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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 24 maggio 2006 (dep. 4 ottobre 2006), n. 33028/2006 (608/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 24 maggio 2006 (dep. 4 ottobre 2006), n. 33028/2006 (608/2006)
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L'elezione di domicilio fatta per la fase di cognizione non vale per la successiva fase esecutiva

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubbblica presso il Tribunale di Novara, nel procedimento esecutivo contro M.M. (alias D.L., alias D.A.), avverso l'ordinanza resa il 01.10.2005 dal Tribunale monocratico di Novara quale giudice dell'esecuzione.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Iannelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza,
Osserva
                 
      IN FATTO E IN DIRITTO
1. Dopo che M.M. (alias L.D., alias A.D.) era stato condannato dal Tribunale di Novara alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 1900 di multa con sentenza del 07.05.2004, definitiva il 28.09.2004, il pubblico ministero competente, ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., emetteva l'ordine di esecuzione della pena e il contestuale decreto di sospensione, con il prescritto avviso della possibilità di presentare entro trenta giorni istanza per ottenere una misura alternativa alla detenzione.
Essendo invano trascorso il termine di legge per la richiesta, il pubblico ministero, con provvedimento del 13.12.2004, revocava la sospensione e ripristinava l'ordine di carcerazione, a norma dell'art. 656 comma 8 c.p.p..
2. Su istanza del M., ai sensi dell'art. 666 c.p.p., il Tribunale monocratico di Novara, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 01.07.2005, ha annullato quest'ultimo provvedimento del pubblico ministero, rimettendo in termini il detenuto per proporre l'istranza volta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione.
Ha osservato al riguardo quanto segue.
Il M., cittadino extracomunitario senza fissa dimora, nel processo di cognizione aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, Avv. G.G.. Non era quindi giustificata e valida la notifica dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione effettuata col rito degli irreperibili ex art. 159 c.p.p presso il diverso difensore d'ufficio Avv. A.Ga..
Inoltre, secondo  l'insegnamento della Corte Suprema, un imputato contumace come M. che abbia ricevuto la notifica della sentenza col rito degli irreperibili ex art. 159, 161 comma 4 e 169 c.p.p., può essere rimesso in termini per l'impugnazione ove risulti che non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti.
3. Il pubblico ministero presso il tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art. 164 c.p.p..
Premette che il M., in data 05.04.2001 avava eletto domicilio presso il difensore d'ufficio Avv. G.G., ma questi in data 13.6.2003 aveva rinunciato alla difesa, sicchè il tribunale aveva nominato d'ufficio l'avv. A. Ga..
La notifica del deposito della sentenza ex art. 548 c.p.p. veniva effettuata all'Avv. Ga., nonchè all'imputato contumace nel domicilio eletto presso l'Avv. G.
Aggiunge che, secondo l'interpretazione corrente dell'art. 164 c.p.p., l'elezione del domicilio è valida per ogni stato e grado del procedimento di cognizione, ma non estende i suoi effetti anche alla diversa e autonoma fase del procedimento esecutivo, sicchè il suo ufficio, a seguito del verbale di vane ricerche del condannato, aveva emesso  decreto di irreperibilità e aveva notificato il decreto di esecuzione della carcerazione ex art. 159 c.p.p. presso il  difensore d'ufficio Avv. Ga.
Chiede quindi l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.
4. Il procuratore generale in sede, con articolata motivazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento del giudice dell'esecuzione, posto che non ricorre alcun obbligo per il pubblico ministero di rinnovare la notifica dell'ordine di carcerazione previsto dal comma 8 bis del summenzionato art. 656 c.p.p..
5. Posto che - come risulta dagli atti processuali - la elezione di domicilio e la successione dei difensori d'ufficio si  sono svolte esattamente così come riferite dal pubblico ministero ricorrente, vanno integralmente condivise le  argomentazioni sviluppate dal procuratore generale in sede.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa corte, la disposizione dell'art.164 c.p.p., secondo cui "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del processo" è valida per tutto il processo di cognizione, ma non può estendersi alla successiva fase esecutiva e agli autonomi procedimenti che in tale fase possono essere instaurati (v. Cass. Sez. 1^, n. 31589 del 23.6.2004, dep. 20.7.2004, Salvatore, rv. 229851).
Inoltre, in materia di esecuzione delle pene detentive brevi, l'art. 656 c.p.p., comma 5, (nel testo vigente anche al momento della presente vicenda procedimenlale) prevede che il Pubblico Ministero, nell'emettere l'ordine di carcerazione, debba anche ordinarne la sospensione, e debba quindi disporre la notificazione dei due provvedimenti allo stesso condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito
nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza per ottenere una misura  alternativa alla detenzione.
Era quindi pienamente valida ed efficace la notificazione dell'ordine di carcerazione e del relativo decreto di sospensione effettuata al M. col rito degli irreperibili ex art. 159 presso il difensore A. Ga.
Da una parte, infatti, in mancanza di un difensore appositamente nominato per la fase esecutiva, l'Avv. Ga. restava il  difensore destinatario della citata disposizione di cui all'art. 656 c.p.p., presso il quale andava effettuata la notificazione al suo rappresentato secondo il rito degli irreperibili.
Dall'altra parte, questa notificazione non poteva essere ritenuta invalida - come ha ritenuto la impugnata ordinanza - in considerazione della elezione del domicilio presso l'Avv. G., effettuata dal M. durante la fase delle indagini preliminari, giacchè - come già rilevato - tale elezione di domicilio ha cessato di avere efficacia con l'esaurimento del processo di  cognizione, ovverosia col passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
6. Va quindi annullata la impugnata ordinanza, che ha illegittimamente invalidato il provvedimento del 13.12.2004  con  cui il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 8, aveva revocato la sospensione e ripristinato l'ordine di carcerazione per l'inutile decorso del termine di trenta giorni per la  presentazione della richiesta di una misura alternativa alla detenzione breve. 
E' infatti errata la motivazione di tale ordinanza laddove ha ritenuto irregolare la notifica dell'ordine di carcerazione e  del relativo decreto di sospensione.
L'annullamento va disposto senza rinvio, perchè - come correttamente rilevato dal procuratore generale in sede - nessun ulteriore adempimento grava sul Pubblico Ministero competente per l'esecuzione, sicchè non resta che dare esecuzione al menzionato suo provvedimento del 13.12.2004.
                   
             P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006
 
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