la Corte d'appello ha osservato che anche esso doveva essere molto ridimensionato, perche' risultava che gli interrogatori dei piccoli erano avvenuti non solo in violazione delle cautele previste dalla cd. Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, ma anche senza osservare le pur generiche disposizioni del codice di rito.
In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato:
- che gli incontri con i bambini avvennero con modalita' assolutamente inadatte ad assicurare la serenita' del minore e la spontaneita' della comunicazione, in quanto si era loro ripetutamente fatto presente che vi erano delle persone, e quali erano, dietro lo specchio ed il giudice, presentato come tale, andava e veniva dalla stanza all'altro locale;
- che, mentre devono essere evitate domande suggestive o implicative che diano per scontata l'esistenza del fatto oggetto di indagine, erano state fatte proprio domande di questo tipo, e domande alle quali il bambino poteva rispondere solo con un si o un no, pur essendo noto che i piccoli tendono ad adeguarsi a quello che ritengono il desiderio dell'interrogante;
- che era stata violata anche la cautela di non rendere esplicito al minore gli scopi del colloqui e di evitare di caricarlo di responsabilita' per gli sviluppi del procedimento, in quanto ripetutamente i bambini erano stati invitati a raccontare le "cose brutte che hanno fatto le suore", cosi' che il giudice possa intervenire e punirle;
- che la genuinita' e la spontaneita' delle dichiarazioni dei bambini erano state compromesse anche dal fatto che gli interroganti, quando si rendevano conto delle difficolta' del bambini, gli promettevano un premio e di liberarlo presto se parlava;
- che dalle stesse videoregistrazioni risultava che le psicologhe, in vista della audizione protetta, avevano preparato in precedenza i bambini (ed anche i genitori) sulla versione da raccontare al giudice;
- che le informazioni raccolte dai genitori e nelle audizioni protette soffrivano di gravi carenze e contraddizioni anche nel loro contenuto perche' spesso i bambini dicono ai genitori cose che poi smentiscono nell'esame giudiziale. La Corte d'appello, quindi, sottolinea che i bambini che accusano davanti alle madri sono sette o otto, sui trentadue presenti nella scuola materna, e si riducono sostanzialmente a tre davanti al giudice, mentre tutti avevano in ogni caso sostenuto esplicitamente che i fatti di abuso avevano coinvolto tutti i bambini che frequentavano l'asilo. I rimanenti tre quarti degli alunni, invece, non avevano affermato nulla in proposito o avevano espressamente negato.
Inoltre nelle accuse si parla sempre delle costante presenza di un uomo, chiamato signor G. o Fra' B., il quale ultimo effettivamente esiste, ed e' Fra' Ti.Gi., ma e' stato accertato che si era recato all'asilo, una sola volta per celebrare la Messa in una ricorrenza e che, filmato l'accadimento, risultava che anche la bambina (Ca.Mi.), che poi aveva dato in smanie nel vedere la sua fotografia, era seduta tranquillamente e sorridente in prima fila; e che, comunque, la presenza del frate non aveva creato problemi per alcun bambino. Andava inoltre sicuramente esclusa la presenza nell'asilo di qualsiasi altro uomo, di modo che era evidente che anche la figura del signor G. o di Fra' B. era solo il frutto della fantasia di alcuni bambini. La sentenza impugnata evidenzia inoltre che, secondo i racconti, le orge avvenivano in una grande stanza buia molto grande ed arredata con un lettone, mentre nessuna stanza del genere era stata identificata e la stessa non poteva farsi coincidere con lo stanzone dove i bambini dormivano dopo pranzo, dato che questo era ingombro delle brandine dei bambini.
E' stato ancora evidenziato che nessuna traccia dei presunti abusi era stata rinvenuta sui corpi e sui vestiti dei bambini (quanto meno quelle derivanti dall'inserimento delle presunte supposte e dalle varie manipolazioni) e nemmeno negli ambienti. Non si sono trovate tracce nel computer delle suore, ne' macchine fotografiche, ne' strumenti, ne' filmati, pur avendo i bambini dichiarati, che le suore, o qualcuno nascosto dietro una tenda, scattava fotografie. Ne' era pensabile che le suore, stante la loro limitata esperienza informatica, avessero potuto prevedere la perquisizione e cancellare dal computer tutti i file compromettenti, in modo tale che sullo stesso disco rigido non fosse piu' recuperabile alcuna traccia degli stessi o almeno del loro nome.
Quanto al fatto che i bambini avevano riferito di certe anomalie nel corpo delle suore, la Corte d'appello ha osservato che in realta' era fatto notorio che le due religiose avevano subito dei gravi interventi chirurgici, sicche' era normale che, la curiosita' dei bambini, sollecitata dalla visita a suor Ca. convalescente, le sollecitasse a certe domande e certe risposte; mentre l'asportazione di una mammella a suor Ca., pur dovendo rimanere riservata, era in realta' nota perfino al maresciallo dei carabinieri.
La Corte d'appello ha infine posto in rilievo l'assurdita' evidente della attribuzione dei fatti alle due imputate, per la loro eta', le loro condizioni di salute e la stessa impossibilita' materiale che si potessero realizzare con quelle modalita' nell'ambiente dell'asilo (le suore si sarebbero spogliate nude ed avrebbero quotidianamente partecipato a balletti e giuochi erotici, ivi compreso il cd. giuoco del coniglio mettendosi carponi e salticchiando in quella posizione; gli abusi sarebbero avvenuti soltanto su alcuni bambini e con la costante presenza di tutte e due le suore, sicche' non si comprende chi avrebbe nel frattempo badato a tutti gli altri bambini, i due terzi del totale, che non avevano subito abusi, e tutto cio' appunto quotidianamente e per lungo tempo nei locali della scuola materna, senza che nessuno avesse visto, sentito o si fosse accorto di alcunche').
La sentenza impugnata, infine, critica l'affermazione della accusa pubblica e privata, fatta propria dalla sentenza di primo grado, secondo cui elementi di prova avrebbero dovuto dedursi dal fatto che le suore avevano negato anche atteggiamenti che avrebbero potuto essere ritenuti normali e non avevano offerto alcuna spiegazione alternativa alle accuse emerse nei loro riguardi, ricordando che l'imputato ha diritto di negare come di tacere; non e' tenuto a fornire spiegazioni alternative e che dalla sua negazione non possono dedursi indizi a suo carico, senza considerare che nella specie il comportamento processuale delle due imputate era stato oltremodo dignitoso, essendo state presenti a tutto il dibattimento e non essendosi mai rifiutate di rispondere agli interrogatori. Infine, il fatto che suor Ca. fosse stata trasferita in una scuola romana, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti civili, era segno che i suoi superiori, che ben la conoscevano, erano convinti della infondatezza delle accuse, mentre entrambe le suore erano state descritte dai superiori, collaboratori e da molti genitori, come ottime insegnanti che non avevano mai dato luogo ad alcun rilievo.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'appello ha svalutato gli elementi di accusa ricavabili dalle dichiarazioni dei minori raccolte dai genitori prima e poi in sede di audizione protetta, ritenendole affette da gravi carenze e contraddizioni, oppure assunte con modalita' inadeguate, cosi' come ha svalutato le testimonianze dei genitori perche' circostanze potenzialmente inquinanti le avrebbero inficiate. Dopo aver osservato che e' errato ed immotivato il presupposto logico da cui parte la Corte d'appello (ossia che i bambini tendono ad uniformarsi alle aspettative degli interroganti ed a scambiare la fantasia con la realta') il ricorrente rileva che il fatto che le dichiarazioni dei vari bambini non siano sempre coincidenti nelle varie versioni o nelle circostanze da ciascun bambino riferite, non poteva determinare un giudizio di inattendibilita' delle testimonianze. Infatti, poiche' non e' neppure adombrata l'ipotesi di dichiarazioni dei bambini consapevolmente e deliberatamente mendaci, le dichiarazioni stesse sono state ritenute inattendibili perche' determinate e distorte da influenze esterne, dal desiderio di adeguamento alle aspettative degli interroganti e da voli di fantasia. In tale sillogismo manca pero' qualsiasi motivazione in relazione ai dati processuali da cui, nella specie, possa essere consentito dedurre che i fatti riferiti dai bambini siano frutto di fantasia, di manipolazione o di suggestione, di cui non e' indicata la presunta causa. Invero, mentre le argomentazioni relative alla Ma. sono apodittiche, non si indicano negli altri casi le circostanze da cui possa dedursi una condotta suggestiva da parte dei genitori. Allo stesso modo non e' spiegato da quali dati processuali, scientifici o di esperienza e' stato tratto l'assunto che i genitori che sospettino di abusi in genere sono suggestivi nelle loro domande, e presupporre che certi fatti sono avvenuti e interpretare come erotici atteggiamenti che tali non sono.
E' poi manifestamente illogica l'affermazione che dalla mancata prova dell'identificazione di Fra' B., ovvero frate Gi. T., e dal fatto che nessuno ha mai visto entrare un estraneo nell'asilo, si deduce che la figura del signor G. e le sue malefatte siano frutto della fantasia di alcun bambini, cosi' come e' manifestamente illogico escludere l'esistenza della grande stanza buia dove avvenivano gli abusi perche' solo lo stanzone dove dormivano i bambini aveva le dimensioni richieste e perche' questo era occupato dalle brandine.
E' infine evidente la contraddizione della motivazione laddove dapprima si indica tra gli argomenti che concorrono ad escludere la prova della sussistenza del fatto la evidente assurdita' della attribuzione dei fatti in questione alle due imputate, per la loro eta', le loro condizioni di salute e la stessa impossibilita' materiale che si potessero realizzare con quelle modalita' nell'ambiente dell'asilo, e dopo si riconosce che e' possibile che simili fatti accadano quantomeno in determinati luoghi.
L'avv. R.B. per conto delle parti civili Ro.Ar. e G.I., quali genitori esercenti la potesta' sul figlio minore Ro.Lu., C.S. e P.M., quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Ca. M., e l'avv. M.D.C., per conto delle parti civili S.G. e T.T., quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Sc.Ar., e Co.Pa. e B.N. quali genitori esercenti la potesta' sul figlio minore Co.Da., propongono ricorso per Cassazione: deducendo, con articolate e lunghe argomentazioni, mancanza o manifesta illogicita' della motivazione e mancata assunzione di un prova decisiva.
In estrema sintesi, deducono in particolare l'erroneita' dei principi sui quali si basa la sentenza impugnata in ordine alle domande suggestive che in genere i genitori che sospettino di abusi sessuali rivolgono ai figli; al fatto che i bambini sono facilmente influenzatali, tendono ad adeguarsi alle aspettative dell'interrogante e scambiano la fantasia con la realta', e che le espressioni ed i concetti usati dai bambini possono essere anche un portato dell'ambiente. Invero, e' stato sostenuto anche dalla giurisprudenza, che i bambini, specie se molto piccoli, non possono inventare e descrivere fatti terribili senza averne avuto una esperienza diretta. Nella specie manca o e' manifestamente illogica la motivazione sull'ambiente familiare di sette bambini, sulle cause che avrebbero potuto determinarli a fare certi racconti ed a confondere la fantasia con la realta' e sulle pretese suggestioni che i genitori avrebbero esercitato nei loro confronti. Manca anche la motivazione sulle ragioni per le quali si e' ritenuto che, dopo gli iniziali sospetti della Ma., la suggestione si fosse estesa a tutti gli altri genitori dei bimbi coinvolti. Lamentano poi che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che le testimonianze dei genitori fossero de relato, mentre in realta' sono anche testimonianze dirette nella parte in cui riferiscono dei comportamenti e degli atteggiamenti tenuti dai bambini. Inoltre, la tesi della calunnia e' smentita dal fatto che alcuni genitori che avevano all'inizio sottoscritto lettera di solidarieta' alle due religiose, poi ebbero a presentare la denuncia. La sentenza impugnata e' manifestamente illogica anche nella parte relativa alle dichiarazioni dei bambini che riferiscono delle menomazioni e delle cicatrici delle due suore, nonche' nella parte in cui ritiene che vi siano state contraddizioni nelle dichiarazioni dei bambini, che gli stessi sarebbero stati suggestionati dalle domande dei genitori, e che l'audizione protetta si sarebbe svolta con modalita' tali da inficiare la credibilita' delle risposte. Immotivatamente infine la (corte d'appello non ha disposto la rinnovazione della istruttoria per ascoltare la deposizione di una delle mamme che aveva visto gia' nell'ottobre (OMISSIS) suor Ca. salire sull'auto di frate Gi.. M.T.F., quale genitore esercente la potesta' sul figlio minore Ca.Ja., Te.Te.An.Ma., quale genitore esercente la potesta' sulla figlia minore M. G., Ma.Ca., quale genitore esercente la potesta' sul figlio minore Be.Ke., e Co.Gr., quale genitore esercente la potesta' sulla figlia minore R.R., propongono personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) la mancanza o la manifesta illogicita' della motivazione, avendo la sentenza impugnata trascurato circostanze e deposizioni rilevanti ai fini del decidere ed essendo incorsa in reiterate contraddizioni nella valutazione delle prove;
2) il difetto assoluto di motivazione sulla parte civile costituita Ro.Ro., la cui posizione, che si differenziava da quella delle altre bambine (perche' la mamma aveva sporto denuncia solo a distanza di tempo dalle prime voci ed anzi aveva all'inizio sottoscritto una lettera di solidarieta'), non e' stata in alcun modo considerata dalla Corte d'appello;
3) che, erroneamente ed immotivatamente la Corte d'appello ha abbracciato la tesi del reato impossibile, ritenendo che le due suore non potessero avere materialmente compiuto gli atti di cui alle accuse;
4) che la Corte d'appello ha erroneamente valutato il comportamento processuale delle imputate, in quanto il rigido atteggiamento di negazione da loro assunto non consentiva ipotesi alternative a quella della loro responsabilita'.
Denunciano inoltre la manifesta illogicita' di alcuni elementi considerati dalla corte d'appello come prove della insussistenza del fatto, ed in particolare:
a) l'inconsistenza numerica dei bambini denunzianti rispetto al numero complessivo dei bambini frequentanti l'asilo, trattandosi di circostanza irrilevante;
b) l'esclusione della presenza di un frate nei locali dell'asilo, corrispondente alla descrizione del signor G., perche' la presenza di un frate nell'asilo non e' stata oggetto di prova nel presente procedimento;
c) la perquisizione della polizia giudiziaria che non era stata affatto a sorpresa o imprevista, sicche' le imputate avevano avuto il tempo di fare sparire le tracce dei reati;
d) l'opinione dei superiori e della gente, trattandosi di dati irrilevanti;
5) che e' manifestamente illogica e mancante la motivazione nella parte in cui esclude la sufficienza probatoria delle dichiarazioni dei minori, ritenendole contraddittorie, e prive di genuinita' e di spontaneita'. Inoltre doveva certamente escludersi che nelle dichiarazioni dei bimbi vi fosse un intento calunnioso da parte loro o delle loro famiglie.
6) L'erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. perche' la Corte d'appello ha erroneamente qualificato le testimonianze dei genitori disconoscendo alle stesse l'oggetti va valenza di risultanze probatorie dirette rispetto quantomeno ai comportamenti manifestati dai minori.
In data 7 maggio 2007 i difensori delle due imputate hanno depositato una amplissima memoria con la quale, mediante articolate argomentazioni, eccepiscono, in estrema sintesi:
1) L'inammissibilita' delle impugnazioni delle parti civili in quanto prive di specifico riferimento agli effetti civili della sentenza impugnata che si intendono perseguire.
2) L'inammissibilita' delle impugnazioni del Procuratore generale e delle parti civili per essere ricorsi in fatto privi di sufficienti e specifici riferimenti a vizi di manifesta illogicita' desumibili dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (prima della modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006). Inammissibilita' del ricorso del Procuratore generale per non avere specificato i capi e i punti della sentenza impugnata. Lamenta che si tratta di ricorsi in fatto che prospettano una ricostruzione alternativa degli eventi che, in quanto tale, e' irrilevante nel giudizio di legittimita'. Il ricorso del Procuratore generale, inoltre, omette perfino di indicare il motivo di gravame eccepito ex art. 606 c.p.p., cosi' che e' inammissibile per evidenti motivi formali. I difensori delle imputate, dopo un esame analitico dei ricorsi del P.G. e delle parti civili, ne eccepiscono l'inconsistenza, la non decisivita' e, comunque, l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, mentre deve dirsi rituale, ammissibile e fondato il ricorso del P.G. (perche' ampiamente articolato con specifici riferimenti alle violazioni di legge denunciate e ai vizi di manifesta illogicita' desumibili dal testo del provvedimento impugnato), vanno dichiarati inammissibili i gravami delle Parti Civili. In tema d'impugnazione, invero, la parte civile e' legittimata ex art. 576 c.p.p. a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilita' civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede d'impugnazione, deve fare espresso e diretto riferimento, a pena d'inammissibilita' del gravame, agli effetti di carattere civile che s'intendono conseguire. Ne deriva che le richieste di quelle parti in causa, che riguardano esclusivamente l'affermazione di responsabilita' delle imputate prosciolte, senza alcun richiamo alla specificita' dell'azione risarcitoria, rendono improponibile l'impugnazione: in quanto si domanda al giudice adito di delibare in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facolta' riconosciute dalla legge alla parte civile (Cass. Sez. 5^, n. 9374 del 30.11.2005, Rv. 233888; Cass. pen. Sez. 2^ n. 897 del 24.10.2003, Rv. 227966).
La sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva affermato la colpevolezza delle imputate (religiose dell'Ordine delle ...) condannandole alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione ciascuna, considerando improbabili e insufficienti le fonti accusatorie, principalmente rappresentate dalle testimonianze dei genitori di alcuni bambini della scuola materna di (OMISSIS) e da quelle rese da alcuni di questi bambini in sede d'incidente probatorio. La Corte aveva svalutato le testimonianze dei genitori ("...perche' i genitori, che hanno dei sospetti di abusi sessuali nei confronti dei loro figli, difficilmente riescono a non essere suggestivi; e sono indotti a presupporre che determinati fatti siano avvenuti una volta messi in allarme..., tendendo necessariamente ad interpretare come erotici degli atteggiamenti che tali non sono...tanto piu' se, come nella fattispecie, si tratta di bambini in tenerissima eta' "), e le dichiarazioni dei piccoli, parti offese, raccolte dai genitori prima e in sede processuale, poi, nelle audizioni con incidente probatorio, ritenendole affette da gravi carenze e contraddizioni, oltre che assunte con modalita' non adeguate; ma, soprattutto, perche': "i bambini di questa eta' sono facilmente influenzabili, tendono ad adeguarsi alle aspettative degl'interroganti;si lasciano trasportare dalla fantasia, scambiando la fantasia con la realta', e sostituendo nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali".
Trattasi, cioe', di alcuni giudizi di valore, astrattamente ipotizzabili, che costituiscono i postulati portanti e programmatici di un improprio ragionamento giuridico probatorio - inscindibile, questo, da una pregiudiziale valutazione ex se dei fatti processualmente acquisiti -: che non puo' consistere in mere generalizzazioni assiomatiche, discutibili anche da un punto di vista scientifico ed empirico. Ed e' proprio in queste iniziali affermazioni di principio - volte ad informare tutti i passaggi consequenziali del discorso argomentativo - la prima e la piu' cospicua manifestazione di una pregnante quanto evidente, illogicita', cosi' come illustrata nel ricorso del procuratore ricorrente. Non si parte, cioe', dai fatti e dalle risultanze processuali per giungere, eventualmente, ad una loro critica negazione sulla base dimostrativa di elementi fattuali di segno contrario, corroborate da plausibili accezioni scientifiche e da rigorose massime di esperienza; ma ci si muove da non meglio precisate enunciazioni di mera rilevanza sociologica e di approssimative volgarizzazioni psicologiche per fame arbitrariamente discendere un concetto metodico di aprioristica delegittimazione dei dati probatori acquisiti. Ma tutto questo e' illogico, e non semplicemente irragionevole o contro il buon senso: nel senso che il vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., lett. e) non e' la proposizione irragionevole (...ovvero quella proposizione che non ha forza di persuasione perche' non provvista di una certa prevedibilita' fondata, in generale, sulla ragione in rapporto all'esperienza e al buon senso), ma la proposizione illogica (che e' quella disposizione a non pensare e ragionare secondo una connessione intrinseca tra le parti del discorso, ovvero nell'ambito di un concetto valido d'inferenza). Il discorso giuridico e', infatti, caratteristicamente deduttivo, perche' correlato alla premessa di un fatto;e un'argomentazione deduttiva e' valida se la conclusione e' validamente dedotta dalle premesse;ed e' corretta se le premesse sono vere, ovvero se derivano da fatti e non da assiomi. Queste premesse di metodica, quanto peculiare impostazione giuridica, sono fondamentali, perche' non ogni proposizione illogica e' necessariamente irragionevole, come non ogni proposizione irragionevole puo' assumersi come necessariamente illogica: appunto perche' nel diritto il ragionamento ha una sua connotazione relativistica e il ragionamento giuridico-probatorio e' corretto in un certo contesto inferenziale.
- Prima di analizzare, percio', i punti che sono la chiave di lettura della sentenza impugnata, bisogna richiamare della stessa talune proposizioni fuorvianti socio-psicologiche che ne improntano i contenuti, e che costituiscono l'archetipo ideologico e programmatico delle scelte valutative e del complessivo giudizio probatorio: la rilevazione, cioe', di una forte emotivita' sociale in relazione ai delitti di abusi sessuali contro i minori, che spiegherebbe (secondo il precedente giudice), in una congiuntura di giusto allarme della collettivita' e di necessaria tutela dell'infanzia, un'eccessiva, e quasi nevrotica preoccupazione sociale: esaltando come veritieri, sinceri e trasparenti i racconti di bambini che contano tre, quattro o cinque anni: facilmente influenzabili, volti ad adeguarsi alle aspettative degli interroganti;che si lasciano trasportare dalla fantasia, scambiando la fantasia con la realta' e sostituendo nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali. Per esempio - notava la Corte - i primi sospetti erano stati recepiti da Ma.Ca. (la quale aveva messo in evidenza taluni atteggiamenti anormali del suo bambino di poco piu' di tre anni: che, quando veniva spogliato, esibiva il sesso, voleva bere il latte dal suo seno, toccarla e toccare il padre sotto la doccia, e cercava di succhiare il sesso al fratellino neonato), che si era indotta a interrogare il bambino e si era sentita riferire che alla scuola materna si recava un uomo che si faceva toccare e che lui stesso toccava i bambini; e che suor Ca. gli aveva insegnato a bere il lattino dal seno. Ma, intercalava la Corte, la Ma., che aveva subito in eta' giovanile dei gravissimi traumi - patiti anche dalla figlia avuta fuori del matrimonio -, era particolarmente problematica in relazione al sesso, ed era portata a vedere dovunque dei pericoli per la liberta' sessuale dei propri figli: con la conseguenza che molti elementi che riguardavano le manifestazioni del bambino potevano trovare spiegazioni ben diverse da eventuali esperienze vissute nella scuola materna. Anche altre madri, un anno dopo circa, avevano esternato dei sospetti contro le suore, ma anche altri bambini vedevano, per i giudici, molta televisione; in ogni caso avevano riferito di atti sessuali in maniera discorde tra loro e solo in seguito alle domande delle mamme (testimonianze, dunque, de relato quelle dei genitori: che, sospettando di abusi sessuali commessi nei confronti dei loro figli, difficilmente riescono a non essere suggestivi; e, una volta messi in allarme, sono indotti a pensare che determinati atti siano avvenuti, tendendo necessariamente ad interpretare come erotici degli atteggiamenti che tali non sono). L'altro aspetto pregiudiziale e vivamente contestato nella sentenza impugnata riguardava le ritenute anomalie in ordine alle acquisizioni delle dichiarazioni dei bambini, che sarebbero stati, in un certo senso, condizionati e preparati all'audizione protetta, con conseguenti distorsioni della genuinita' e spontaneita' di quelle dichiarazioni. Al contrario, in favore dell'innocenza delle imputate militerebbero elementi di carattere obiettivo, quali: il fatto che i bambini che accusavano erano solo una minima parte rispetto alla scolaresca; l'inesistenza di un fantomatico frate e di qualunque altro uomo che, nel racconto dei piccoli, sarebbe stato sempre presente in quelle pratiche di abusi perpetrati in una grande stanza buia, del tutto insussistente; il fatto, ancora, che negli ambienti dell'asilo non era stato rinvenuto nulla di sospetto che potesse avere attinenza con quell'attivita' delittuosa. In sostanza tutto congiurerebbe per un'operazione di cospirazione e di sistematico suggerimento ai bambini, che non si sarebbero diversamente saputi esprimere nei termini in cui si erano espressi sui fatti che erano loro accaduti, specialmente con riguardo a certe anomalie del corpo delle suore, che effettivamente esistevano e che avevano fatto, percio', supporre ai precedenti giudici che gli stessi avevano visto le suore nude. Per la Corte territoriale la verita' sul punto e' che le suore avevano effettivamente subito gravi interventi chirurgici, che erano fatti notori. Per il resto, quando non si volesse prescindere da un certo tipo di educazione familiare e ambientale - adusa a recepire trasmissioni televisive, proprie di una societa' fortemente erotizzata, in contrasto con la tenuta rigida e severa delle suore (che, per questo, erano oggetto di antipatie da parte dei diversi genitori) -, doveva dirsi del tutto inverosimile che le imputate, per la loro eta', per la loro condizione di salute, per la stessa impossibilita' materiale che quei fatti si fossero potuti realizzare con quelle modalita', avessero potuto compiere gli abusi di cui le si accusava. Questo il canovaccio motivazionale di fondo, che aveva fatto ritenere alla corte di merito gravemente insufficienti le fonti di prova dell'accusa.
- Le coordinate preliminari di pensiero di questo Collegio, e che servono a illustrare metodologicamente il suo assunto, concernono la valutazione del fatto nei delitti sessuali in sede di legittimita' e i limiti cognitivi del controllo di legittimita'. Non e' inutile, ed e' anzi propedeutica alla vicenda processuale in esame - che e', per diversi aspetti, complessa e problematica - una prima riflessione sulla nozione di fatto e su quanto la stessa sia particolarmente pregnante nell'ambito dei delitti sessuali. Una nozione, questa, che ha una sua grande rilevanza anche in sede di legittimita', sotto l'aspetto della qualificazione giuridica dei tratti caratteristici di uno specifico reato, rispetto al quale sono delimitati i confini dell'illecito penale, e quindi della tutela accordata ai beni protetti; ma anche perche' il fatto, cosi' come descritto nel capo d'imputazione, circoscrive l'ambito del diritto di difesa in relazione all'illecito contestato, il thema decidendum nel suo rapporto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.). Una nozione, dunque, rilevante in sede di legittimita': dove e' pregiudiziale la fondamentale identificazione del fatto materiale contestato nella sua tipologia empirico-criminologica, dalla cui corretta analisi dipende anche la validita' della sentenza gravata:con riguardo al diritto di difesa, alla congruita' della decisione in rapporto alla materialita' del fatto contestato e a tutte le possibili contrapposizioni probatorie. Nel delitto di violenza sessuale (che e' un delitto contro la persona, e specificamente contro la liberta' personale) il fatto ha, poi, una sua peculiarita' che impone un approccio esegetico particolare. E invero, il fatto della costrizione a compiere e subire atti sessuali con violenza o minaccia, o abuso di autorita', o, tra l'altro, approfittando della condizione d'incapacita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, presuppone un'inconsueta analisi di comportamenti soprattutto psicologici (perche' presenta aspetti generalmente riservati, privati, in un quadro di complessa affettivita') e di problemi processuali singolari; specialmente sotto il profilo di una disagevole investigazione, considerando che le fonti di prova sono prevalentemente correlate alle dichiarazioni della parte offesa. E' evidente, percio', un certo impegno dei giudici di merito, che comporta un'indagine probatoria piu' estesa e piu' in profondita' rispetto alle normali tecniche di valutazione. Ma tutto questo non puo' non riverberare in sede di legittimita' un particolare travaglio e una maggiore attenzione, dovendo i giudici di cassazione, ai fini di calibrare complessivamente il vizio di motivazione nell'apprezzamento dei fatto, esprimersi ai sensi dell'art. 546 c.p.p., lett. e), anche in relazione alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali non siano state ritenute eventualmente attendibili le prove contrarie, e quindi calarsi nella disamina di una realta' fattuale, che non e' propria del loro punto tipico di osservazione. Quanto al controllo di legittimita' questo Collegio conosce certamente i limiti di verifica della Corte Suprema in ordine alla completezza e alla correttezza della motivazione di una sentenza di merito - che non puo' comportare alcuna riconsiderazione radicale delle risultanze acquisite e neppure un giudizio di adeguatezza sulla rilevanza delle fonti di prova, che e' nelle attribuzioni del giudice di merito -; ma e' sicuramente proprio del controllo di legittimita' verificare che le scelte compiute dal giudice di merito siano state coerenti con un'esauriente analisi delle risultanze processuali e, una volta accertato che le parti avessero ritualmente rappresentato al giudice del gravame tutti gli elementi di un possibile travisamento delle acquisizioni processuali, desumere dal testo della decisione impugnata la correttezza e la illogicita' dell'effettuata valutazione. In questo ambito d'idee, e in accoglimento dei motivi del procuratore ricorrente, il pensiero avvolgente di questo Collegio e' che, a prescindere dalla verita' di possibili responsabilita', il processo formativo del libero convincimento della Corte di merito abbia subito nel caso di specie, nel contesto di forse malintese concezioni di buon senso e di massime d'esperienza, il condizionamento di un'apodittica, quanto riduttiva indagine conoscitiva: con tutti gli effetti negativi di una sommaria e illogica inferenza motivazionale.
- E il punto debole della motivazione e' che i giudici della Corte territoriale danno per scontate e veridiche certe dichiarazioni, e quindi certi fatti: impostazione, questa, che orienta il controllo di questo Collegio, non gia' sul travisamento dei fatti, ma sull'interpretazione manchevole e illogica che ne e' stata data. Per esempio, non si esclude che la signora Ma. possa aver riferito esattamente le confidenze del suo piccolo Ke.; soltanto che la signora aveva dei suoi problemi psicologici irrisolti (...) e certamente avra' condizionato il bambino ponendogli dei quesiti suggestivi. E' vero, assume la Corte, " ... ma molti elementi riguardanti le manifestazioni del bambino, cosi' come dalla madre riferiti, possono trovare spiegazioni ben diverse da eventuali esperienze vissute in quella scuola materna..., anche perche' la Ma. era in attesa di un altro figlio, che nacque proprio nella primavera del (OMISSIS)...; ed e' notorio che la nascita di un fratellino provochi la gelosia del maggiore, cosi' che non e' strano ne' che Ke. volesse essere allattato alla sua eta', ne' che volesse avvicinare il seno della madre...Del resto, da una valutazione psicodiagnostica eseguita da esperti del Tribunale per i Minorenni di Brescia sul minore e sulla di lui famiglia erano emerse le ipotesi che la signora Ma. potesse tendere a trasferire su un'altra persona (Suor Ca.) un atteggiamento di rivalsa legato ad esperienze sessuali da lei stessa subite..., anche perche' la signora aveva richiamato abitudini ed opinioni che inducono a pensare che nella loro famiglia si vivesse con spontaneita' un clima fortemente erotizzato, date anche le precedenti esperienze di promiscuita' e instabilita' affettiva che avevano caratterizzato il suo stile di vita... Quanto, poi, agli altri atteggiamenti erotizzanti, o tali ritenuti dalla madre, gli stessi potevano essere stati il risultato di un fatto d'imitazione di atti visti alla televisione, o degli stessi genitori ignari di essere osservati." E' vero, Lu. aveva riferito anche lui talune cose strane di quell'asilo, ma anche Lu. vede molta televisione; e anche Da., ma Da., pur esordendo dicendo che vorrebbe che le suore fossero messe in prigione, poi non afferma nulla di accusatorio, salvo a dire, ad un certo momento, che le suore non avevano i vestiti. E' vero, altre bambine avevano riferito di atti sessuali tra i bambini e le suore e con il signor G.: ma occorre osservare che quanto le madri riferiscono di aver saputo dalle figlie non coincide con quanto le stesse hanno dichiarato in sede d'incidente probatorio..., e poi, va sottolineato che in tutti i casi i piccoli che hanno parlato non lo hanno mai fatto spontaneamente, bensi' in seguito alle domande delle mamme. E' vero, Da., Lu., Ar., Mi., G. avevano parlato di giochi, di fatti incresciosi alla presenza di certo G.: ma, contraddicendosi tra loro, con conseguente svalutazione di quelle dichiarazioni. Ad ogni buon conto, replicava la Corte: i bambini che accusano sono solo otto su trentadue. E' vero, nelle accuse si parla della presenza di un uomo, chiamato di volta in volta G. o Fra' B.: ...si e' visto che Fra' B. esiste, al secolo e' Fra' Ti.Gi., che pero' si e' solo recato una volta all'asilo per celebrare la messa in una precisa ricorrenza, e dal filmato in atti era risultato che la presenza del frate non aveva creato problemi per i bambini: ...dunque, esclusa la prova della presenza del frate, va esclusa anche la presenza di un qualsiasi altro uomo. E, poi, ancora: nulla di compromettente era stato trovato in quell'asilo. Si e' detto che le orge avvenivano in una grande stanza buia, ma nessuna stanza buia e' stata identificata... E' ben possibile escluderne la presenza, posto che solo lo stanzone dove dormivano i bambini nel dopopranzo poteva avere le dimensioni richieste, ma questo stanzone era ingombro delle brandine dei bambini. E' vero, i bambini hanno parlato di certe anomalie del corpo delle suore: ...ma queste, che effettivamente esistevano per gravi interventi chirurgici subiti dalle suore si riferivano a fatti notori...
Questo Collegio potrebbe anche convenire con talune affermazioni della Corte di Brescia - che sono, poi, dei luoghi comuni piu' o meno condivisibili -: e, cioe', che vi possa essere una qualche enfatizzazione nella tematica degli abusi sessuali contro i minori, a volte esaltata da una politica televisiva mediocre, irresponsabile e deliberatamente erotizzante per motivi commerciali; che, per questo molti genitori vedono pericoli anche dove non ci sono, ossessionati come sono da una giornalismo scandalistico e sempre pronto a sbattere il mostro in prima pagina; e che qualche madre, con un suo qualche problema irrisolto, si ecciti ad oltranza nella tutela dei propri figli contro le insidie di una pedofilia sempre piu' presente e invadente; o che nelle audizioni protette si possa qualche volta saltare le righe, facendo ai bambini una qualche domanda suggestiva: ma tutto questo non ha nulla a che vedere con una sistematica demolizione di quelle fonti accusatorie alla stregua di stravaganti proposizioni giustificate da "nozioni di esperienza, che non richiedono - secondo i precedenti giudici - particolari specializzazioni. Quelle reclamate dalla Corte di merito - che sono, piu' correttamente, le massime di esperienza - sono citate a sproposito, perche' la massima d'esperienza non e' quel generico rilevamento pratico al quale, piu' o meno, la gente suole rapportarsi per dare vigore ad una certo modo di pensare, ma un principio generale di condotta pratica al quale ci si attiene nella convinzione che si tratti di una norma di vita, ovvero di una norma di agire. Piu' tecnicamente, quella regola d'interpretazione dei risultati probatori che permette al giudice di affermare l'esistenza di un fatto ignoto partendo anche da un certo indizio qualificato, e ponendo in inevitabile e consequenziale collegamento le due emergenze sulla base di un criterio quasi sperimentale fondato su regole empiriche: nel senso che l'esistenza di un fatto puo' essere criticamente desunta anche da circostanze non certe, purche' precise, gravi e concordanti ex art. 192 c.p.p., comma 2 (Cass. pen. sez. 1^, 21.12.1999, Ced Cass. 215343). Quando, percio', ci si richiama a quelle nozioni di esperienza che non richiedono particolari specializzazioni s'incorre in un grave vizio motivazionale, perche' vengono omologate per massime d'esperienza delle mere parcellizzazioni empiriche estranee, non solo alla realta' della comune esperienza, ma alla stessa generalita' del senso comune. Per esempio, il fatto che le dichiarazioni dei bambini non siano del tutto coincidenti nelle varie versioni che ciascuno fornisce nei vari momenti in cui si manifestano le rivelazioni, o non in tutto coincidenti nelle circostanze che ciascun bambino riferisce rispetto agli altri dipende dalla variabilita' del ricordo del bambino in relazione alla sua storia personale, e alla variabilita' dei fattori che possono modulare il suo interesse e la sua attenzione. Quello che piu' conta nella disamina di quelle dichiarazioni e' l'ancoraggio radicale ad una realta' fattuale, nella cui evocazione, cosi' come dimostrato dal giudice di primo grado, non sono emerse serie contraddizioni. La fragilita' discorsiva della Corte di merito, e il conseguente irrimediabile vizio logico sono, cioe', nell'avere ritenuto quei bambini, non gia' consapevolmente e deliberatamente mendaci (eventualita', questa, che non e' neppure adombrata), ma nell'avere considerato inattendibili quelle dichiarazioni perche' - nel rispetto di quell'immotivata premessa - queste sarebbero state distorte da influenze esterne, dal desiderio di adeguamento alle aspettative degl'interroganti, da non meglio precisate fantasticherie: senza fornire dei dati plausibili da cui inferire, alla stregua di concreti dati processuali, di massime di esperienza o di indiscussi orientamenti scientifici, suggestioni e manipolazioni immaginarie. Quelle della corte territoriale sono proposizioni sostanzialmente volte a razionalizzare il meramente opinabile e la non astratta escludibilita' di una qualche altra alternativa teoricamente possibile; ma tutto questo costituisce un falso problema nell'ambito della dialettica giuridico-processuale, che non s'incentra sulla vasta gamma dei fatti che astrattamente possono accadere, ma su quelli che sono accaduti alla stregua dei testi che li hanno raccontati: fatti che, se sono veri, possono solo comportare un rigoroso ragionamento probatorio che dia contezza in ordine alla concreta e plausibile certezza di quei fatti, ed eventualmente all'affidabilita' e all'attendibilita' dei testi e dei testi parti offese. Ed e' proprio per evitare lo scadimento e la banalizzazione del discorso giuridico - che e' un discorso improntato al principio di realta' e d'inferenza valida, che sono le condizioni alle quali un ragionamento giuridico risulta corretto e non manifestamente illogico - che la Corte di Cassazione puo' e deve intervenire per verificare se le scelte compiute dal giudice di merito siano state coerenti e logiche, non in generale, ma in relazione ad un'esaustiva analisi delle risultanze probatorie rilevanti. E, se e' vero, come abbiamo visto, che i bambini hanno parlato di Fra' G. o Fra' B., che non e' nel libro di Pinocchio ma nella realta', e nella realta' di quella loro scuola materna, e' manifestamente illogico proclamare la sua inesistenza solo perche' dal riscontro di un solo video- registrazione e' stata messa a fuoco l'immagine di un frate ieratico che non aveva creato e non poteva creare problemi a quei piccoli. Se e' vero che i bambini hanno parlato di cicatrici nel petto di alcune suore, che non sono fantasticherie, ma tracce di reali interventi chirurgici e segni cruenti che hanno visto e memorizzato, e' manifestamente illogico giustificare come fatto notorio una condizione che va tenuta discretamente riservata e personale, senza nulla concedere alla probabilita' che i bambini - come aveva dichiarato Da. - potevano aver visto alcune suore senza vestiti. Anche perche' la nozione giuridica di notorio non coincide con la sicura conoscibilita' di un certo fatto, ma con un fatto indiscutibilmente risaputo pubblicamente. Se e' vero che quei fatti, come dicevano i bambini, erano accaduti in una grande stanza buia, e' manifestamente illogico dire che quello stanzone si sia di colpo eclissato solo perche' non identificato. Altri elementi, di rilevanza statistica ed emozionale (quali il fatto che non tutti i bambini erano dei delatori e che doveva dirsi del tutto inverosimile che, per l'eta', per la loro condizione di salute, le imputate potessero aver commesso quei reati) sono facilmente confutabili:nel senso che il relativismo statistico, quale che sia il suo indice ponderale, non serve a far scemare il disvalore sociale di una condotta, oggettivamente e gravemente deprecabile, neppure se a pagarne le conseguenze dovesse essere stato un solo bambino; e, quanto alla particolare caratterizzazione delle persone imputate - che, effettivamente aggiunge a questa vicenda processuale non poche perplessita' e risvolti delicati di non facile introspezione psicologica sull'astratta configurabilita' di certi fatti (che, devono dirsi, comunque, e allo stato delle cose, non definitivamente provati al di la' di ogni ragionevole dubbio -) la cronaca annovera impietosamente la frequenza di accadimenti criminali inusitati, quanto imprevedibili; e, giuridicamente parlando, non ha nessuna importanza - cosi' come obiettato - che si tratti di eventi solo possibili e non probabili: perche' il margine d'illiceita' penale non prevede scusanti in ragione della maggiore o minore possibilita' d'incidenza... Se e' vero che i bambini - con tutte le contraddizioni e le disarmonie di un discorso infantile - hanno parlato di certi giochi e, privatamente, hanno dato inconsuete manifestazioni di pratiche devianti e perverse ( Ke. succhiava il sesso del fratellino neonato e Ar. si faceva leccare dal suo cagnolino, e Da. aveva confidato alla mamma di avere toccato le poppoline di suor Ca., leccandole la fretolina), e' manifestamente illogico supporre che queste evenienze possano dirsi normali, specialmente se riguardano una circoscritta pluralita' di bambini della stessa scuola materna e screditare apoditticamente quelle dichiarazioni senza impiantare un serio discorso di comprensione e di credibilita'. S'impone, a questo punto, una disamina non superficiale dei concetti di attendibilita' e delle testimonianze de relato: dalla cui analisi potranno essere piu' chiare e definitive le conclusioni di questo Collegio.
Non c'e' dubbio che il problema di fondo della tematica processuale dei delitti sessuali riguarda l'attendibilita' del teste parte offesa, che, tuttavia, e' un concetto estraneo alla capacita' del testimone. Il legislatore non ha affatto inteso esigere, tra gli altri requisiti, l'attendibilita' del teste (che nella sua caratterizzazione semantica vorrebbe riferirsi ad una persona di sperimentata affidabilita', degna di fede, credibile per definizione), al quale e' solo imposto l'obbligo di dire la verita' (art. 198 c.p.p.); con eventuali accertamenti, anche d'ufficio, con i mezzi consentiti dalla legge, al fine di valutare la veridicita' delle dichiarazioni del testimone, solo quando sia necessario verificare l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.). Questo tipo di discorso sul testimone in genere vale anche per il teste - parte offesa, che e' un testimone della cui affidabilita' non si possono avere incertezze solo perche' e' il solo testimone nella circostanza nella quale ha patito una violenza (e il cui interesse a denunciare il fatto non e' solo una questione di civile partecipazione ma di necessita' personale legata ad un accadimento che ha lasciato tracce dolorose nella sua personalita' fisica e morale). Il problema e' un altro, ed e' che le dichiarazioni di un qualunque testimone capace, e quindi anche della parte offesa, possono rivelarsi apparentemente e sintomaticamente non veridiche per un complesso di ragioni: quando, nell'ambito complessivo delle risultanze processuali, quelle dichiarazioni non possono dirsi vere senza infirmare nel contempo tutte le altre prove. Se questo succede, e puo' succedere, allora il giudice ha l'obbligo di spiegare perche' certe dichiarazioni, nonostante provengano da un soggetto capace, non siano credibili. Il punto focale, allora, delle disposizioni generali in tema di prova e' la normativa di cui all'art. 192 c.p.p., comma 1, per la quale e' il giudice che valuta la prova, dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. E', cioe', la legge che rinvia espressamente, ed esclusivamente, all'uomo - giudice la valutazione della prova; ovvero, un giudizio di valore circostanziato, che non ha uno spessore solo tecnico, ma anche umano, culturale, ed entro certi limiti etico (non nel senso delle intenzioni, della disposizione interiore e della morale di quel giudice, ma nel senso dei valori effettivamente realizzati nella storia di quel popolo, nel cui nome amministra giustizia). Tutto questo porta a considerare l'infungibilita' del ragionamento probatorio: che ha nei margini di una corretta, prudente e giustificata discrezionalita', una connotazione d'imprescindibilita' e compiutezza. Si vuole dire semplicemente che, se la Corte di merito aveva cosi' forti dubbi e riserve sulla capacita' a testimoniare di quei bambini, piuttosto che proclamare in termini apodittici la loro assoluta inaffidabilita', avrebbe potuto, anche d'ufficio, eventualmente disporre, ai sensi della normativa di cui all'art. 603 c.p.p., la rinnovazione del dibattimento, ordinando eventualmente accertamenti tecnici e anche una perizia psicologica, perche' l'ausilio della perizia tecnica in tema di attendibilita' della persona offesa, quando questa sia l'unica fonte di accusa, ancorche' non obbligatoria, e' ammissibile quando il giudice, anche d'ufficio, ritenga necessario, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, verificare l'idoneita' fisica o mentale della persona chiamata a testimoniare. E questo avrebbe potuto farlo, nonostante il pregresso incidente probatorio, perche' questo mezzo istruttorio, di rilevanza giurisdizionale perche' disposto dal giudice, ha il solo scopo di anticipare, con le garanzie dell'istruttoria dibattimentale, l'acquisizione di una prova, e specificamente l'assunzione della testimonianza di un minore, e non quello di cristallizzare e consacrare nel novero di non previste prove legali, e con effetti privilegiati e quasi preclusivi, la prova acquisita. Va, cioe', riaffermato il principio di diritto dell'essenziale peculiarita' di valutazione fattuale, ovvero di merito, del concetto di attendibilita', perche' attinente ad una riconsiderazione del modo di essere delle persone e, cioe', all'esame delle parti, che deve avvenire nella sede naturale della dialettica dibattimentale, art. 503 c.p.p., dal cui approccio personale e immediato il giudice desume elementi diretti per percepire la veridicita' del teste, la spontaneita' e genuinita' delle sue dichiarazioni, ma anche le incoerenze, le anomalie, le stranezze e tutti i segnali di possibili turbative.
Nella predetta accezione esegetica del principio, secondo il quale e' il giudice che valuta la prova, e' perfettamente configurarle e ammissibile la possibilita' che il giudice consideri il bambino una fonte di prova. Senonche' una prudente e sensata elaborazione giurisprudenziale, esprimendosi per una valorizzazione indiziaria delle dichiarazioni delle parti offese minori degli anni quattordici, ha raccomandato di cercare aliunde - nel senso di un necessario riscontro - la credibilita' della prova testimoniale di quei minori: in questo scontando il ritardo di una crescita culturale, che, sia pure con qualche riserva, e' da tempo avviata a superare i forti pregiudizi sulle verita' dei bambini. Questa concettualizzazione e', comunque, sostanzialmente accettabile, anche perche' non contrasta con l'enunciato caposaldo della determinante valutazione discrezionale del giudice. E', pertanto, ormai, un dato indiscutibile nel panorama della giurisprudenza una piu' rigorosa circospezione nell'acquisizione della prova riguardante le dichiarazioni di minori e di bambini: anche perche' e' lo stesso legislatore a prescrivere certe cautele nelle audizioni protette. Una certa lettura specialistica indulge, infatti, a ritenere nel bambino e nell'adolescente una certa propensione alla fabulazione magica - che e' una sorta di credenza assertiva alla quale, in gran parte, sono soliti (per varie ragioni) abbandonarsi, creandosi quasi una pseudorealta' (riuscendo molto spesso a rappresentarsi la realta' solo immaginandola, costruendosi un'immagine del mondo ordinata secondo i loro desideri, le loro emozioni, le loro prime esperienze). Si parla di bugie, che somigliano al gioco, ad una sorta di vanteria funzionale all'avviamento e alla sistemazione di processi di emulazione e di ostentata crescita anticipata. Ma questo fenomeno e' stato piu' propriamente avvertito negli adolescenti, che, pur avendo una maggiore conoscenza della realta', sono portati a colorarla, e assai spesso senza una specifica ragione. Si e' parlato, a questo proposito, di una sorta di bugia primaria, che appare nei momenti o nei periodi di ritorno all'introversione dell'adolescenza: di una bugia, in un certo senso fisiologica, salvo a manifestarsi come valore simbolico o segno di malessere psicologico o di sofferenza affettiva; come un sintomo nevrotico o come un ricorso all'emergenza per difendersi da una turba psico-affettiva profonda. Ma per i bambini, dai tre a cinque anni in genere, per quelli di tenerissima eta' - come scrivono i precedenti giudici - la letteratura classica (Bettelheim, Freud Anna, Piaget, Winnicott) e' nel senso che per questi piccoli, che sono solo attanagliati dai modelli, che possono dare inizio a processi arcaici d'innaturale classificazione, non valgono completamente le categorie conoscitive proprie degli adolescenti. Per questi piccoli il gioco (che e' eccitante perche' coinvolge primariamente gl'istinti) e' una forma di comunicazione che ne facilita la crescita; e la loro area di gioco - che non e' la realta' psichica interna e neppure quella del mondo esterno - raccoglie solo oggetti e fenomeni del mondo esterno, che possono essere manipolati, ma non inventati. Il bambino, non necessariamente, ma solitamente parla di certe cose, quando i grandi e l'educazione (che lottano contro l'indole del bambino) interferiscono nei loro giochi e nei loro naturali vizi infantili. Nei bambini, poi, in un certo senso istituzionalizzati con gli asili, gli archetipi genitoriali tendono ad attenuarsi e i piccoli (che si sentono provvisoriamente orfani) sono fortemente compulsati a recuperare il valore affettivo di certe figure, sforzandosi di assecondare in tutte le maniere i modi relazionali delle persone che per loro contano e da cui dipendono. Si vuole semplicemente dire che nella letteratura di un certo peso dottrinario non e' agevole pensare a quei piccoli come a piccole persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie, perche' la regola e' che un bambino di quell'eta' e' strutturalmente incapace di occultare o di riprodurre falsamente i fatti di quelle sue prime esperienze: anche se puo' succedere, quando non vi siano particolari disturbi del comportamento o della personalita', che accedano alla cosiddetta magia affabulatoria e che dicano qualche bugia (che, il piu' delle volte dipende dalla difficolta' di stabilire una linea netta di demarcazione tra la realta' e il loro mondo infantile): ma queste inconsapevoli ostentazioni sono senza malizia, grossolane, trasparenti, ma soprattutto fuggevoli e agevolmente smascherargli. La cosiddetta pseudologia (la tendenza, cioe', alla inventiva e alla trasposizione fantastica con una certa sistematicita' e abitudine), ancorche' frequente anche nei bambini, non si manifesta, pero', con una durevole persistenza, per il motivo che per i bambini la bugia, come le fantasie, sono solo un gioco effimero; e nel pensiero degli studiosi potrebbero evocare solo un disagevole ricordo, una piccola millanteria, una fantasia su cui magari si crede con tenacia, ma che svanisce presto con l'affievolimento dell'impulso intenso che li ha stimolati e per la ragione semplicissima che, essendo in fase di crescita e di formazione della struttura della loro personalita', sono naturalmente incapaci di perduranti distorsioni mitomaniacali che sono proprie degli adulti con personalita' isterica o psicopatica. Con riferimento specifico al caso in esame, e', per esempio del tutto impensabile, ed e' manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi del tutto fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica. Al contrario questo Collegio, dagli atti e dalla lettura integrata della prima sentenza considera corrette quelle valutazioni complessive dei primi giudici che hanno rivelato una coerente struttura logica nel quadro di un realistico contesto spazio-temporale: fornendo precise puntualizzazioni, convergenti e costanti sulle dichiarazioni dei bambini che, senza apprezzabili discordanze sui fatti centrali di maggiore disvalore penale, hanno sostanzialmente ribadito lo stesso racconto (con la progressivita' della produzione narrativa non rigidamente strutturata, con la specificita' di certi dettagli bene coordinati; con un discreto livello di coerenza interna; senza contrasti di rilievo tra le singole parti del discorso; con l'inclusione di particolari originali nei fatti riferiti, certamente non attribuibili alla conoscenza e all'esperienza di quelle creature). Ma, al di la' di questi filtri valutativi, che sottendono, oltre che metodologie scientifiche accreditate, sicuri criteri di ragionevolezza e di comune esperienza, il punto insuperabile di una certa visione del ragionamento probatorio non puo' assolutamente prescindere dalla considerazione essenziale e fondamentale che gl'ingredienti di quelle dichiarazioni riguardano cose e persone realmente esistenti.
- L'ultimo punto del ricorso del procuratore ricorrente riguarda le dichiarazioni dei genitori con riferimento alle informazioni avute dai figli, che sarebbero testimonianze de relato e, per l'effetto, valevoli solo come indizi. Di testimoni de relato il legislatore parla a proposito della testimonianza indiretta art. 195 c.p.p.): assumendo come indiretta la dichiarazione di quel testimone che si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. Un modo come un altro di dire che sono testimoni de relato quelli che, nella loro deposizione, fanno riferimento a fatti che non fossero stati direttamente percepiti, ma ai riferimenti di altre persone - ovviamente diverse dalle parti offese -. Si vuole dire come, ai fini della qualificazione della testimonianza indiretta, sia essenziale la relazione d'immediatezza o meno con la fonte diretta, ovvero con la conoscenza dei fatti. Nel caso di specie i genitori non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli. Si puo' discutere, e si e' discusso, del valore che possono avere quelle confidenze dei bambini ai loro genitori, ma sulle dichiarazioni dei genitori in ordine a quando percepito senza intermediazioni, quando non ci si sia avvalsi della facolta' di astensione, vi e' una personale responsabilizzazione del testimone e una presunzione di veridicita' correlata all'obbligo di dire la verita' ex art. 198 c.p.p.. Avuto, pertanto, riguardo ai principi di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., la Corte avrebbe dovuto dar conto dei risultati acquisiti, con tutti i conseguenti adempimenti di cui alla normativa del combinato disposto degli artt. 196 e 207 c.p.p.. Senonche', ed e' in questo, la denunciata violazione di legge per mancanza di motivazione ex art. 125 c.p.p., la Corte ha solo cercato di svalutare le dichiarazioni dei bimbi, assumendo come determinante l'influenza suggestionabile dei genitori, senza provare, al di la' di mere disquisizioni psico-sociologiche, le ragioni per le quali quei testi non avevano risposto secondo verita' alle domande che erano state loro rivolte.
La sentenza impugnata va, per l'effetto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia: perche' riesamini in un contesto unitario, nel nuovo giudizio, e nel quadro delle piu' ampie possibilita' di verifica e di eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le risultanze processuali, specialmente in relazione ad una piu' corretta analisi dell'attendibilita' dei testi e della veridicita' delle dichiarazioni dei bambini.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuna al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007
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