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Reati contro il sentimento per gli animali: un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali è parte offesa e ha diritto all'avviso ex art. 408 cpp
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido- Presidente Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere Dott. TERESI Alfredo - Consigliere Dott. GENTILE Mario - Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per C.R., nata a ... il ..., quale presidente dell'A., sezione ...., avverso il provvedimento reso l'11.02.2005 dal Gip del Tribunale di Alba;
Visto il provvedimento denunciato ed il ricorso; Udita la relazione svolta in camera di consiglio del Consigliere Dott. Pierluigi Onorato; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissbile il ricorso. Osserva: FATTO E DIRITTO
1. Su denuncia dell'A... (...), sezione di ..., il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alba apriva un procedimento penale in ordine al reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 727 c.p., che però - su istanza conforme dello stesso pm - si concludeva con l'archiviazione.
In data 05.05.2004 la stessa A., in persona del suo presidente sezionale R.C., formulava istanza di riapertura delle indagini indicando come fatto nuovo meritevole di investigazioni il decesso di un cane meticcio in circostanze non chiare.
Il Pubblico Ministero riteneva che non fossero necessarie ulteriori indagini, in particolare perchè la circostanza che il cane fosse stato portato a passeggio malgrado la malattia da cui era affetto non poteva configurare quel contributo doloso o colposo al decesso richiesto dalla norma per integrare la fattispecie di cui all'art. 727 c.p. (vecchio testo).
Per conseguenza, anzichè richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., formulava nuova istanza di archivizione, posto che la segreteria dell'ufficio, ricevuta l'istanza del 05.05.04, l'aveva iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. come nuova notizia di reato.
Riteneva inoltre il pm di non dover dare avviso alla presidente C. ex art. 408, comma 2, c.p.p. ancorchè questa avesse formalmente domandato di essere avvisata della richiesta di archiviazione, sia perchè l'istanza del 05.05.04 in realtà era - appunto - finalizzata solo alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p., sia perchè l'ente di protezione degli animali non poteva qualificarsi come persona offesa e non era neppure legittimata a costituirsi parte civile.
Il Gip del tribunale, con provvedimento dell'11.02.2005, condividendo integralmente le argomentazioni del pm, disponeva l'archiviazione del procedimento.
2. Il difensore della C., nella suddetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione dell'art. 408, comma 2 , c.p.p..
Sostiene che trattasi di un provvedimento abnorme, perchè non ha rispettato il diritto della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione a norma di legge.
Precisa che in base alla giurisprudenza corrente l'A., anche indipendentemente dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., doveva essere considerata parte offesa, in quanto statutariamente portarice di interessi lesi dal reato previsto dall'art. 727 c.p.
3. Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nella sua requisitoria scritta osserva che il provvedimento impugnato non era in realtà un decreto di archiviazione e quindi si sottraeva alla disciplina prevista dagli artt. 408-410 c.p.p.. Infatti gli adempimenti amministrativi (nella specie, l'iscrizione di un nuovo procedimento penale) non possono modificare il contenuto giurisprudenziale degli atti (nella specie l'istanza di riapertura delle indagini), con la conseguenza che la richiesta di archiviazione formulata dal pm in ragione di quella nuova registrazione equivaleva in realtà alla decisione di non accogliere la sollecitazione a formulare richiesta di riapertura delle indagini, che a lui solo spettava ex art. 414 c.p.p..
4. Con memoria depositata in cancelleria il 13.03.2006 ai sensi dell'art. 121 c.p.p. il difensore di E.N., indagato nel procedimento de quo, argomenta ulteriormente per l'inammissibilità del ricorso.
Sostiene che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, se è possibile ricorrere contro il provvedimento di archiviazione ex art. 406, comma 6, c.p.p., non è possibile impugnare il diniego di riapertura delle indagini dopo la precedente archiviazione. Spetta solo al pubblico ministero, anche dietro sollecitazione dell'interessato, formulare al gip richiesta per la riapertura delle indagini.
Con secondo motivo sostiene che non è possibile riesaminare in sede di legittimità la valutazione negativa che il giudice di merito ha operato circa i concreti presupposti di applicazione dell'art. 91 c.p.p. relativamente all'ente esponenziale di interessi collettivi.
5. Ad avviso del collegio, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non può negarsi che l'istanza presentata il 05.05.04 dalla presidente C., nonostante sollecitasse formalmente una riapertura delle indagini già concluse con l'archiviazione, era in sostanza fondata su un "fatto nuovo" rispetto a quelli per cui era intervenuto il decreto di archiviazione, e cioè la morte di una cane meticcio "in circostanze non chiare".
Proprio perchè il giudice aveva già disposto l'archiviazione delle indagini precedenti, sicuramente l'istanza non costituiva esercizio di quel potere che l'art. 410 c.p.p. attribuisce persona offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione chiedendo la prosecuzione delle indagini.
Risponde quindi al contenuto reale della predetta istanza-denunzia sia la scelta (amministrativa) dell'ufficio del pubblico ministero di iscrivere la nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., sia la successiva scelta (giudiziaria) del sostituto procuratore della Repubblica di chiedere l'archiviazione del procedimento ex art. 408 c.p.p. anzichè di respingere la sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p..
Per conseguenza, però, il pubblico ministero doveva preventivamente notificare la richiesta di archiviazione alla C., quale presidente dell'A., che aveva chiesto di essere a tal uopo avvisata ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p..
6. Non può infatti condividersi la tesi dello stesso pm poi accolta dal giudice, secondo cui l'ente di protezione degli animali non solo non poteva costituirsi parte civile, ma neppure poteva qualificarsi come persona offesa dal reato, e quindi non era legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione e a chiedere di essere preventivamente avvisato al riguardo.
In materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa è recentemente intervenuta la legge 20.07.2004 n.189, la quale - oltre a introdurre nel titolo IX bis del codice penale i delitti contro il sentimento per gli animali e a modificare la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. - con l'art. 7 ha stabilito che "ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'art.19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge".
L'art.19 quater disp. coord. cod. pen. introdotto dall'art. 3 della stessa legge, prevede che agli enti o alle associazioni di protezione degli animali individuati con decreto del Ministero dell'interno, siano affidati gli animali sequestrati o confiscati.
Infine l'art. 91 c.p.p. - com'è noto - stabilisce che "gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".
Si configura quindi un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004 e cioè dai delitti contro il sentimento degli animali )artt. 544 bis - 544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione prevista dal nuovo art. 727 c.p..
A tutt'oggi peraltro il decreto ministeriale previsto dal predetto art. 19 quater non è stato ancora emanato, sicchè non è possibile identificare ex lege gli enti collettivi offesi dai reati suddetti.
7. Ciò però non eslcude che un'associazione di protezione degli animali possa essere qualificata come "persona offesa" dal reato in base ai principi generali e al disposto dell'art. 90 c.p.p. e possa per conseguenza essere legittimata a chiedere di essere avvisata della richiesta di archviazione ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p..
Invero, se la persona offesa dal reato è - per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza - il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p..
Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., un'associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408 , comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi.
Ne deriva per il caso di specie la nullità dell'impugnato provvedimento di archiviazione, che essendo stato emanato senza previo avviso alla persona offesa che l'aveva chiesto, ha violato il diritto processuale di intervento della ricorrente C., nella qualità di rappresentante legale dell'A., ai sensi degli artt. 127, comma 5, 409, comma 6, c.p.p., così come interpretati e modificati dalla sentenza 353/1991 della Corte Costituzionale. Gli atti vanno restituiti al Pubblico Ministero competente per l'esercizio delle facoltà spettantegli secondo legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica di Alba.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006.
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