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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 22 giugno 2006 (dep. 14 settembre 2006), n. 30440/2006 (1285/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 22 giugno 2006 (dep. 14 settembre 2006), n. 30440/2006 (1285/2006)
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Legge Pecorella: se la prova posta alla base della condanna si rivela inesistente, la Cassazione annulla senza rinvio

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                         SENTENZA
sul ricorso proposto da M.G., nato il ..., avverso la sentenza del 02/07/2004 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Didone;
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. R.S. che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
                       MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di La Spezia del 7 luglio 2000 M.G. è stato condannato alla pena di giustizia per i seguenti
reati:
A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 479 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in qualità di Maresciallo Comandante la Stazione CC di ..., attestava falsamente nei memoriali di servizio relativi ai giorni 14.9.1996, 15.10.1996, 27.10.1996, 16.11.1996, 5.1.1997, 6.1.1997, di aver svolto compiti d'Istituto e turni di servizio laddove, quantomeno per parte degli orari di servizio risultanti dai memoriali, in realtà, esso M. aveva interrotto il servizio per svolgere faccende di natura privata ed estranee al servizio.
B) del reato ex art. 81 cpv., art. 640 cpv. n.1 e art.61 n. 11 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella predetta qualità, per perseguire un ingiusto profitto, compiendo il fatto in danno di ente pubblico, nonchè abusando del rapporto di servizio, con artifizi e raggiri consistenti nell'attestare falsamente l'effettuazione da parte sua di ore 5 di lavoro straordinario, in realtà non effettuato, induceva in errore il Comando  Provinciale  CC che disponeva per la liquidazione del relativo compenso di L. 54.725.
A seguito di impugnazione dell'imputato la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 2 luglio 2004, in parziale  riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto il M. dal reato sub A) relativamente ai fatti del 14/9/1996, 16/11/1996, 5/1/1997 e 6/1/1997 perchè il fatto non sussiste e, con la stessa formula, dal reato sub B) relativamente alle attestazioni concernenti i medesimi giorni, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa in ordine ai  rimanenti episodi del 15 ottobre 1996 e 27 ottobre 1996 perchè estinto per prescrizione ed ha confermato nel resto la
condanna per il reato continuato di falso contestato sub A) limitatamente ai giorni 15/10/1996 e 27/10/1996, riducendo la pena inflitta a mesi sei di reclusione.
Contro la sentenza della corte territoriale l'imputato - per mezzo del difensore - ha proposto ricorso per cassazione denunciando:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 479 e 640 cpv. c.p.), carenza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. "c" ed "e"), deducendo che in relazione al reato di truffa la Corte di Appello di Genova aveva fatto riferimento a "vari episodi di falso già ritenuti in continuazione", con ciò attribuendo il reato a tutti i mesi di cui all'imputazione di falso ed a tutte le giornate, mentre dall'istruttoria (teste B.) era emerso che solo nel mese di gennaio il M. aveva presentato un prospetto con più ore di straordinario rispetto a quelle effettive.
Quanto al reato di falso, in relazione all'episodio del 26.10.1996, la corte di merito aveva affermato la responsabilità sulla base della deposizione del solo teste A., in realtà non attendibile per la situazione di conflitto che lo contrapponeva all'imputato (il quale lo aveva sanzionato disciplinarmente) e per il contrasto con gli ordini di servizio, aventi fede privilegiata;
2) Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato: non c'è prova che l'imputato abbia sottoscritto atti pubblici con affermazione di falso. 
In relazione all'episodio del 15.10.1996 (l'imputato è stato sostituito volontariamente da altro milite) nel brogliaccio  non è stata riportata la variazione per mera dimenticanza. Nel brogliaccio vi erano palesi errori materiali (pausa dalle ore 13,50 alle ore 13,20).
Osserva la Corte che il ricorso, relativamente al reato di falso, deve essere rigettato.
Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio.
Peraltro, pur dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., "al giudice di legittimità resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal  giudice del merito perchè ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa)" (Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula; Sez. 5^, 22 marzo 2006, Cugliari).
Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del    significato dimostrativo loro attribuito dal giudice evidenziando, quanto all'episodio di falso del 15 ottobre 1996, che dalla deposizione del teste P. (carabiniere successivamente congedatosi) risultava provata la non corrispondenza
al vero di quanto attestato nel memoriale di servizio, essendosi l'imputato allontanato per "fare la spesa", sostituito nell'attività di istituto dal predetto teste, senza che la variazione fosse annotata, nel mentre la tesi difensiva della "dimenticanza" neppure era stata prospettata dall'imputato nelle proprie dichiarazioni.
Quanto all'episodio del 27 ottobre 1996, la corte di merito ha evidenziato che il teste appuntato A. - la cui attendibilità è adeguatamente giustificata nella sentenza impugnata - aveva visto il M. "con i suoi occhi" - essendo di servizio come  piantone - rientrare in caserma "un paio di ore prima" del termine del servizio, mentre la tesi del "complotto" prospettata dal ricorrente è fondata su una impossibile (in questa sede) rilettura degli elementi probatori utilizzati dai  giudici del merito. 
E' fondato, invece, il motivo di ricorso relativo al reato di truffa.
La relativa imputazione (innanzi trascritta), infatti, fa genericamente riferimento alla falsa attestazione da parte dell'imputato dell' "effettuazione da parte sua di ore 5 di lavoro straordinario, in realtà non effettuato", con conseguente induzione in errore del Comando Provinciale CC in relazione alla "liquidazione del relativo compenso di L. 54.725", senza, però, alcun espresso collegamento con gli episodi di falso contestati al capo a) dell'imputazione.
Collegamento esplicitato soltanto nella motivazione della sentenza di primo grado, la quale fa riferimento a tutti gli
episodi di falso contestati, e in quella impugnata, la quale, coerentemente con l'assoluzione dagli episodi del 14/9/1996, 16/11/1996, 5/1/1997 e 6/1/1997, ha escluso la sussistenza della truffa limitatamente ai predetti episodi,  mentre ha dichiarato estinto il reato per prescrizione per gli episodi del 15 ottobre 1996 e del 27 ottobre 1996.
Ciò in presenza di una contestazione che faceva riferimento a cinque ore di lavoro straordinario non effettuato, ma senza l'indicazione del tempo del commesso reato.
Già la genericità dell'imputazione si riverbera sulla tenuta della motivazione della sentenza impugnata, la quale dà per presupposto che ogni ora si riferisca a giorno diverso, ossia a ciascuno dei sei episodi di falso originariamente contestati, mentre dalla stessa motivazione si evince che l'episodio di falso del 27 ottobre 1996 - come innanzi rilevato - ha comportato la falsa annotazione di "un paio di ore" di servizio non prestato effettivamente. 
E tanto basterebbe per l'accoglimento del motivo di ricorso a prescindere dal denunciato travisamento della prova.
Ad ulteriore riprova della fondatezza del ricorso sul punto, però, va evidenziato che effettivamente il teste B. ha escluso, nel corso dell'esame dibattimentale, che fossero state riscontrate irregolarità nell'erogazione degli straordinari  per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1996, affermando testualmente che "nel gennaio '97 risultavano cinque ore pagate in piu'". Ma dagli episodi di falso del gennaio 1997 l'imputato è stato mandato assolto con formula ampia. 
Dunque la declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione non è giustificata.
Va ricordato, in proposito, che questa Sezione ha avuto modo di precisare che "la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati" nei motivi di ricorso, non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, salvo che sia dimostrata l'inconciliabilità con specifiche e  peculiari risultanze indicate nei motivi di ricorso" (Sez. 5^, 11 aprile 2006 n. 19377, Tanzarella, Rv.233789, Presidente: Pizzuti G. Estensore: Sandrelli).
I termini normativi del confronto, ossia l'art. 546 c.p.p., lett. e), e l'art. 192 c.p.p., non cambiano.
Semplicemente la Cassazione, fermo restando il divieto di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione
operata dal giudice di merito, dovrà verificare se vi è mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione anche in relazione a specifici atti indicati nel ricorso al fine di verificare l'eventuale  "travisamento della prova", sia perchè il giudice di merito ha utilizzato per la decisione una prova inesistente sia perchè ha presupposto come esistente una prova mai assunta.
Orbene, nella concreta fattispecie appare evidente il travisamento operato dai giudici del merito i quali hanno del tutto omesso di considerare che l'unica prova assunta in relazione al reato di truffa si riferiva ad episodi di falso dai quali l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto.
Da quanto innanzi esposto consegue la necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa aggravata.
              
                 P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di truffa di cui al capo B) perchè il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2006
 
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