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I superamento dei limiti quantitativi di sostanza stupefacente stabiliti con decreto ministeriale costituisce mero indizio di destinazione allo spaccio e non presunzione assoluta
T R I B U N A L E D I N A P O L I
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO QUARTO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice delle indagini preliminari dott. Luigi Giordano, all’udienza preliminare del 29 novembre 2006, ha pronunciato la seguente sentenza di non luogo a procedere
- art. 425 c.p.p. -
nel procedimento penale nei confronti di
G.E., nato a ….., elettivamente domiciliato a ….., avvisato, contumace,
difeso di fiducia dall’avv. ….., assente, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall’avv. …..,
I M P U T A TO
del reato p. e p. dall’art. 73 DPR. n. 309/1990 perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 0,7061 di principio attivo.
In Grumo Nevano, il 19-04-2006.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato. La difesa ha chiesto il proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli di G.E. per il reato indicato in rubrica.
Nel corso dell’udienza preliminare del 29 novembre 2006 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il G.U.P. ha pronunciato sentenza di proscioglimento come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I militari del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Afragola, in data 19 aprile 2006, hanno fermato per un controllo la vettura condotta dall’imputato G.E.. All’interno del cruscotto, sono stati rinvenuti gr. 8,029 di sostanza stupefacente di tipo hascisc. La droga, che è stata sottoposta a sequestro, si presentava come un unico pezzo di colore marrone contenuto in una busta (cfr. comunicazione di notizia di reato del 19 aprile 2006).
Gli accertamenti tecnici espletati su delega del Pubblico Ministero presso il laboratorio di analisi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno permesso di accertare che la sostanza sequestrata era resina della pianta cannabis indica (hascisc) contenente il principio attivo Delta – 9 – THC (tetraidrocannabinolo) con un titolo del 8.96% pari a gr. 0,761 di principio attivo puro (cfr. esami qualitativi in atti).
2. In tema di delitti relativi a sostanze stupefacenti, l’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 punisce l’ipotesi della “detenzione illecita” come previsione “di chiusura”, implicitamente comprendente di tutti gli altri comportamenti incriminati dalla norma penale. Il concetto di detenzione, più in particolare, racchiude, oltre il fatto della relazione materiale con la sostanza stupefacente, anche la possibilità di disporre della droga senza il contatto con essa in virtù di un titolo giuridico attributivo di detta facoltà (cfr. Cass. Pen. Sez. IV 17/03/2005 n. 20576, Arenzani).
Per l’irrogazione di una sanzione penale è necessario altresì riscontrare la prova della destinazione allo spaccio della droga detenuta. In caso contrario, la condotta integra un mero illecito amministrativo a causa dell’impiego per uso personale dello stupefacente.
A seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al referendum abrogativo di talune disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), infatti, la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga e, come tale, deve ovviamente essere provata dall’accusa non potendo farsi carico all'imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui e stato trovato in possesso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 29/04/2003, n. 26709, Pezzella). Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90, dunque, non è la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare della sole sanzioni amministrative previste dall’art. 75 dello stesso d.P.R.); è invece l’accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. 4, 4-6-2004 n. 36755, Vidonis; Cass. Pen. Sez. 6, 22-9-2003, Pommella).
La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta dell’agente non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri come la quantità, la qualità e la composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre che sulla base delle concrete circostanze del caso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 19/04/2000, n.6282, D'Incontro). La destinazione della droga al fine di spaccio, quindi, è argomentata in genere facendo riferimento ad elementi oggettivi univoci e significativi come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, cartine, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga (cfr. ex pluribus, Cass., Sez. VI, 1-4-2003, Grisolia).
3. L’art. 73 DPR. n. 309/1990 è stato modificato dal d.l. n. 272/2005 convertito dalla legge 21-2-2006 n. 49. Al comma 1 bis, la nuova norma punisce chiunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della Salute, ovvero per le modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione appaiono destinate ad un uso non meramente personale.
La disposizione così come riformulata nel 2006, ad avviso del giudicante, si limita ad indicare una serie elementi indiziari da cui si può ricavare la destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente detenuta. Si tratta, in sostanza, delle stesse circostanze di fatto valorizzate nella medesima prospettiva dalla giurisprudenza di merito e che sono stati dapprima indicati.
Con riferimento alla quantità di sostanza rinvenuta, più in particolare, è stata introdotta una sorta di presunzione semplice di illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nel caso del superamento dei limiti massimi quantitativi indicati con decreto del Ministero della Salute. Anche questa previsione, secondo il giudicante, rappresenta un mero elemento indiziario della detenzione a fini non di uso personale, la cui gravità, precisione e concordanza deve essere valutata nel caso concreto dal giudice di merito.
La norma, in altri termini, non pone una presunzione assoluta di punibilità per i fatti di detenzione di quantitativi superiori ai limiti massimi indicati nei decreti ministeriali attuativi; è ben possibile ritenere la destinazione a terzi anche in presenza di quantitativi esigui ed inferiori ai minimi previsti dai decreti medesimi; è altresì possibile escludere la destinazione illecita per quantità superiori che non rivelino accumuli consistenti di droga prodromici rispetto a future cessioni. Tale interpretazione del dato normativo si desume ad esempio valorizzando l’inciso “in particolare se superiori” contenuto nell’art. 73, co. 1 bis DPR. n. 309/1990, che evoca la previsione di un parametro non insuperabile.
4. Il decreto emesso dal Ministro della Salute di concerto con quello della Giustizia in data 11 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. 24 aprile 2006 n. 95 ha determinato il quantitativo massimo (cd. quantitativo soglia) di sostanza stupefacente detenibile per l’uso personale, nel caso di delta – 9 tetraidrocannabinolo (THC), in mg. 500, indicando la dose media in mg. 25.
Con successivo decreto sempre emesso dal Ministero della Salute di concerto con quello della Giustizia in data 15 novembre 2006 il tasso soglia per detta sostanza stupefacente è stato innalzato a mg. 1000.
Il nuovo atto normativo regolamentare non ha determinato una modificazione di un elemento normativo extrapenale integrativo del precetto penale, né ha prodotto un effettivo fenomeno di successione di leggi nel tempo. Il predetto Decreto Ministeriale, infatti, disciplina solo un parametro indiziario, di natura normativa, relativo al quantitativo di stupefacente sotto il quale si può presumere, in difetto di elementi contrari, una destinazione della droga all’uso personale. E’ dunque semplicemente mutato uno degli elementi indiziari – il cd. quantitativo soglia – utile per valutare la destinazione al fine di spaccio o all’impiego personale della droga detenuta
5. L’esame delle circostanze concrete del caso di specie non lascia trasparire alcun elemento di prova, anche meramente indiziario, da cui ricavare una destinazione della droga detenuta dall’imputato diversa dall’uso personale della stessa.
La droga, infatti, è stata scoperta in una vettura fermata dalle Forze dell’Ordine per un normale controllo; era costituita da un unico pezzo, del peso lordo di gr. 8 circa; la sostanza, dunque, non era divisa in singole dosi, né è stato rinvenuto alcun strumento utile per il frazionamento della stessa.
La circostanza che il quantitativo di principio attivo sia inferiore al peso soglia previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 15 novembre 2006 corrobora la tesi della destinazione ad uso personale dello stupefacente.
Il Giudice, pertanto, ritiene che non sussista alcuno degli elementi indiziari in genere adoperati per dimostrare la destinazione allo spaccio della droga.
L’imputato, pertanto, deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Vanno trasmessi gli atti alla pubblica amministrazione competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa (Prefettura di Napoli) prevista dall’art. 75 D.P.R. n. 309/1990.
Va disposta la confisca e la distruzione della droga in sequestro.
P.Q.M.
Letto l’art. 425 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di G.E. in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Atti alla pubblica amministrazione competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Confisca e distruzione della droga in sequestro.
Napoli, 29 novembre 2006
IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
Dott. Luigi Giordano
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