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Penale.it - Corte Costituzionale, Sentenza 10 luglio 2007 (dep. 20 luglio 2007), n. 320

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Corte Costituzionale, Sentenza 10 luglio 2007 (dep. 20 luglio 2007), n. 320
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Pecorella-bis: illegittima anche per le impugnazioni di proscioglimenti emessi nel giudizio abbreviato. 1) illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Franco BILE - Presidente
- Giovanni Maria FLICK - Giudice
- Francesco - AMIRANTE - Giudice
- Ugo DE SIERVO - Giudice
- Paolo MADDALENA - Giudice
- Alfio FINOCCHIARO - Giudice
- Alfonso QUARANTA - Giudice
- Franco GALLO - Giudice
- Luigi MAZZELLA - Giudice
- Gaetano SILVESTRI - Giudice
- Sabino CASSESE - Giudice
- Maria Rita SAULLE - Giudice
- Giuseppe TESAURO - Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO - Giudice 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 443 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 21 marzo 2006 dalla Corte militare d’appello, sezione distaccata di Verona, del 6 aprile e del 28 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 275 e 589 del registro ordinanze 2006 ed al n. 115 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 1 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. – Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l’art. 443 del codice di procedura penale, priva il pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonché dell’art. 10 della medesima legge, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che l’appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, salva la facoltà dell’appellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità.

Il giudice a quo, investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritiene che le norme impugnate – le quali imporrebbero, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità del gravame – ledano, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost.

A seguito della novella, infatti, il pubblico ministero – ormai privo di ogni possibilità di contrastare l’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato – verrebbe a perdere in modo pressoché completo la facoltà di appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado: potendo tale facoltà esercitarsi, da parte dell’organo dell’accusa, solo nella «marginale» ipotesi della sentenza di condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.). Il dubbio di costituzionalità assumerebbe consistenza, d’altra parte, proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte con riguardo alla precedente limitazione del potere di appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato, relativa alle sentenze di condanna che lascino inalterato il titolo del reato: limitazione ritenuta legittima sia perché costituente – assieme alla riduzione della pena – il «corrispettivo» per la rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato, con opzione che favorisce una più rapida definizione dei processi; sia perché concernente situazioni nelle quali la pretesa punitiva ha trovato comunque realizzazione (sentenza n. 363 del 1991 e ordinanza n. 421 del 2001). Quest’ultima decisiva condizione viene, per contro, a mancare nel nuovo assetto normativo, che – col rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento – «mutila le prerogative della parte pubblica in modo generalizzato e proprio nell’aspetto più saliente del suo interesse ad impugnare».

Ne deriverebbe, quindi, una asimmetria che oltrepassa la soglia della compatibilità con il parametro costituzionale evocato: giacché, è ben vero che il principio di parità delle parti non implica necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato; ma è altrettanto vero che – sempre alla stregua della citata sentenza n. 363 del 1991 – la diversità di trattamento potrebbe essere giustificata unicamente dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, o dalla funzione allo stesso affidata, ovvero da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Ipotesi, queste, non ravvisabili nella specie.

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate si porrebbero altresì in contrasto con l’art. 112 Cost.: e ciò avuto riguardo segnatamente al dictum della sentenza n. 98 del 1994 di questa Corte, secondo cui la configurazione dei poteri del pubblico ministero – ancorché affidata alla legge ordinaria – potrebbe essere censurata per irragionevolezza se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all’assolvimento dei compiti funzionali all’esercizio dell’azione penale. Tale «situazione-limite» si sarebbe puntualmente realizzata per effetto dell’art. 2 della legge n. 46 del 2006: giacché – introducendo un limite «generale ed indifferenziato» al potere del pubblico ministero di chiedere il riesame nel merito, da parte di un giudice superiore, delle sentenze che abbiano respinto la pretesa punitiva – la disposizione censurata avrebbe pregiudicato il «nucleo essenziale» delle attribuzioni prefigurate dal parametro costituzionale in parola.

Il giudice a quo reputa inoltre compromesso l’art. 3 Cost., rilevando come sia del tutto irrazionale che, nel giudizio abbreviato, la parte pubblica risulti abilitata ad appellare in situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte (sentenze di condanna modificative del titolo del reato); e non fruisca, invece, di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in cui la pretesa punitiva è stata totalmente disattesa (sentenze di proscioglimento).

Al riguardo, non gioverebbe obiettare – sempre ad avviso del rimettente – che il pubblico ministero può comunque impugnare le sentenze di proscioglimento con ricorso per cassazione, e nei più ampi termini conseguenti alla riformulazione delle lettere d) ed e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006. Anche dopo l’ampliamento dei motivi deducibili, il ricorso per cassazione resta, infatti, un mezzo di impugnazione «a critica vincolata»: mentre l’appello è un mezzo di gravame «a critica libera», che consente di censurare la sentenza per la sua «eventuale intrinseca ingiustizia». Non solo: per tal verso, il nuovo assetto delle impugnazioni genererebbe ulteriori sospetti di incostituzionalità, giacché – trasformando il giudice di legittimità «in un sostanziale giudice di merito con competenza estesa all’intero territorio nazionale» – comporterebbe un ineluttabile aumento dei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, con altrettanto ineluttabile allungamento dei relativi tempi di definizione. Nel caso, infatti, di annullamento della sentenza di proscioglimento di primo grado da parte del giudice di legittimità, potrebbero occorrere non meno di cinque gradi di giudizio per pervenire ad una pronuncia definitiva (primo grado; giudizio di cassazione promosso dal pubblico ministero; nuovo primo grado; appello e ricorso per cassazione dell’imputato contro l’eventuale sentenza di condanna): con conseguente lesione anche del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost.

In pari tempo, la possibilità che la Corte di cassazione – divenuta «giudice unico delle sentenze di proscioglimento» emesse a seguito di giudizio abbreviato – sia chiamata a «rivalutare» le risultanze probatorie, o ad integrare la motivazione della sentenza «anche con riguardo a specifici atti», porrebbe le norme denunciate in «stridente contrasto» con il ruolo che, alla luce dell’art. 111, settimo comma, Cost., caratterizza detto giudice: il ruolo, cioè, di «ultima e suprema istanza giurisdizionale» contro le violazioni di legge ascrivibili alle sentenze e ai provvedimenti in materia di libertà personale emessi dai giudici di merito. Tale ruolo costituzionale non esclude, in effetti, che alla Corte di cassazione possano essere attribuite anche funzioni diverse, le quali comportino la necessità di esaminare parte degli atti del procedimento; ma una simile «deviazione» dovrebbe comunque risultare ragionevolmente contenuta e tale da non alterare in modo significativo le caratteristiche dell’istituto del ricorso di legittimità: condizioni, queste, non riscontrabili nel caso in esame.

2. – Analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, è sollevata, con ordinanza emessa il 6 aprile 2006 (r.o. n. 589 del 2006), dalla Corte d’appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

La Corte rimettente – investita degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione resa a seguito di giudizio abbreviato – rileva come il nuovo testo dell’art. 443 cod. proc. pen., nell’escludere che il pubblico ministero e l’imputato possano proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ponga le parti sullo stesso piano solo formalmente: introducendo, in realtà, un trattamento marcatamente diseguale, da ritenere incompatibile tanto con il principio di ragionevolezza che con quello di parità delle parti nel processo.

A seguito della riforma, infatti, l’imputato verrebbe privato del diritto di appellare la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato solo «su aspetti […] secondari» (quale, in specie, la diversa formula assolutoria), conservando comunque la facoltà di dolersi nel merito della pronuncia che affermi la sua colpevolezza. All’esatto opposto, la parte pubblica resterebbe legittimata a proporre appello esclusivamente «su questioni secondarie» (qualificazione del fatto o quantificazione della pena): perdendo, viceversa, il potere di appellare nei casi in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia».

In proposito, il rimettente ricorda come questa Corte abbia ritenuto legittima, proprio con riferimento al giudizio abbreviato, una «limitata asimmetria» dei poteri di impugnazione delle parti, in considerazione delle peculiarità del rito speciale e delle finalità deflattive ad esso sottese. Nella specie, tuttavia, non sarebbe possibile individuare alcun valore costituzionale atto a «bilanciare e legittimare» la disposta «mutilazione» del potere di impugnazione della parte pubblica. Dai lavori preparatori della riforma si desumerebbe, infatti, che la disciplina censurata è stata suggerita non già dalle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato, o comunque da obiettivi di semplificazione processuale; quanto piuttosto dalla convinzione che all’imputato – diversamente che alla parte pubblica – vada comunque assicurata, nel caso di condanna, «una “seconda chance” di merito»: e ciò anche al fine di dare attuazione all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, il quale prevede il diritto dell’imputato a far riesaminare da una giurisdizione superiore l’affermazione della propria colpevolezza.

Tale giustificazione – ad avviso del rimettente – si rivelerebbe peraltro fallace, in quanto il comma 2 dell’art. 2 del Protocollo addizionale prevede espressamente che possa derogarsi al principio in esso affermato, allorché l’imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento: eccezione, questa, da ritenere evidentemente riferita all’ipotesi dell’impugnazione della sentenza di proscioglimento di primo grado ad opera della parte pubblica. Ma, anche a voler diversamente opinare sul punto, la previsione del diritto dell’imputato ad un doppio grado di giurisdizione di merito non comporterebbe, comunque, la necessaria ablazione dell’analogo diritto delle altre parti: ben potendo la statuizione del Protocollo essere realizzata con una riforma organica del sistema delle impugnazioni, piuttosto che con la sottrazione totale al pubblico ministero del potere di appellare le sentenze di proscioglimento.

La soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata neppure con l’ulteriore argomento – desumibile anch’esso dai lavori preparatori – stando al quale sarebbe «incongruo» che il giudice dell’appello, che ha una cognizione essenzialmente “cartolare” del materiale probatorio, possa ribaltare la sentenza di proscioglimento emessa da altro giudice – quale quello di primo grado – che ha invece assistito alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Tale argomento − rileva il rimettente − oltre a non poter valere per il giudizio abbreviato (che ha carattere “cartolare” anche in primo grado), non spiegherebbe comunque perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento «abbia maggior dignità di analogo giudizio di condanna»: con la conseguenza che l’esito logico della tesi avversata dovrebbe essere, semmai, l’inappellabilità «di tutte le sentenze per chiunque».

Un ulteriore e conclusivo profilo di irragionevolezza delle norme denunciate sarebbe insito nel fatto che esse consentono al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna – onde ottenere, evidentemente, una sanzione più grave – a fronte di una affermazione di responsabilità che pure in parte soddisfa la pretesa della parte pubblica; mentre gli negano il potere appellare le sentenze di proscioglimento, che vedono, invece, detta parte «totalmente soccombente».

3. – Le disposizioni degli artt. 443 cod. pen. pen., come modificato dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e dell’art. 10, comma 1, 2, e 3, della legge ora citata, sono censurate, nelle medesime articolazioni precettive, dalla Corte d’appello di Milano con ulteriore ordinanza emessa il 28 aprile 2006 (r.o. n. 115 del 2007), in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.

Il giudice a quo – chiamato anch’esso a pronunciarsi sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato – ritiene che le disposizioni censurate ledano in modo evidente il principio di parità tra le parti del processo, sancito dall’art. 111 Cost.

Premesso che la condizione di parità, evocata dalla norma costituzionale, non può intendersi limitata alla sola fase di acquisizione della prova, ma deve permanere lungo tutto l’arco del processo, fino alla sentenza definitiva, il rimettente rileva come la riforma crei un palese, quanto irragionevole squilibrio tra i contendenti, sottraendo ad uno solo di essi lo strumento processuale necessario per vedere affermata la pretesa fondamentale di cui è portatore. Rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunziate in esito al giudizio abbreviato, la riforma avrebbe, infatti, privato totalmente il pubblico ministero del potere di far valere la pretesa punitiva nei confronti di soggetti contro i quali è stata promossa l’azione penale; lasciando integro, invece, il potere dell’imputato di impugnare la decisione che lo vede «soccombente», rispetto alla pretesa di vedersi riconosciuto innocente.

Si tratterebbe di un’asimmetria talmente radicale da non poter trovare giustificazione neppure nell’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo, avuto riguardo alle finalità “acceleratorie” proprie del giudizio abbreviato: finalità in relazione alle quali questa Corte ha ritenuto, per contro, costituzionalmente legittima la preclusione dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.).

A ciò si aggiungerebbe l’intrinseca irragionevolezza di un assetto nel quale il pubblico ministero resta legittimato ad appellare talune delle sentenze di condanna, mentre non può appellare le sentenze di proscioglimento.

Le norme censurate determinerebbero, infine, una irragionevole disparità di trattamento tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest’ultima – secondo il giudice a quo – avrebbe infatti conservato, anche dopo la riforma, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento: con la conseguenza che l’interesse della parte privata al risarcimento dei danni verrebbe, contro ogni logica, a godere di una tutela più ampia rispetto a quella accordata alla pretesa punitiva dello Stato, fatta valere dalla pubblica accusa.

Considerato in diritto

1. – La Corte militare d’appello, sezione distaccata di Verona, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, novellando l’art. 443 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonché della disposizione transitoria di cui all’art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che l’appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell’appellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità.

Le disposizioni impugnate violerebbero, in particolare, il principio di parità delle parti nel processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Per effetto di esse, infatti, il pubblico ministero – già privo della possibilità di contrastare l’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato – si vedrebbe sottratto quasi completamente il potere di appello avverso le sentenze pronunciate a conclusione di tale rito speciale, anche quando – come, appunto, nei casi di proscioglimento – emerga con più forza il suo interesse ad impugnare.

Tale limitazione impedirebbe, altresì, all’organo della pubblica accusa di assolvere i compiti previsti dall’art. 112 Cost. in ordine all’effettivo e funzionale esercizio dell’azione penale, violando, così, anche quest’ultimo precetto fondamentale.

Ad avviso della Corte rimettente, sarebbe inoltre compromesso l’art. 3 Cost., dovendosi ritenere del tutto irragionevole che, nel giudizio abbreviato, la parte pubblica sia abilitata a proporre appello contro la sentenza di condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), e dunque in situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte; mentre non goda di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in cui la pretesa punitiva è stata completamente respinta (com’è nel caso della sentenza di proscioglimento).

Da ultimo, la possibilità, per l’accusa, di proporre, quale unico rimedio impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione – sia pure nei più ampi limiti conseguenti alla modifica apportata dalla stessa legge n. 46 del 2006 all’art. 606 cod. proc. pen. – non solo non escluderebbe i vulnera denunciati, ma farebbe emergere ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Il nuovo assetto normativo, infatti, da un lato determinerebbe – in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost. – un ineluttabile aumento dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e, conseguentemente, dei relativi tempi di definizione; dall’altro lato, snaturerebbe il ruolo della Corte di legittimità – quale delineato dall’art. 111, settimo comma, Cost. – trasformandola, nella sostanza, in un «giudice di merito con competenza estesa all’intero territorio nazionale».

2. – Le disposizioni di cui all’art. 443 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e all’art. 10, commi 1, 2 e 3, di tale legge, vengono censurate anche dalla Corte d’appello di Milano, con due ordinanze di tenore in larga parte analogo.

Anche secondo tale giudice rimettente, la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato risulterebbe incompatibile con il principio di parità delle parti nel processo, stabilito dall’art. 111, secondo comma, Cost. In conseguenza delle norme denunciate, infatti, l’imputato perderebbe il diritto di appellare solo in rapporto ad aspetti «secondari», quale la diversa formula assolutoria: conservando, comunque, la facoltà di dolersi nel merito della decisione che lo veda «soccombente», rispetto alla propria affermazione di innocenza. Tutt’al contrario, il pubblico ministero potrebbe proporre appello solo su «questioni secondarie», come nell’ipotesi di sentenza di condanna che qualifichi diversamente il fatto (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.); mentre non fruirebbe del potere di appello nei casi – quelli, appunto, di proscioglimento – in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia».

La Corte ambrosiana ravvisa, altresì, un vulnus del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nel fatto che il pubblico ministero resti legittimato ad appellare le sentenze di condanna modificative del titolo del reato, le quali pure contengono un’affermazione di responsabilità dell’imputato; e non, invece, le sentenze di proscioglimento, che disattendono del tutto la pretesa punitiva.

La sola ordinanza r.o. n. 115 del 2007 denuncia, infine, anche la irragionevole disparità di trattamento indotta dalle disposizioni censurate tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest’ultima parte – secondo il giudice a quo – avrebbe infatti conservato, anche dopo la riforma, il potere di appellare le sentenze di proscioglimento: con l’illogica conseguenza che – stante la maggiore ampiezza del rimedio impugnatorio accordato all’«accusa privata» – l’interesse al risarcimento del danno, di cui questa è portatrice, verrebbe a fruire di una maggiore tutela rispetto alla pretesa punitiva azionata dalla parte pubblica.

3. – Le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto le medesime norme e sollevano questioni in larga misura analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

4. – In riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., la questione è fondata.

Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di parità delle parti processuali – enunciato attualmente in forma autonoma dal secondo comma dell’art. 111 Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ma già pacificamente insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali – non comporta necessariamente, nel processo penale, l’identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell’imputato. Stanti le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, ripartizioni asimmetriche di poteri tra le parti stesse sono compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che tali asimmetrie, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti – entro i limiti della ragionevolezza (da ultimo, sentenza n. 26 del 2007; si vedano, altresì, ex plurimis, le sentenze n. 98 del 1994 e n. 432 del 1992; e le ordinanze n. 46 del 2004 e n. 165 del 2003).

5. – Ciò premesso, va rilevato come la disciplina del giudizio abbreviato contemplasse, sin dall’origine, limiti all’appellabilità della sentenza, volti segnatamente ad evitare che il giudizio svoltosi in primo grado con tale rito vedesse ritardata «la sua completa definizione» per effetto dell’applicazione dell’ordinario regime delle impugnazioni; con il rischio di compromettere il fine deflattivo del procedimento speciale (così la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988). In base all’originario art. 443 cod. proc. pen., tali limiti erano ripartiti in modo sostanzialmente paritario fra le parti: ad entrambe era infatti inibito l’appello contro le sentenze di proscioglimento, ove diretto ad ottenere una diversa formula, e contro le sentenze che applichino sanzioni sostitutive (comma 1); al solo imputato, l’appello contro le sentenze di condanna a pena che comunque non deve essere eseguita, o alla sola pena pecuniaria (comma 2); al solo pubblico ministero, l’appello contro le sentenze di condanna, salvo che modifichino il titolo del reato (comma 3).

Successivi interventi, dapprima di questa Corte (sentenza n. 363 del 1991) e poi del legislatore (art. 31 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), determinarono, tuttavia, la totale rimozione dei limiti all’impugnazione relativi al solo imputato e la soppressione, altresì, di quello – comune ad ambedue le parti – concernente le sentenze che applicano sanzioni sostitutive; a fronte, invece, della permanenza del limite relativo al solo pubblico ministero. La preclusione dell’appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna non modificative del titolo del reato fu ritenuta, in particolare, dalla Corte non lesiva del principio di parità tra accusa e difesa, in quanto giustificata, per un verso, dall’«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato»; e, per un altro verso, dalla circostanza che le sentenze sottratte all’appello segnavano comunque «la realizzazione della pretesa punitiva» fatta valere con l’azione intrapresa: avendo il legislatore privilegiato – con scelta «incensurabile sul piano della ragionevolezza, in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo» – «l’effettiva irrogazione della pena […] rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato» (sentenza n. 363 del 1991 e ordinanza n. 305 del 1992).

6. – In pari tempo, peraltro, anche la struttura complessiva del giudizio abbreviato – caratterizzata inizialmente dalle tre condizioni della rinuncia dell’imputato al contraddittorio nella formazione della prova, in cambio di una riduzione di pena in caso di condanna; del consenso del pubblico ministero; e della possibilità di decidere il processo sulla base dei soli atti del fascicolo delle indagini – subiva profondi mutamenti.

Pronunce di questa Corte introdussero, anzitutto, l’obbligo del pubblico ministero di enunciare le ragioni del proprio dissenso e il controllo del giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza di tali ragioni (sentenze n. 81 del 1991, n. 183 e n. 66 del 1990). Avuto riguardo, poi, all’eventualità in cui il dissenso fosse motivato con l’impossibilità di definire il processo allo stato degli atti per carenze investigative addebitabili alla stessa parte pubblica, questa Corte auspicò l’introduzione, da parte del legislatore, di un meccanismo di integrazione probatoria (sentenza n. 92 del 1992); negando, per contro, che il problema potesse essere risolto con la semplice soppressione del requisito del consenso. Si osservò, infatti, che tale ultima operazione avrebbe reso necessaria – a fini di «riequilibrio “interno” dell’istituto» – tanto una nuova disciplina sul diritto alla prova del pubblico ministero; quanto una revisione dei limiti all’appello del medesimo: essendo tali limiti razionalmente giustificabili, «in linea di principio», «solo se collegati al […] consenso» della parte che li subiva (sentenza n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del 1998).

Gli auspici formulati dalla Corte furono recepiti – ma solo in parte – dalla legge n. 479 del 1999. Privato il pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito, la novella ha configurato l’accesso al giudizio abbreviato come un vero e proprio «diritto» dell’imputato che ne faccia richiesta, non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di decidere il processo «allo stato degli atti»: essendosi previsto – come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi – un ampio potere di integrazione probatoria officiosa da parte del giudice. Si è stabilito, inoltre, che lo stesso imputato possa condizionare la propria richiesta ad una specifica integrazione probatoria, purché compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Quanto ai poteri probatori del pubblico ministero, essi risultano circoscritti alla facoltà di prova contraria, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato «condizionata»; mentre è rimasta ferma la preclusione all’appello della pubblica accusa, di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

Anche dopo la novella del 1999, la Corte ha continuato a ritenere, peraltro, che detta preclusione possa conciliarsi con il principio di parità delle parti, in quanto tuttora razionalmente giustificabile dall’obiettivo di speditezza processuale (ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001): e ciò sul presupposto che – come ribadito dalla recente sentenza n. 26 del 2007 – la preclusione seguita ad afferire a sentenze che, sia pure con uno scarto «quantitativo» rispetto alle richieste dell’accusa, vedono comunque realizzata «la pretesa punitiva».

7. – Si innesta su tale panorama l’intervento attuato dalla legge n. 46 del 2006, il cui art. 2 – oggetto delle odierne censure – sopprimendo l’inciso finale del comma 1 dell’art. 443 cod. proc. pen. («quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula»), ha precluso in via generale, tanto al pubblico ministero che all’imputato, l’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

La modifica rappresenta un tassello del più ampio disegno – evocato dallo stesso titolo della legge – volto a configurare l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento come regola valevole nell’intero ordinamento processuale penale: e dunque anche – e prima di tutto – nell’ambito del rito ordinario. Secondo quanto può desumersi dai lavori parlamentari, il coinvolgimento in tale disegno del giudizio abbreviato non risponde – negli intenti del legislatore – a finalità “proprie”, distinte da quelle addotte a sostegno dell’intervento nella sua globalità: quali, in ipotesi, quelle di incrementare la componente “premiale” del rito alternativo, o la sua attitudine “acceleratoria” della definizione dei processi. La disposizione oggi censurata viene infatti qualificata, in detti lavori, come semplice norma «di raccordo» o «di coordinamento», rispetto all’intervento attuato nell’ambito del rito ordinario (così la relazione alla proposta di legge n. 4604/C e l’intervento del relatore alla Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 2005).

Con la sentenza n. 26 del 2007, questa Corte ha dichiarato, peraltro, costituzionalmente illegittima – per contrasto con il principio di parità delle parti – la rimozione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario (rimozione sancita dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006, tramite sostituzione dell’art. 593 cod. proc. pen.): rilevando come l’asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato che ne conseguiva – per il suo carattere radicale, generalizzato e unilaterale – non potesse trovare adeguata giustificazione nelle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma (vale a dire: l’asserita impossibilità di considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l’imputato prosciolto in primo grado; l’esigenza di dare attuazione alle previsioni di determinati atti internazionali; l’opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che – come quello di primo grado – ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da altro giudice che – come quello di appello – basa invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta).

8. – L’esito dello scrutinio di costituzionalità non può essere diverso in rapporto all’omologa previsione ablativa concernente il giudizio abbreviato: previsione alla quale, tra l’altro, non sarebbe comunque riferibile l’ultima delle rationes appena sopra indicate, stante il carattere prevalentemente “cartolare”, anche in primo grado, dei processi svoltisi con detto rito.

8.1. – Vale evidentemente, anche in rapporto alla norma oggi censurata, quanto preliminarmente osservato dalla citata sentenza n. 26 del 2007: e, cioè, che al di sotto dell’assimilazione formale delle parti – «l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento» (così il novellato art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) – detta norma racchiude «una dissimmetria radicale». A differenza dell’imputato – il quale resta abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità – il pubblico ministero viene, infatti, totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva. Menomazione, questa, che non può ritenersi compensata dall’ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione, parallelamente operato – peraltro a favore di entrambe le parti – dall’art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006 (modificativo dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.): giacché – quale che sia l’effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso – il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito dall’appello.

È altrettanto evidente, d’altronde, come le considerazioni, sulla cui scorta questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità dell’originario limite all’appello della parte pubblica nel giudizio abbreviato, di cui al comma 3 dell’art. 443 cod. proc. pen., non possano valere con riguardo alla preclusione che al presente interessa. Come già ricordato, difatti, la dissimmetria conseguente all’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato, è stata ritenuta «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo», sotteso al giudizio abbreviato: e ciò perché si tratta di sentenze che – sia pure con una difformità di ordine «quantitativo» rispetto alle richieste dell’accusa – implicano comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata. Analoga valutazione non potrebbe essere ovviamente operata rispetto alla radicale ablazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento, che quella pretesa punitiva disattendono viceversa in toto.

Ma, anche a voler prescindere dalle indicazioni ricavabili dalla pregressa giurisprudenza costituzionale ora ricordata, deve comunque escludersi che la suddetta ablazione possa venir giustificata dall’obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato. Maggiore celerità che peraltro – come già rimarcato – non risulta evocata, a fondamento della norma impugnata, nei lavori parlamentari; e che neppure è detto si verifichi, stante la possibilità che la natura, di regola solo rescindente, del giudizio di cassazione determini – nel caso di impugnazione di una sentenza di proscioglimento viziata – un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva.

In proposito, resta infatti assorbente il rilievo che, per costante affermazione di questa Corte, il valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – cui si raccordano le previsioni normative intese a realizzare economie di tempi e di energie processuali – va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004) e non può essere comunque perseguito «attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti» (sentenza n. 26 del 2007).

Tale conclusione appare tanto più valida a fronte della fisionomia, già per il resto sensibilmente sbilanciata sul versante della parte pubblica, che – a seguito dell’evoluzione dianzi ripercorsa – ha attualmente assunto l’istituto del giudizio abbreviato: con conseguente significativa attenuazione – rispetto all’assetto d’origine – della valenza del “sacrificio” insito nella rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, ad opera dell’imputato.

Al riguardo, l’accento cade, anzitutto, sulla soppressione del requisito del consenso della pubblica accusa ai fini dell’accesso al rito: consenso nel quale pure questa Corte ebbe ad identificare uno dei presupposti per la valutazione di ragionevolezza delle previsioni limitative della facoltà di impugnazione (sentenza n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del 1998); e che vale tuttora a giustificare – nel quadro della disciplina dei riti alternativi – la previsione di inappellabilità della sentenza in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, cod. proc. pen.). Trovandosi, di conseguenza, a “subire” una scelta del tutto unilaterale dell’imputato, da cui deriva la perdita della possibilità di coltivare le prospettive dell’accusa in dibattimento, il pubblico ministero vede attualmente circoscritto il suo ruolo, quale parte processuale nel giudizio abbreviato – ove si eccettui l’eventuale diritto alla prova contraria rispetto alle integrazioni probatorie richieste dall’imputato – al semplice contributo dialettico in sede di discussione; mentre la decisione del giudice può ormai approdare a ricostruzioni del fatto anche totalmente alternative rispetto a quelle desumibili dagli atti di indagine raccolti dallo stesso pubblico ministero: e ciò per effetto tanto di integrazioni probatorie officiose o richieste dall’imputato, quanto di apporti da parte di quest’ultimo, realizzati – in particolare dopo la legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) – attraverso lo strumento delle investigazioni difensive, i cui risultati sono anch’essi utilizzabili nel giudizio abbreviato (ordinanza n. 57 del 2005).

Ne deriva, in conclusione, un quadro d’assieme antitetico rispetto alla possibilità di giustificare l’integrale ablazione del potere di appello del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento, in una prospettiva di riequilibrio complessivo dei poteri accordati alle parti nell’ambito del rito de quo.

8.2. – A ciò va aggiunto che la disposizione denunciata ha determinato anche una intrinseca incoerenza nella disciplina delle impugnazioni del pubblico ministero, similare a quella indotta – con riferimento al rito ordinario – dall’art. 1 della stessa n. 46 del 2006 e già censurata da questa Corte (sentenza n. 26 del 2007).

A seguito della modifica normativa in esame, infatti, il pubblico ministero resta privo del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, che disattendono completamente le istanze dell’accusa; mentre mantiene il potere di appellare le sentenze di condanna che mutino il titolo del reato, le quali invece recepiscono, sia pure parzialmente, le predette istanze, affermando la responsabilità dell’imputato.

8.3. – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi che la disciplina censurata integra una violazione del principio di parità delle parti non sorretta da adeguata ratio giustificativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost.

Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza assorbite.

9. – L’art. 2 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. Tale declaratoria di incostituzionalità risulta satisfattiva del petitum dei giudici rimettenti, senza che sia necessario un intervento sui commi 1 e 3 dello stesso art. 10, pure specificamente coinvolti nello scrutinio dalla Corte d’appello di Milano. Il comma 1, infatti – nello stabilire che le disposizioni della legge n. 46 del 2006 si applicano «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima» – si limita, di per sé, a ribadire il generale principio tempus regit actum, valevole in materia processuale; mentre il comma 3 – che consente alla parte, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2, di impugnare la sentenza di proscioglimento di primo grado con ricorso per cassazione – resta automaticamente inapplicabile nei casi di specie, venendo meno il presupposto della declaratoria di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

 
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