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Una recente sentenza della Suprema Corte[1] merita di essere analizzata per le molteplici riflessioni che possono, grazie ad essa, svilupparsi in termini di diritto sostanziale ma, soprattutto, intorno all’annoso e sempre verde problema, prettamente processuale, relativo alla definizione di cosa debba intendersi per motivazione sufficiente, nella particolare ipotesi di fattispecie colposa.
Ma andiamo con ordine.
La Corte d’Appello condanna Tizio per omicidio colposo sulla scorta di una violazione alle norme poste dal codice della strada: si legge testualmente nella motivazione della Cassazione
la Corte territoriale ha rilevato che la velocità, nella punta massima consentita in caso di pioggia, era, comunque, non adeguata alle condizioni della strada allagata (percorso di campagna senza canali di scolo ed esistenza di un sottopasso ferroviario) ed a quelle atmosferiche (nella zona si era abbattuto un forte temporale), ma ha anche chiarito che la velocità non era adatta "soprattutto all'attraversamento di questa parte di maggior sostanza oleosa sulla carreggiata" ed ha aggiunto che "se non ci fosse stata quella fanghiglia forse (il veicolo condotto dall'imputato) avrebbe avuto una lieve sollecitazione centrifuga, ma non tale da perdere completamente il controllo".
L’imputato ricorre per Cassazione, eccependo sostanzialmente due ordini di motivi:
1. il primo e che vi erano “altri” elementi che hanno causato l’evento quali il liquame e residui oleosi fuoriusciti improvvisamente da un tombino della rete stradale, sicché l'incidente si sarebbe verificato qualunque fosse stata la velocità del mezzo condotto dal ricorrente;
2. con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 45 c.p., poiché si era in presenza di un evento imprevedibile come tale configurante un'ipotesi di caso fortuito.
Iniziamo col secondo motivo condivisibilmente censurato.Secondo la Corte di legittimità il caso fortuito
si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza, sicché l'evento non sia, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto.
La Corte sposa, pertanto, la concezione più tradizionale[2] del caso fortuito, ravvisando in esso un limite della colpa: deve trattarsi di un accadimento in cui non si possa individuare, neanche in via astratta, il benchè minimo contrasto con una regola di diligenza. Se il fatto si verifica del tutto imprevedibilmente, in modo che non possa essere mosso alcun biasimo all’autore dell’evento, si verificherà la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall’art.45 c.p.
In questo caso poiché, sempre per la Corte di legittimità, è evidente (rectius possibile) un profilo di possibile colpa, l’istituto di cui all’art. 45 c.p. non è astrattamente invocabile.
Decisamente meno condivisibile il secondo approdo ermenutico, il quale trae linfa argomentativa da una specie di obiter contenuto nella sentenza di merito.
La Corte di legittimità testualmente scrive che
...la Corte territoriale ha rilevato che la velocità, nella punta massima consentita in caso di pioggia, era, comunque, non adeguata alle condizioni della strada allagata (percorso di campagna senza canali di scolo ed esistenza di un sottopasso ferroviario) ed a quelle atmosferiche (nella zona si era abbattuto un forte temporale), ma ha anche chiarito che la velocità non era adatta "soprattutto all'attraversamento di questa parte di maggior sostanza oleosa sulla carreggiata" ed ha aggiunto che "se non ci fosse stata quella fanghiglia forse (il veicolo condotto dall'imputato) avrebbe avuto una lieve sollecitazione centrifuga, ma non tale da perdere completamente il controllo".
Dalla lettura di questa considerazione la Corte di Cassazione rileva che
non si è focalizzato il rapporto di causalità delle condizioni indipendenti (velocità del veicolo e macchia d'olio) e non si è individuata una colpa in relazione alle specifiche condizioni ambientali non limitate solo al forte temporale da poco abbattutosi sulla zona, alla sede stradale allagata ed alla velocità del mezzo, ma rese peculiari dalla presenza e dalla possibilità di avvistamento della fanghiglia e della macchia oleosa.
In pratica vi sarebbero – agli occhi della Corte di Cassazione - due distinte condizioni indipendenti: la velocità del veicolo e la macchia d’olio. Sulla prima (velocità) la Corte di merito aveva ampiamente motivato, mentre sulla seconda (fanghiglia e macchia oleosa) la motivazione sarebbe mancante al punto da far scattare il primo vizio previsto dall’art. 606 lett. e) c.p.p..
Occorre in primo luogo osservare che la Corte di merito non sembra aver dato per acclarato che la velocità era stata una concausa dell’evento in quanto, solo del tutto incidentalmente, aveva riferito che
"se non ci fosse stata quella fanghiglia forse (il veicolo condotto dall'imputato) avrebbe avuto una lieve sollecitazione centrifuga, ma non tale da perdere completamente il controllo".
La Corte sorvola del tutto dalla possibilità di poter inquadrare “la fanghiglia e la macchia oleosa” quali causa preesistente o simultanea all’azione, con le conseguenze note previste dall’art. 41, 1°co. c.p.. e, dalla frase incidentale della Corte d’Appello, ne fa discendere una carenza motivazionale in ordine alla colpa sulla concausa consistente appunto nella fanghiglia e macchia oleosa .
Vieppiù non condivisibile nell’impianto motivazionale della Suprema Corte è la creazione artificiosa di due condizioni indipendenti (velocità del veicolo e macchia d'olio), mentre è ragionevole ritenere che la condizione scatenante - in natura - sia, e rimanga, una sola, ossia la velocità non adeguata.
Quest’ultima, a tutti è noto come dato di comune esperienza, può risentire di molteplici fattori i quali possono addirittura amplificare l’effetto della velocità non adeguata al caso di specie: tali fattori possono essere la condizione meteriologica, la condizione della strada, ecc.ecc. e, non da ultimo, anche la “fanghiglia e la macchia oleosa” le quali, tuttavia, non possono ritenersi, da sole, condizioni causali autonome scollegate dalla velocità.
Ed infatti si legge quale disposizione al giudice di merito che
“il giudice in sede rinvio dovrà accertare la presenza di un minimo grado di colpa tale da escludere nella specifica situazione la possibilità di configurare un'ipotesi di caso fortuito e l'esistenza di un rapporto di causalità tra le due condizioni indipendenti della velocità, mantenuta dal veicolo, comunque al limite di quella consentita in caso di pioggia, e della presenza della macchia d'olio e della sua avvistabilità o prevedibilità o, al limite, di un minimo grado di colpa tale da determinare con elevata probabilità l'evento anche senza il particolare assetto della sede stradale resa molto viscida dalla fanghiglia e dalla macchia oleosa”.
La motivazione della Cassazione sarebbe stata condivisibile solo se si fosse accertato che la velocità era nei limiti di legge e l’evento si era verificato per caso fortuito in quanto non ragionevolmente prevedibile, dall’uomo medio, l’esistenza – nel luogo del sinistro - della fanghiglia e della macchia oleosa: in questo caso sì, vi sarebbe stata una carenza nella motivazione censurabile.
Invece non solo la Corte di merito accertava, con idonea motivazione, non censurata, la presenza di velocità eccessiva e, quindi, non commisurata ma, a ben vedere, è lo stesso codice della strada che non fissa un limite preciso di velocità in caso di pioggia.
Mentre l’art.142 del codice della strada fissa i limiti massimi di velocità, l’art. 141, 1°,2°,3°co. stesso codice recita che
E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici...
Appare chiaro quindi che, una volta assolto l’obbligo di motivare la sentenza sia in ordine alla condotta, sia in merito alla colpevolezza, circa la condizione scatenante l’evento, ossia in ordine alla velocità, il giudice di merito aveva assolto pienamente ad ogni obbligo previsto dall’art.546 c.p.p..
La velocita non era adeguata poiché, per il codice della strada, è regolare quella velocità idonea a non provocare sinistri attesa la normale causalità e prevedibilità.
Quando il giudice di merito afferma che senza la fanghiglia non vi sarebbe stata (forse) perdita di controllo del mezzo, non vuole ragionevolmente sostenere che la velocità era adeguata ma, anzi, ribadisce la causa scatenante che individua proprio nella velocità non congrua.
Egli quindi non crea, come diversamente opinato dal Giudice di legittimità, una diversa condizione (concausa) in ordine alla quale sussisterebbe un autonomo obbligo motivazionale (individuabilità e prevedibilità della fanghiglia).
Il giudice di merito aveva già esposto e motivato che la velocità non era adeguata a causa della pioggia e questo, a parere della giurisprudenza consolidata, era ampiamente esaustivo di ogni obbligo motivazionale, risultando ultronea ogni altra considerazione sebbene aggiunta dal giudice di merito.
Ed infatti secondo il prezioso, sebbene risalente, insegnamento della Corte di Cassazione[3] “sussiste difetto di motivazione per omesso esame di elementi decisivi quando il giudice abbia trascurato di prendere in considerazione uno o piu elementi di importanza risolutiva; tali, cioe, da far ritenere che, se fossero stati esaminati e vagliati, sia pure in relazione ad altri elementi presi in considerazione, avrebbero potuto indurre il giudice ad una decisione diversa”.
Poiché il difensore non aveva fornito atti, specificamente indicati, da cui argomentare una mancanza di motivazione della sentenza, secondo la novella posta all’art.606 lett.e) c.p.p. dalla legge 20.2.2006 n. 46 rimane valido
"il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata[4]”.
Anche nel caso in cui il giudice di merito dovesse accertare, nel giudizo di rinvio, che la fanghiglia e la macchia oleosa non era umanamente avvistabile o prevedibile, il giudicato potrebbe mai cambiare in senso positivo per l’imputato?: comunque la velocità era colpevolmente non adeguata, sia per le condizioni metereologiche, sia per il particolare luogo ai sensi dell’art. 141 C.D.S. e questo rende, di per sé, ogni altro accertamento evidentemente ultroneo.
dott. Alberto Cianfarini - Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica di Palmi - settembre 2007
(riproduzione riservata)
[1] Sez. 4, Sentenza n. 19373 del 2007 reperibile in ced cass. (in calce)
[2] Ferrando Mantovani - Manuale di diritto penale, 1992, Cedam, III ed. pagine 187\189
[3] Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 05/12/1978 Ud. (dep. 09/02/1979 ) Rv. 141136
[4] Sez. 1, Sentenza n. 6922 del 11/05/1992 Ud. (dep. 11/06/1992 ) Rv. 190572
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consiglire
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XXYYY, N. IL 23/07/1962;
avverso SENTENZA del 03/03/2006 CORTE APPELLO di ZZZZ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. XXXX. che ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori Avv. XXX del foro di CCCC del foro di (HHH) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
XXYYY ha proposto due ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di ZZZZ, emessa in data 3 marzo 2006, con la quale veniva condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi, nella prima impugnazione, l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità, in quanto il sinistro era stato causato dall'allagamento della sede stradale per effetto di acqua piovana frammista a liquame e residui oleosi fuoriusciti improvvisamente da un tombino della rete stradale, sicché l'incidente si sarebbe verificato qualunque fosse stata la velocità del mezzo condotto dal ricorrente, onde non assumeva rilievo il temporale in atto, le condizioni di allagamento della strada e la velocità di circa 70 Km/h del veicolo condotto dall'imputato, in quanto si era in presenza di un evento imprevedibile, e l'erronea interpretazione di alcuni dati processuali dalla perizia alla deposizione del teste XXXXX, dai quali risultano l'imprevedibilità dell'evento (strada viscida per presenza di liquame e residui oleosi, fuoriusciti da un tombino), l'adeguatezza della velocità anche in presenza di un temporale e l'impossibilità dello slittamento, ove fosse stata soltanto bagnata la sede stradale. Il secondo ricorso lamentava la violazione dell'art. 45 c.p., poiché si era in presenza di un evento imprevedibile come tale configurante un'ipotesi di caso fortuito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che non si è verificata alcuna prescrizione del reato, la quale maturerebbe il 21 maggio 2007, ma in realtà si verificherà in data 11 novembre 2007, in quanto bisogna considerare la sospensione dal 29 marzo 2004 al 20 settembre s. . per un rinvio del dibattimento in seguito all'adesione del difensore di fiducia all'astensione di categoria. Ciò posto, le censure appaiono fondate, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di ZZZZ per nuovo giudizio.
Infatti, nonostante il ricorso non sia autosufficiente cioè non contenga la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, non dia prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, ma indichi solo l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata in sentenza, espone le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. oltre a Cass. sez. 6^, n. 10951 del 2006 cit. anche Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115 dello stesso estensore, Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153), soprattutto per quanto attiene all'illogicità manifesta ed alla carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento. Orbene, la Corte territoriale ha rilevato che la velocità, nella punta massima consentita in caso di pioggia, era, comunque, non adeguata alle condizioni della strada allagata (percorso di campagna senza canali di scolo ed esistenza di un sottopasso ferroviario) ed a quelle atmosferiche (nella zona si era abbattuto un forte temporale), ma ha anche chiarito che la velocità non era adatta "soprattutto all'attraversamento di questa parte di maggior sostanza oleosa sulla carreggiata" ed ha aggiunto che "se non ci fosse stata quella fanghiglia forse (il veicolo condotto dall'imputato) avrebbe avuto una lieve sollecitazione centrifuga, ma non tale da perdere completamente il controllo". Peraltro, nell'affrontare il "punto centrale" della prevedibilità... della presenza di un ristagno d'acqua e di liquame fuoriuscito da un tombino che era sul margine destro della carreggiata, la Corte capitolina si sofferma sulla possibilità di prevedere il ristagno di acqua in prossimità di un sottopasso ferroviario, in una strada senza cunette laterali di scolo ed in leggera pendenza, mentre non si considera l'avvistabilità della macchia d'olio, l'esistenza di manovre imperite da parte del ricorrente e la presenza di un comportamento colposo in relazione alle specifiche e particolari condizioni ambientali. Ed invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. oltre la sentenza citata nell'impugnata sentenza anche Cass. sez. 4^, 27 aprile 1989 n. 629 rv. 181153) in tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza, sicché l'evento non sia,in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 c.p..
Tuttavia, nella fattispecie, non si è focalizzato il rapporto di causalità delle condizioni indipendenti (velocità del veicolo e macchia d'olio) e non si è individuata una colpa in relazione alle specifiche condizioni ambientali non limitate solo al forte temporale da poco abbattutosi sulla zona, alla sede stradale allagata ed alla velocità del mezzo, ma rese peculiari dalla presenza e dalla possibilità di avvistamento della fanghiglia e della macchia oleosa. Pertanto il giudice in sede rinvio dovrà accertare la presenza di un minimo grado di colpa tale da escludere nella specifica situazione la possibilità di configurare un'ipotesi di caso fortuito e l'esistenza di un rapporto di causalità tra le due condizioni indipendenti della velocità, mantenuta dal veicolo, comunque al limite di quella consentita in caso di pioggia, e della presenza della macchia d'olio e della sua avvistabilità o prevedibilità o, al limite, di un minimo grado di colpa tale da determinare con elevata probabilità l'evento anche senza il particolare assetto della sede stradale resa molto viscida dalla fanghiglia e dalla macchia oleosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di ZZZZ, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007
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