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Penale.it - Elpidio Natale, L'influenza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sulla disciplina dell'uso legittimo delle armi
Elpidio Natale, L'influenza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sulla disciplina dell'uso legittimo delle armi
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Indice - 1. La sentenza Fusi e la distinzione tra diritto comunitario e Cedu. – 2. Il Rapporto tra l’art. 53 c.p. e l’art. 2 §2 lett. b Cedu . -3. L’uso legittimo delle armi nel quadro della giurisprudenza di Strasburgo. - 4. Conclusioni. – Bibliografia.
§ 1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20031/2003 appare rivoluzionaria, sia dal punto di vista giuridico che da quello geografico.
Con un colpo di penna, infatti, la Quarta Sezione Penale ha, non solo stravolto la gerarchia delle fonti, ma anche azzerato i circa quattrocento chilometri che dividono Bruxelles e Strasburgo.
Tale pronuncia nasce da un equivoco di fondo, in cui sono soliti cadere i profani ed ora, novità alquanto inquietante, anche alcuni giudici della Suprema Corte: la confusione tra il diritto comunitario e quello convenzionale.
In effetti, queste due discipline hanno storie ed ambiti diversi: la prima, è nata in virtù dei trattati di Parigi del 1951 e di Roma del 1957 [1] e disciplina i rapporti tra gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea; la seconda si basa sulla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia in forza della l. 4 agosto 1955 n. 848), ed indica i diritti fondamentali che sono riconosciuti dai paesi membri del Consiglio d’Europa ad ogni persona che si venga a trovare sotto la loro giurisdizione.
La Cedu ed il diritto dell’Unione europea si sono, inoltre, tradotti in due ordinamenti giuridici sopranazionali facenti capo ad istituzioni (da una parte Consiglio d’Europa e Corte Europea dei diritti dell’uomo, dall’altra Consiglio UE, Commissione, Corte di Giustizia, Parlamento Europeo) diverse per competenze e composizione.
E’, comunque, possibile che le due materie vengano in contatto. Anzi, si può dire che ciò sia pressoché inevitabile, dal momento che la cooperazione tra i ventisette Paesi dell’Unione, non può prescindere da un ambito tanto delicato, quale quello della salvaguardia dei diritti fondamentali.
Così, non sono rari, da parte delle istituzioni comunitarie, dei richiami [2] ai principi sanciti dalla Cedu, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto convenzionale rispetto a quello comunitario.
A questo punto, è interessante soffermarsi sull’impatto che la Convenzione ha proprio sul principio di primazia della UE, richiamato dalla Corte di Cassazione, a sostegno della decisione presa nella sentenza sopra riportata.
In particolare, considerato che le fonti comunitarie (alla luce dell’art. 249 del Trattato CE) prevalgono su quelle interne, sia precedenti che successive ad esse ed indipendentemente dal loro rango [3], ci si chiede cosa accadrebbe, qualora la Corte di Strasburgo ravvisasse la violazione di uno o più diritti sanciti dalla Cedu da parte di uno Stato che desse esecuzione ad un atto comunitario.
Il dibattito è ulteriormente complicato dal fatto che il Trattato di Amsterdam ha modificato l’art. 46 del Trattato di Maastricht riconoscendo alla Corte di Giustizia di Lussemburgo la capacità di giudicare sulla violazione dei diritti garantiti dalla Cedu e rendendo così concreto il pericolo di una difforme interpretazione della Convenzione da parte delle due Corti.
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’applicazione diretta ed automatica della norma comunitaria, che trova il suo referente normativo nell’art. 11 Cost., viene meno laddove questa comporti la violazione dei diritti inalienabili della persona ovvero dei principi fondamentali dell’ordinamento statale [4].
Del resto, dal momento che un esplicito riferimento alla Convenzione [5] compare nel titolo 1 del trattato UE, la disapplicazione di un atto comunitario configgente con la Cedu, non rappresenterebbe comunque una violazione del principio della supremazia del diritto comunitario, giacché, siffatta norma verrebbe ad essere incompatibile con gli stessi capisaldi dell’Unione.
Inoltre, un eventuale conflitto tra le Corti può essere facilmente risolto; infatti, dal momento che la UE non ha ratificato la Convenzione, gli unici organi abilitati a fornire una interpretazione “autentica” della Cedu, sono quelli di Strasburgo e la Corte di Giustizia può solo recepire, applicandoli, i principi da questi elaborati [6]. Pertanto, la sentenza del 6 febbraio del 2000, risulta vieppiù discutibile, dal momento che dispone la limitazione di un diritto supremo della persona, quale quello alla vita, senza l’avallo giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Riassumendo, possiamo dire che la differenza fondamentale tra diritto della UE e diritto convenzionale, nell’influsso sull’ordinamento dei singoli Stati membri, consiste nel fatto che, il primo si prefigge l’integrità del sistema comunitario e dispone la non applicazione delle norme di diritto nazionale che possono porla in pericolo, il secondo ha come obbiettivo la tutela dei diritti dell’uomo e ne indica il livello minimo che deve essere osservato dagli Stati per non violarli.
Pertanto, nella sentenza del 6 febbraio 2003, la IV a sez. della Cassazione, è inciampata nella linea di demarcazione esistente tra queste discipline (linea che, come si è detto poc’anzi, non è nemmeno troppo sottile),.
Senza considerare l’equivoco di fondo in cui è caduta la Corte e di cui si è diffusamente parlato, va, altresì, detto che la pronuncia in esame appare quantomeno ardita nell’interpretazione del rapporto tra diritto comunitario e ordinamento penale nazionale.
Infatti, malgrado sia generalmente riconosciuto che l’efficacia obbligatoria della normativa comunitaria all’interno degli Stati membri produca effetti anche sul sistema penale [7], è quantomeno singolare che, sulla base di una fonte sopranazionale, si possa dilatare la portata di una scriminante, come quella dell’uso legittimo delle armi., fino a rendere praticamente fatui tutti i requisiti richiesti dal codice per la sua applicazione.
§ 2. L’attuazione nell’ordinamento interno di una fonte di diritto internazionale non può prescindere dall’esame della sua evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale. Così, la sentenza in questione rappresenta un pericoloso precedente, anche perché applica l’articolo 2 §2 lett. b Cedu, ignorando
l’interpretazione data a questa norma sia dalla Corte di Strasburgo che dalla dottrina e quindi stravolgendone il significato.
Non vi è dubbio sul fatto che la causa di giustificazione contemplata all’articolo 53 del codice penale sia assimilabile all’ipotesi di cui all’art. 2 §2 lett. b Cedu; anzi, è facile affermare che la presenza della norma sopranazionale, rappresentando una occasione di confronto con ordinamenti diversi dal nostro, abbia costituito uno stimolo ad allargare le prospettive dello studio di tale scriminante [8].
Nondimeno, questo allargamento di prospettiva non può derivare da una rigida sovrapposizione delle due normative, che non tenga conto della loro evoluzione nel tempo e dei principi generali che ne regolano il funzionamento.
Dal momento che non risulta che i rapporti tra le due norme siano mai stati esaminati, occorre fare riferimento a teorie generali e sentenze che la Corte di Strasburgo ha pronunciato nei confronti di altri paesi per comprendere la portata della norma convenzionale in questione e successivamente rapportarla al nostro ordinamento.
Un primo spunto di riflessione, in tal senso, emerge per quanto concerne i soggetti cui è applicabile la scriminante di cui all’art. 53 cp. Il nostro codice penale, afferma chiaramente che detta causa di giustificazione trova il suo fondamento giuridico nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l’uso delle armi, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio. Si tratta, perciò di una esimente specifica e la dottrina tende a restringerne ulteriormente il campo di applicazione. Infatti, si ritiene generalmente [9] che non tutti i soggetti a cui l’art. 357 cp. attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale possano considerarsi destinatari di tale norma, ma solo gli appartenenti alla forza pubblica, in quanto istituzionalmente provvisti di un potere di coazione. Invece, seguendo il ragionamento proposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata, ossia, attribuendo valore cogente alle norme della Convenzione, si giungerebbe al paradosso di configurare l’uso legittimo delle armi in capo a chiunque, giacché La lettera b) del secondo paragrafo dell’articolo 2 Cedu non fa alcun riferimento al soggetto agente, limitandosi ad ammettere una restrizione del diritto alla vita nel caso in cui la morte sopraggiunga quale conseguenza di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta.
In realtà, come si è detto in precedenza, la Convenzione indica uno standard minimo nella tutela dei diritti fondamentali; questo vuol dire che uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può riconoscere a tali prerogative una tutela inferiore rispetto a quella prospettata dal testo della Cedu, ma nulla osta che esso possa attribuirgli un margine superiore di protezione. Così, se l’ordinamento italiano, mediante l’articolo 53 del codice penale, richiede delle maggiori garanzie per giustificare una limitazione del diritto alla vita, non viola in alcun modo i suoi obblighi convenzionali.
Va, poi, detto che, perché un arresto, o la detenzione di una persona, siano considerati regolari è indispensabile indicare anche rispetto a cosa.
Come si può notare, invece, il testo della Cedu, fa un doppio riferimento alla “regolarità” della procedura, senza però soffermarsi sui parametri di riferimento per comprendere la portata di questo attributo.
Una linea guida è certamente rappresentata dalle disposizioni di diritto interno, anche se non vi è dubbio che la loro interpretazione debba essere temperata riferendosi ad un criterio di proporzionalità tratto dai principi generali della Convenzione [10].
In altre parole, anche laddove la legge di uno Stato attribuisca alle forze di pubblica sicurezza un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi da impiegare per eseguire un arresto o impedire un’evasione, la Corte valuterà la legittimità di tali atti, alla luce dello spirito della Cedu.
§ 3. In assenza di un testo sufficientemente determinato, è stata la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo a fissare i paletti per l’applicazione dell’articolo 2 §2 lett. b.
In particolare, punto di riferimento in materia è la sentenza Mc Cann ed altri contro Regno Unito [11].
Si tratta di un caso inerente l’assassinio di tre presunti terroristi, da parte dell’esercito inglese.
Le autorità britanniche vennero a conoscenza di un attentato che l’IRA (Irish Republican Army) stava progettando presso la rocca di Gibilterra. Gli aderenti all’associazione sovversiva, incaricati ad eseguirlo, furono individuati in Daniel Mc Cann, pregiudicato per possesso illegale di materiale esplosivo, Mairead Farrell, già condannata per aver provocato un’esplosione e Sean Savage, ritenuto un esperto in fabbricazione di bombe [12].
Il 6 marzo 1988, i tre vennero riconosciuti dalla polizia, mentre conversavano nei pressi della Rocca.
Essendo stato ordinato loro di procedere ad una identificazione formale dei sospettati, alcuni poliziotti si avvicinarono a Mc Cann e e Farrell, che si erano trattenuti sul posto, mentre altri cercarono di raggiungere Savage, allontanatosi da solo.
Giunti in prossimità dei sospettati, gli agenti impugnarono le armi con l’intenzione di intimare loro di non muoversi e (sebbene essi stessi non fossero sicuri di aver effettivamente pronunciato alcuna parola di avvertimento) aprirono il fuoco, uccidendoli [13].
Al termine del processo intentato a loro carico davanti alla Corte marziale di Gibilterra, i poliziotti furono assolti, sia in primo grado che in appello. Il ragionamento seguito dai giudici si basava sulla prevalenza dell’interesse generale sul particolare. Nel caso in questione, gli imputati, avevano notato degli strani movimenti da parte delle vittime e, temendo che queste intendessero azionare un detonatore, avevano aperto il fuoco. Così, a giudizio delle autorità britanniche, i poliziotti erano da assolvere poiché la sussistenza del pericolo concreto di un attentato, che avrebbe posto in pericolo l’incolumità di tutti coloro che in quel momento erano sul posto, faceva sorgere l’obbligo di impedirne la consumazione, obbligo che prevaleva sul diritto alla vita di tre privati cittadini [14], sebbene, il successivo esame dei cadaveri, avesse dimostrato che questi erano disarmati [15].
Avendo i parenti delle vittime [16] presentato ricorso a Strasburgo per violazione dell’articolo 2, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, fu investita del caso e, sia pure a strettissima maggioranza (10 voti contro 9), riconobbe nel comportamento della polizia, una violazione dell’articolo 2 CEDU.
In effetti, i giudici europei affermarono che sarebbe stato assurdo ipotizzare una norma che generalmente vietasse agli agenti delle Alte Parti contraenti l’esercizio della forza mortale. Ciò, perché esistono determinate situazioni in cui uccidere può essere ritenuto legittimo, sulla base di un bilanciamento degli interessi in gioco.
La lettera dell’articolo 2 §2 lett. b, non definisce tutte le circostanze in cui è ammesso infliggere intenzionalmente la morte, ma descrive quelle in cui è permesso l’impiego di mezzi coattivi che possono cagionarla. In tali casi, pertanto, la morte rappresenta una conseguenza accidentale del ricorso alla forza, in sé perfettamente lecito, e, quindi, viene a considerarsi come inflitta involontariamente [17].
Mancando l’elemento della intenzionalità, viene meno il primo presupposto della violazione dell’articolo 2 CEDU, e quindi della lesione del diritto alla vita [18].
Nondimeno, l’elencazione dei casi nei quali l’utilizzo della forza può essere considerato lecito, deve essere interpretata in maniera restrittiva, in considerazione del carattere primario del diritto leso [19]. Inoltre, il testo della Convenzione afferma che, la morte non rappresenta una violazione dell’articolo 2, quando è frutto di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario[20].
La domanda che ora ci si dovrebbe porre è cosa si intende con questa espressione. In altre parole, quando, il ricorso alla forza è assolutamente necessario? A giudizio della Corte [21], tale norma indica che, nella valutazione della necessità di impiegare mezzi coattivi, ci si debba attenere a dei parametri di riferimento assai più ristretti rispetto a quelli normalmente utilizzati per determinare se l’intervento dello Stato sia necessario in una società democratica [22]. Il ricorso alla forza, pertanto, può essere ammesso solo nei casi in cui l’impiego di ogni strumento alternativo non produrrebbe risultati utili [23] e, comunque, il mezzo utilizzato, deve essere strettamente proporzionato agli scopi da raggiungere [24].
Così, nel caso di cui si sta parlando, la violazione del diritto alla vita, non era rinvenibile nel comportamento degli imputati in quanto tale [25], ma nel fatto che essi non avessero adottato tutte le precauzioni necessarie a scongiurare la strage che si è poi verificata [26].
E’ utile, a questo punto, fare riferimento anche alla disciplina dell’uso legittimo delle armi nel sistema delle Nazioni Unite, specie perché tale pratica è stata espressamente richiamata quale esempio dalla Corte di Strasburgo.
L’ottavo congresso dell’Onu per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, tenutosi il 7 settembre 1990, ha fissato i principi basilari del ricorso alla forza mortale e l’utilizzazione delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell’applicazione della legge (“Principi dell’ONU sul ricorso alla forza”).
Il principio n. 9, contenuto in tale documento, prevede in particolare che i pubblici ufficiali non causino volontariamente la morte di una persona, se ciò non risponde ad una imprescindibile esigenza di salvaguardare delle vite umane.
Inoltre (principio n. 10) i responsabili dell’applicazione della legge, prima di ricorrere alla forza, devono qualificarsi ed avvertire della loro intenzione di usare le armi, lasciando un lasso di tempo sufficiente perché tale avvertimento possa sortire gli effetti sperati, a meno che, un simile comportamento metta in pericolo la vita dello stesso pubblico ufficiale, quella di altre persone, oppure, esso sia manifestamente inappropriato per fronteggiare il caso in questione.
Tale documento, poi, prevede (principio n. 22) l’obbligo del pubblico ufficiale di inviare un rapporto dettagliato all’autorità competente e quello, in capo a quest’ultima, di aprire una inchiesta volta ad accertare come si sono svolti effettivamente i fatti. Inoltre, esso riconosce alle persone contro cui le armi sono state usate (o, qualora dall’azione ne sia derivata la morte, ai loro eredi) il diritto ad intraprendere un’azione indipendente da quella condotta internamente dalla pubblica autorità, in particolare, in sede giudiziaria (principio n. 23).
In un documento precedente [27], relativo alla prevenzione delle esecuzioni extragiudiziarie arbitrarie e sommarie, si afferma l’obbligo di aprire prontamente un’inchiesta, ogni qualvolta sussistano delle ragioni per supporre che vi sia stata una esecuzione sommaria o, comunque extragiudiziale, compresi i casi in cui i parenti della vittima, o qualche altra fonte attendibile, sostengano che si sia trattato di un decesso non naturale avvenuto in circostanze poco chiare.
Del resto, la sentenza del 6 febbraio 2003 si pone in antitesi alla precedente dottrina, concorde nel ritenere l’articolo 2 §2 lett. b Cedu più restrittivo rispetto all’art. 53 c.p.
Infatti, mentre la maggior parte degli autori [28] è propensa a ritenere che, la scriminante dell’uso legittimo delle armi sia configurabile anche nel caso di una mera resistenza passiva, da parte del soggetto, in virtù di un doppio rapporto di proporzione (il primo tra i beni in conflitto il secondo tra i mezzi coattivi a disposizione della forza pubblica, e quelli da questa effettivamente impiegati), la mancanza di un riferimento alla fuga o, in genere, ad ogni tipo di resistenza passiva ha indotto i più [29] a considerare tale circostanza esclusa dal novero delle limitazioni alla tutela del diritto alla vita.
In questo senso si è pronunciata la Corte Europea dei diritti dell’uomo [30].
Il caso proposto riguardava l’uccisione di due uomini che, dopo essere stati condannati per assenza senza licenza durante il servizio militare obbligatorio, si erano resi latitanti, rifugiandosi presso la casa della nonna di uno di essi. La polizia organizzò un operazione che avrebbe dovuto portare al loro arresto, ma che si concluse tragicamente. I quattro agenti che sorvegliavano la casa, infatti, vedendoli scappare, intimarono loro l’alt, esplosero in aria dei colpi di avvertimento ed, infine, li colpirono a morte.
A giudizio della Corte, tale comportamento rappresenta comunque una violazione dell’articolo 2 Cedu, giacché il diritto alla vita è uno dei capisaldi della Convenzione che non può essere sottoposto a limitazioni, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla Convenzione stessa [31]. Pertanto, dal momento che le vittime erano state condannate per un reato non violento, stavano scappando senza fare ricorso alla violenza, e senza mettere in pericolo l’incolumità degli agenti (i quali, peraltro, erano a conoscenza del fatto che fossero disarmati), né quella di terze persone, il ricorso alla forza mortale, da parte dei poliziotti, era assolutamente sproporzionato ed incompatibile con i principi di una società democratica [32] e non poteva, quindi, trovare alcuna giustificazione che lo rendesse compatibile con la norma convenzionale che tutela il diritto alla vita.
§ 4. Alla luce di quanto si è esposto in precedenza, l’articolo 2 comma 2 lett. b Cedu, non è una norma comunitaria e quindi richiamarlo per assolvere l’imputato alla luce della primazia del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno ha rappresentato una grossolana svista da parte della Corte di Cassazione.
Peraltro, in questa sentenza, la Suprema Corte, seguendo una rotta sbagliata è approdata su un lido felice. Essa ha infatti riconosciuto la diretta applicabilità della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento nazionale, principio, generalmente affermato in dottrina, che ha così trovato un nuovo referente giurisprudenziale [33].
In effetti, alla luce dell’articolo 1 della Cedu, gli Stati che la sottoscrivono riconoscono i diritti e le libertà che questa garantisce ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione [34]. Detta norma attribuisce un carattere atipico alla Convenzione: il self-executing [35].
Così, dal momento che, secondo la Cedu, gli Stati contraenti riconoscono (e non si impegnano a riconoscere) le prerogative indicate dalla Convenzione, tale fonte di diritto ha pieno titolo per produrre direttamente i suoi effetti nell’ambito degli ordinamenti nazionali delle Parti che l’hanno sottoscritta, non occorrendo, perché ciò avvenga, alcuna norma interna di ratifica [36].
Un ulteriore indizio in tal senso viene dall’articolo 46 Cedu, che attribuisce forza vincolante alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, riconoscendo, altresì, al Comitato dei Ministri il compito di controllare che queste trovino effettiva applicazione [37].
In virtù del principio di gerarchia delle fonti, la Convenzione, in Italia, ha valore di legge ordinaria. Nondimeno, vi è chi ritiene che essa prevalga sulle stesse norme di rango costituzionale. Ciò in virtù di una lettura combinata dell’articolo 2 Cost., nel quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, con l’articolo 11 Cost. che ammette delle limitazioni di sovranità, laddove ciò sia necessario per promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni [38]. Del resto, la Convenzione non deve essere letta in antitesi con il diritto nazionale, dal momento che costituisce la sintesi dei principi su cui si sorregge l’intero nostro sistema normativo.
I diritti e le libertà che essa indica, altro non sono che l’esplicazione di ciò che la Carta Costituzionale del ‘48 si limita a sottintendere. Pertanto, ammettere che una qualsiasi norma violi i capisaldi della Cedu, non vuol dire salvaguardare il principio di sovranità nazionale ma volgere le spalle alla stessa Costituzione.
Concludendo l’analisi della pronuncia sopra riprodotta, non si può fare a meno di rilevare l’aspetto più grottesco della vicenda: la Suprema Corte si era già trovata a valutare un caso analogo a quello in questione, ed era giunta, sulla base della sola valutazione delle norme di diritto interno, alle stesse conclusioni [39] formulate dalla IV a sezione, nella sentenza del 6 febbraio 2003.
In tale circostanza, riconosciuto l’uso legittimo delle armi, da parte dei carabinieri che avevano mirato alle ruote di un’auto in fuga, era stata esclusa la loro responsabilità ex art. 55 c.p. per la morte non voluta di due occupanti dell’autovettura. A fondamento di questa pronuncia, vi è il ragionamento secondo cui il rischio del verificarsi di un evento più grave non voluto non possa essere posto a carico del soggetto agente, in quanto “la prevedibilità di tale evento è intrinsecamente collegata alla componente di rischio insito nell’uso dell’arma da fuoco, unica in dotazione del pubblico ufficiale, e il suddetto rischio potrebbe essere scongiurato solo rinunziando all’uso dell’arma, normativamente autorizzato”.
In altre parole, Non sarà configurabile eccesso colposo nella causa di giustificazione di cui all’art. 53 c.p., laddove il fatto non risulti da un abuso compiuto dal pubblico ufficiale e, nel caso in cui questi adoperi il mezzo meno lesivo a sua disposizione. Infatti, a giudizio della Cassazione, in assenza di uno specifico coefficiente di colpevolezza a carico del pubblico ufficiale, questi non risponderà per il verificarsi di un evento più grave di quello da lui voluto, in quanto, il rischio che un tale fatto si verifichi è strettamente connesso all’uso delle armi, necessario allo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza.
Nel caso sopra riportato, inoltre, la reazione dell’imputato è altresì giustificata, oltre che necessaria, poiché i rapinatori, nel darsi alla fuga, si erano lanciati a forte velocità ed in senso opposto a quello di marcia, in una strada affollata, mettendo, così, a repentaglio l’incolumità di pedoni ed altri automobilisti.
Pertanto, non è la decisione presa dalla IV a sezione a suscitare perplessità, ma la strada attraverso cui si è giunti ad essa.
In base a quanto si è detto in precedenza, il richiamo alla Cedu, prodotto dal difensore dell’imputato, non solo era inopportuno, ma rischiava di diventare addirittura controproducente. In effetti, si è visto come l’articolo 2 § 2 lett. b Cedu, lungi dall’allargare la portata scriminante dell’art. 53, preveda limiti assai più rigidi alla configurabilità di tale causa di giustificazione e come non tutta la dottrina sia concorde nel ritenere che esso legittimi l’uso delle armi anche nei casi di resistenza passiva. Perciò, il rimando alla norma convenzionale appare vieppiù avventato poiché ha seriamente rischiato di aggravare la posizione dell’imputato e la decisione dei giudici che tale tesi hanno accolto risulta. non meno incomprensibile.
La ragione per cui degli operatori di diritto, per di più dotati di una notevole esperienza, abbiano abbandonato il sentiero più volte battuto per avventurarsi in una strada che non conoscono è destinata a trovare posto tra gli insondabili misteri della giurisprudenza.
E’, certo, positivo che la Corte di Cassazione, seguendo la strada imboccata nel 1993 [40], prenda la Convenzione come riferimento delle sue decisioni, ma è comunque auspicabile che ciò venga fatto con cognizione di causa e che, pertanto, la sentenza esaminata in questo lavoro rappresenti solo un incidente di percorso lungo il cammino che porterà i diritti dell’uomo ad occupare, nel nostro ordinamento, il ruolo preminente che gli spetterebbe secondo logica e civiltà giuridica.
- avv. Elpidio Natale – marzo 2007
(riproduzione riservata)
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[1] Che, rispettivamente, istituirono la Ceca (Comunità Europea del carbone e dell’acciaio), la CEE (Comunità Economica Europea) e l’Euratom (Comunità europea per l’energia atomica). Le altre tappe fondamentali, successivamente percorse lungo la strada dell’evoluzione dell’Europa comunitaria, passano attraverso il Trattato di Maastricht o sull’Unione Europea (firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993), avente quale obbiettivo il passaggio da una comunità di stati avente carattere prevalentemente economico ad una struttura tendente al modello federale, ed il Trattato di Amsterdam (adottato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 16 giugno 1998), tendente alla revisione del trattato di Maastricht.
[2] Si pensi all’accordo del 25 maggio 1987 stipulato dagli (allora dodici) Stati della Comunità al fine di facilitare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, che permetteva ad uno Stato membro di dare esecuzione sul proprio territorio ad una pena detentiva disposta da una sentenza pronunciata contro un suo cittadino dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.
[3] Si veda a riguardo Tesauro, Diritto Comunitario, Cedam Padova, 1995, p. 119 e ss.
[4] Già nel 1973, con la sentenza n. 183, la Corte affermò che, sebbene fosse improbabile un regolamento comunitario lesivo di diritti o interessi dei singoli soggetti, ovvero dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, laddove tale eventualità si fosse verificata, l’atto in questione sarebbe stato sottoposto al sindacato della stessa Corte Costituzionale, giacché i poteri conferiti agli organi comunitari non possono comunque comportare un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
La Consulta è andata più in dettaglio, con la sentenza 170 del 1984, secondo la quale, l’ordinamento nazionale e quello comunitario sono distinti ed al tempo stesso coordinati e la diretta attuazione della norma comunitaria comporta non la caducazione della norma interna incompatibile, ma la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione. Partendo da questa pronuncia, la Corte Costituzionale, cona la sentenza 232 del 1989 e, soprattutto, con la 168 del 1991 è giunta ad affermare che l’ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria, giacché in ogni caso vige il principio del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del trattato.
[5] L’articolo 6 paragrafo 1 del trattato di Maastricht recita: L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. L’articolo 7 dello stesso trattato (introdotto dal trattato di Amsterdam, modificato poi a Nizza) ha inoltre previsto un trattamento sanzionatorio per la violazione dei suddetti principi: Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando
all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, pu constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche o giuridiche. A differenza del trattato di Amsterdam, che prevedeva una possibilità d'intervento dell'Unione soltanto a posteriori, nell'eventualità di violazione grave e persistente dei valori comuni, il trattato di Nizza ha introdotto un meccanismo preventivo in caso di evidente rischio di violazione grave, rendendo in tal modo molto più operativi gli strumenti di cui l'Unione già disponeva.
Invero, questi due articoli potrebbero far sorgere qualche interrogativo inerente la consistenza del legame esistente tra la Cedu e la Ue; In particolare, ci si potrebbe chiedere se il richiamo in essi contenuto non assorba la Convenzione, fino a renderla una fonte comunitaria. In realtà, tale dubbio deve essere decisamente fugato, giacché, non avendo la Ue recepito la Cedu, non può considerarla che una fonte di riferimento, attraverso la quale indicare la forma ed il contenuto dei diritti tutelati in seno all’Unione. Ciò è frutto di una precisa scelta politica. In effetti, durante la genesi del Trattato di Amsterdam, vi era stata la proposta, avanzata da Italia, Belgio, Olanda e Austria di conferire all’Unione Europea personalità giuridica e di farla aderire alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Tale proposta si arenò di fronte alla netta opposizione degli altri stati membri (si veda sul punto Pasquali, L’Unione Europea da Maastricht ad Amsterdam, ES, Napoli, 1998, p. 42).
[6] In tal senso, De Salvia, Lineamenti di diritto Europeo dei diritti dell’Uomo, Trieste 1997, p. 68
[7] In effetti, il sistema comunitario (come desumibile, tra l’altro, da Manacorda, Un bilan des interférences entre droit communautaire et droit pénal: neutralisation et obligation d’incrimination, in Revue de Science Criminelle, n.2/2006, pp. 245 e ss., nonché da Viganò, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in diritto penale e processo, n. 11/2005 , pp. 1433 e ss.) può limitare o neutralizzare una norma penale con esso incompatibile (effetto restrittivo), ovvero può introdurre in capo ad uno Stato membro un obbligo di penalizzazione di comportamenti lesivi dei suoi interessi (effetto estensivo) ma non può essere fonte di una norma incriminatrice o indicarne il precetto. Ciò, fondamentalmente, per due ragioni: anzitutto, perché i trattati istitutivi non lo prevedono , in secondo luogo, in virtù del principio di riserva di legge che vige nel nostro ordinamento penale. Le norme comunitarie non possono essere assimilate alle leggi di cui all’art. 76 Cost. L’organo della UE avente potestà normativa è, infatti il Consiglio che, essendo composto da ministri dei governi degli stati membri è privo della rappresentatività democratica necessaria per produrre norme penali ( Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale 1, Giuffrè 2001, p. 61e ss. Fiandaca-Musco, Diritto Penale PG, Bologna 2002, p. 61 e ss).
Interessante anche la tesi ( De Vero, Il “ Corpus Iuris” e le prospettive di riforma del sistema repressivo comunitario, in G. Grasso (a cura di), la lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità Europea tra prevenzione e repressione. L’esempio dei fondi strutturali; atti del seminario di Catania, 18- 19 giugno 1998, 2000, p. 386 e ss., così come citato in Marinucci-Dolcini, Op. cit. p. 64 in nota 89) secondo la quale già oggi, se i trattati prevedessero una competenza penale dell’Unione, sarebbe possibile adottare una procedura per la formazione dei regolamenti comunitari tale da colmare il deficit democratico di cui allo stato attuale soffrono, prevedendo una autolimitazione da parte del Consiglio e l’attribuzione di un’ultima analisi da parte del Parlamento europeo nella configurazione dei reati e delle relative sanzioni.
[8] In questo senso si è espressa la dotttrina ( Chiavario, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, p. 152).
[9] Mantovani, Diritto Penale Parte Generale, CEDAM, 2001, p. 280; Fiandaca-Musco, cit., p. 254; Padovani (a cura di) Codice Penale commentato, Giuffrè , p. 274.
[10] Charrier, Code de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Litec, 2000, p. 23
[11] Sent. Mc Cann e a. c. RU, del 27 settembre 1995, serie A n. 17, su ricorso n.18984/91, reperibile nel sito internet della Corte, all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=0&Action=Html&X=1121102956&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=0.
[12] Sent. Mc Cann e a. c. R.U., cit. § 23
[13] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 61.
[14] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 120.
[15] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 93.
[16] La possibilità di presentare ricorso presso la Corte EDU è riconosciuta anche a persone la cui integrità fisica non è in alcun modo lesa o posta in pericolo ma che, in virtù delle relazioni da esse intrattenute con la vittima, si ritengono egualmente legittimate ad intervenire ex art.2. Si parla in tal caso di destinatari di rimbalzo (letteralmente in francese, " par ricochet").
Invero, tale orientamento fa sorgere dei dubbi, supportati, principalmente, dalla lettera dell'art. 34 CEDU, che riconosce la prerogativa di presentare ricorsi innanzi alla Corte, esclusivamente alle vittime di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Nondimeno, gli organi di Strasburgo, sono stati perentori sull'argomento e si sono espressi in termini positivi sulla legittimazione indiretta ad intervenire per violazione dell'art.2.
Si veda, in tal senso la decisione della vecchia Commissione del 7 dicembre 1985, nell'ambito del ricorso n.9833/82, Regno Unito contro Irlanda, che ritenne la madre di una persona assassinata, vittima di una violazione dell'art.2.
La Commissione si è espressa in modo analogo (nella decisione del 28 febbraio 1983, su ricorso n.9348/81) affermando che la moglie della vittima di un omicidio si dovesse considerare come la vittima indiretta di una violazione dell'art.2 della Convenzione.
[17] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 148
[18] In effetti, nel testo dell’articolo 2 CEDU si afferma che nessuno può essere intenzionalmente privato della vita.
Allo stesso tempo, l’articolo 43, terzo comma del codice penale, parla di delitto colposo o contro l’intenzione.
Confrontando il testo di queste due norme, sembrerebbe doversi escludere, ai sensi della CEDU, la protezione della vita, laddove essa sia lesa o posta in pericolo da una condotta colposa.
La domanda che, a questo punto è lecito porsi è se, da una simile formulazione, emerga una tutela mutilata del diritto alla vita.
La risposta negativa è stata suggerita dalla dottrina ( Velu - Ergec , La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990,p. 182, Pettiti, Imbert e Decaux, La Convention Européenne des droit de l’homme, Cedin, Paris, p 149) dopo che l’antica Commissione aveva ritenuto manifestamente infondato il ricorso (X c. Belgio, decisione del 21 maggio 1969, su ricorso n. 2758/66, Ann. Conv. Vol. XII, p. 175 e ss. ) presentato dai parenti di un uomo colpito da un proiettile vagante esploso durante una manifestazione (alla quale, peraltro, la vittima era estranea) da un gendarme che si era visto minacciato da quattro persone armate di bastoni.
In effetti, interpretando letteralmente la parola « intenzionalmente », si giungeva al paradosso di escludere che l’uccisione di una persona rappresentasse in quanto tale la violazione del suo diritto alla vita, necessitando, perché l’evento fosse rilevante ai sensi della Cedu, la dimostrazione del fatto che la morte era stata cagionata dall’assassino con intenzione. Così, dal momento che l’art. 2 Cedu, dopo aver affermato che nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, aggiunge “salvo che in esecuzione di una sentenza capitale”, è da ritenersi che l’avverbio in questione fosse riferito esclusivamente alla pena di morte, al fine di sottrarla all’ambito di applicazione dell’interdizione generale di ledere o porre in pericolo la vita altrui. Peraltro, alla luce dell’approvazione dei protocolli n. 6 e n. 13 che aboliscono la pena di morte, rispettivamente in tempo di guerra ed in tempo di pace, questa precisazione operata dal legislatore convenzionale oltre mezzo secolo fa, è ulteriormente svuotata di significato.
[19] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 147.
[20] Si veda, a tale proposito, la decisione sulla ricevibilità del rapporto n. 10044/82, Stewart c. RU, 10 luglio 1984, in Decision and Reports (DR) 39, pp. 180-182.
[21] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 149
[22] A tale fine, si confronti, il testo del secondo paragrafo degli articoli da 8 ad 11 della Convenzione, che, dopo aver affermato la tutela rispettivamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, della libertà di espressione e della libertà di riunione e di associazione, fissano i termini in cui lo Stato puo’ intervenire nella tutela di tali situazioni.
[23] Anche in relazione al nostro ordinamento, si afferma comunemente che l’uso legittimo delle armi rappresenti una extrema ratio, come , del resto, si desume dalla stessa lettera del codice che riconosce la liceità di tale condotta da parte del pubblico ufficiale, laddove questi vi sia costretto dalla stretta necessità. Ciò, a giudizio della dottrina si intende sotto un duplice punto di vista; da una parte (v. per esempio, Mantovani, PG, cit. 281) , infatti, si afferma che la causa di giustificazione ex art. 53 ricorra solo laddove il pubblico ufficiale non abbia altra scelta, per vincere la violenza o respingere la resistenza all’Autorità che fare uso del mezzo coercitivo. Dall’altra ( Fiandaca Musco, PG, cit. 221), invece, si ricomprende, tra le limitazioni implicite nel testo dell’art. 53, anche l’obbligo della forza pubblica di adempiere al proprio dovere, facendo uso del mezzo meno lesivo tra quelli a sua disposizione.
[24] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 148. In effetti, a giudizio della Corte, le circostanze non giustificavano un simile comportamento da parte delle forze dell’ordine, sia perché non c’erano elementi che lasciassero supporre una reazione, dei sospettati ed, in assenza di precisi riscontri, era improbabile che questi tenessero davvero addosso un detonatore (Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. § 213), sia perché i poliziotti non cercarono di neutralizzarli, ma spararono con il deliberato intento di ucciderli, come dimostra il numero di proiettili ritrovati nei cadaveri – cinque in quello di Mc Cann, otto in quello della Farrell, addirittura sedici in quello di Savage - e la circostanza, sostenuta da vari testimoni e confermata dall’autopsia, secondo la quale molti dei colpi che uccisero i tre presunti attentatori, furono esplosi quando questi erano già caduti a terra (Sent. Mc Cann, cit. § 200).
[25] Mantovani, cit. p. 281; Fiandaca-Musco, cit., p. 256; Delogu, l’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica in Arch. Pen. ,1972, p. 192, Padovani, cit. p. 275).
[26] Sent. Mc Cann e a. c. RU, cit. §§ 138 e ss.
[27]Principi dell’ONU relativi alla prevenzione delle esecuzioni extragiudiziarie”, adottato il 24 maggio 1989. Dal Consiglio economico e sociale nella sua Risoluzione n. 1989/65. Gli articoli da 9 a 17 illustrano dettagliatamente le procedure che devono essere seguite nel corso delle inchieste condotte sulle morti che possano ragionevolmente ritenersi frutto di una procedura sommaria.
[28]Mantovani, cit. p. 281; Fiandaca-Musco, cit., p. 256; Delogu, l’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica in Arch. Pen. ,1972, p. 192, Padovani, cit. p. 275).
29Si veda ad es. Albeggiani, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e uso legittimo delle armi, in Foro it. 2003, p. 437; Pisa, Osservazioni sull’uso legittimo delle armi, Ann. Pen. Giur. Univ. Genova, 1971, p. 176
30Sent. Nachova ed a. c. Bulgaria del 26 febbraio 2004, su ricorso n.43577/98 e 43579/98.
[31] Nachova ed a. cit., § 95; cfr. Andronicou e Costantinou contro Cipro, del 9 ottobre 1997, in Decisions and reports (DR) 1997-IV, pp. 2097-98, §171, nonché Hugh Jordan contro RU, ric. N. 24746/95, ECHR 2001-III.
[32] Nachova ed a. cit. §103; la Corte si è pronunciata in tale senso anche nelle ragioni esposte in Ocalan contro Turchia, ric. 46221/99, del 12 marzo 2003, § 196. Al contrario, prima dell’entrata in vigore del protocollo n. 11, la Commissione, in alcune decisioni sulla ricevibilità, ha ritenuto non sussistente la violazione dei principi della Convenzione, laddove l’uso di armi da fuoco era giustificato dal fatto che i fuggitivi, rappresentavano un rischio per altre persone. (W. Contro Germania, ric. N. 11257/84, decisione della Commissione 6 ottobre 1986, Decisions and reports (DR) 49, p. 213; Kelly contro RU, ric.. N. 17579/90, decisione del 13 Gennaio 1993, DR 74, p. 139; Laginha de Matos c. Portogallo, ric. N. 28955/95 decisione del 7 aprile 1997 DR 89, p. 98). Indirettamente, si è pronunciata in tal senso anche la Corte affermando, proprio nella citata sentenza Mc Cann (§ 147; cfr. nota 20), che l’utilizzo delle armi da fuoco è ammesso se serve a scongiurare un pericolo incombente in capo ad altre persone. In simili casi, però, a giudizio di chi scrive, non è la lettera b , dell’art. 2 § 2 Cedu a rendere legittimo l’impiego della forza da parte dello Stato, ma la lettera a del medesimo articolo, che ammette una limitazione del diritto alla vita, laddove la morte derivi quale conseguenza inevitabile (e non voluta) dal ricorso alla forza reso necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale.
[33] In effetti, il problema dell’effettività dei diritti dell’uomo nel nostro ordinamento è stato affrontato diverse volte anche dalla giurisprudenza. In una prima circostanza, la Corte Costituzionale ( Sent. N. 10 del 19/1/1993, in Riv. Di dir. Inter., 1993, p. 255 e ss.) valutò l’eventualità in cui le norme della Cedu fossero venute in contrasto con una norma interna posteriore. In tale Pronuncia, la Corte ha riconosciuto che le norme convenzionali fanno parte a pieno titolo del diritto interno: " Le norme internazionali contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione che sono tutt’ora vigenti, non potendo, certo, essere considerate abrogate dalle successive disposizioni del C.P.P. non tanto perché queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell’art. 2 della legge delega 16/02/1987 ( "il codice di Procedura Penale deve adeguarsi alle norme delle convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale) quanto, piuttosto, perché si tratta di norme derivante da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, in quanto tali, insuscettibili di abrogazione da parte di disposizioni di legge ordinaria".
Inoltre, nella nota sentenza Medrano (Cass. pen, sez. I, 10 luglio 1993, Medrano, in Riv. it. dir. uomo, 1993, 580 ss.) La Corte di Cassazione ha affermato che non si può dare applicazione ad una norma interna senza prima verificare la sua rispondenza con gli obblighi convenzionali assunti dal nostro paese. Nel caso di specie, si trattava di verificare la legittimità dell’art. 86, D.P.R. 1990, n. 309 che associava automaticamente l’espulsione dello straniero alla condanna per reati in materia di stupefacenti, con l’art. 8 Cedu, giacché, è orientamento costante della Corte di Strasburgo (a tale riguardo, la Cassazione cita le sentenze Beldjoudi c. Francia del 26 marzo 1992, Moustaquim c. Belgio del 18 febbraio 1991, Berrehab c. Olanda del 21 giugno 1988, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito del 28 maggio 1985) ritenere incompatibili con tale articolo della Convenzione, le espulsioni di stranieri che possedevano una famiglia in un paese determinato, poiché tale provvedimento avrebbe posto a repentaglio l’unità familiare della persona che vi era sottoposta. Eccezione a tale principio è il secondo paragrafo dello stesso articolo 8 che indica delle esigenze di ordine pubblico in presenza delle quali l’interesse del singolo soccombe. Pertanto, la Cassazione, decise per l’annullamento con rinvio allo stesso giudice affinché verificasse che allo straniero da espellere non avesse legami familiari stabili sul territorio nazionale. Seguendo lo stesso ragionamento, la Suprema Corte ( Cass. Pen. Sez. I, 12 luglio 2006, n. 32678/2006, Somogyi, , pubblicata anche in questo sito), in tempi recenti, è arrivata ad affermare il superamento del principio di intangibilità del giudicato, rinvenendo l’obbligo del giudice nazionale italiano a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ciò, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza, in virtù della quale, le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano.
[34] Significativa, in tal senso, anche la presa di posizione adottata dal legislatore con L. 9 gennaio 2006, n. 12 ("Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"). Tale atto normativo ha aggiunto una disposizione ad hoc all'interno della L. 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"), inserendo nell'art. 5, relativo alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al comma 3, la lettera a bis), in virtù della quale il Presidente del Consiglio "promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce".
[35] Bartole, Conforti Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, 2001, p.24
[36] Petiti, Imbert, Decaux, La Convention, cit., p. 141.
[37] In tal senso, è previsto un rigido sistema di sanzioni per gli Stati che non si conformassero allo spirito della Convenzione, in genere, ed alle sentenze della Corte Europea, in particolare. Si pensi all’articolo 3 dello Statuto del Consiglio d’Europa che condiziona l’appartenenza a tale organismo, al rispetto, da parte delle Alte Parti contraenti dei diritti dell’Uomo ed al riconoscimento del principio del primato del diritto. Inoltre, l’articolo 8 dello stesso Statuto prevede il potere del Comitato dei Ministri di sospendere o espellere dall’organismo i gli Stati membri che si siano resi responsabili di gravi violazioni a tali diritti.
Tale procedura è stata attuata una sola volta nei confronti della Grecia, ai tempi del Regime dei colonnelli. Analogamente, l’Assemblea Parlamentare, il 13 gennaio 1997 ha sospeso lo status di ospite speciale del Parlamento della Bielorussia, in seguito ai cambiamenti costituzionali introdotti dal presidente Lukashenko, in particolare, la mancata abolizione della pena di morte e le forti limitazioni alla libertà di stampa.
[38] Tale tesi, peraltro rispondente all’opinione di chi scrive, è sostenuta da Esposito, La libertà degli Stati nella scelta dei mezzi attuativi delle sentenze della Corte Europea dei diritti umani. Relazione svolta a Roma il 6/6/2002, p. 3
[39] C 7/6/2000, Bracantelli, CED 217623
[40] Vedi supra, nota n.34.
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