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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 luglio 2006 (dep. 8 agosto 2006), n. 28355/2006 (1269/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 luglio 2006 (dep. 8 agosto 2006), n. 28355/2006 (1269/2006)
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E' reato tenere le bottiglie d'acqua al sole

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere rel.
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da S.E., nato in ..., e  da S.O., nato in ..., avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua  Vetere in data 17.12.2003 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui alla Legge n. 283 del 1962, art. 5, lettera d);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla condanna di S.O. e il rigetto del ricorso nel resto.
                               OSSERVA
Con sentenza 17.12.2003 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Distac. di Aversa, condannava S.E. e S.O. alla  pena dell'ammenda perchè colpevoli di avere, il primo, quale legale rappresentante della s.n.c. B.S. e, il secondo, quale esercente l'attività di vendita all'ingrosso di acque minerali e bibite, detenuto per la vendita bevande in bottiglie tenute in cattivo stato di conservazione, insudiciate perchè depositate all'aperto senza un'adeguata copertura ed esposte agli agenti inquinanti.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando:
- Nullità della notifica del decreto di citazione relativo a S.E. perchè effettuata a mani del fratello O. senza indicazione del rapporto di convivenza e dell'autorità che l'aveva richiesta;
- Violazione di legge in ordine alla declaratoria di contumacia di S.O., il quale aveva fatto pervenire referto medico attestante assoluto impedimento a comparire, immotivatamente disatteso;
- Violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza d'ammissione della documentazione medica relativa a S.O. e di fotografie descrittive dello stato dei luoghi. Il referto medico provava che l'imputato, poco prima dell'accertamento del reato, aveva subito un intervento chirurgico che gli aveva impedito di svolgere attività commerciali;
- Violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato poichè le bottiglie erano protette da teloni di plastica e di pezzi di plexiglas. Era irrilevante che fossero impolverate o parzialmente senza etichetta perchè era stato dimostrato, con la produzione di fatture, che la merce era stata consegnata da poco nel deposito, sicchè era ben possibile che le bottiglie fossero loro pervenute già impolverate;
- Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a S.O..
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
All'udienza del 21.03.2006 il processo veniva rinviato ai sensi della Legge n. 46 del 2006, art. 10.
Le eccezioni procedurali sono infondate.
Il decreto di citazione è stato ritualmente notificato a S. E. presso il suo domicilio, a mani del fratello O. qualificato nella relata come "convivente".
L'imputato, S.E., peraltro, è stato presente al dibattimento.
In tema di impedimento dell'imputato S.O. a presenziare al dibattimento, non puo' giustificare la mancata comparizione e a documentare l'effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica generica essendo necessario che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio.
La prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente od insufficiente.
Pertanto, grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione di impedimento a comparire della relativa documentazione in  mancanza della quale il giudice non e' tenuto ad effettuare accertamenti d'ufficio, sicchè una certificazione medica di malattia, rilasciata dal Pronto Soccorso in data 16 dicembre 2003, con diagnosi di colica biliare, non è idonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento.
La verifica del dedotto impedimento a comparire, costituente un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, è stata, nella specie, svolta con adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sicchè correttamente è stata ritenuta insussistente l'eccepita nullità consistendo l'addotto impedimento dell'imputato ad intervenire nel giudizio di primo grado in una patologia lieve tanto da giustificare l'immediata dimissione dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa che ragionevolmente non era preclusiva della possibilità di presenziare al dibattimento.
Pertanto le contrarie deduzioni difensive sono irrilevanti, essendo logico e coerente l'iter motivazionale a sostegno della decisione assunta, alla stregua della documentazione sanitaria presa in considerazione.
Nel resto, il ricorso non è puntuale perchè solleva doglianze sulle quali vi è motivazione congrua.
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione della legge n.283 del 1962, art.5,
lett. b), che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d) alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione ed alterazione.
Pertanto, l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di  per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui alla legge n. 283 del 1962, art.5, lett. b) e art. 6, giacchè, trattandosi di reato di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilita', un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, nè il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cass. Sez. 3^, n. 5528, 23.03.1998, De Matteis, RV. 210747).
Infatti, con le suddette disposizioni si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento  di una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione.
Ne consegue che il reato si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie.
Ha affermato questa Corte che "in materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET
all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962 n. 283, art.5, lett. b), che  vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l'esposizione, anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione
dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto" (Cassazione Sezione 3^, n. 15491/2002, 22/02/2002 - 24/04/2002,  Giacobbe, RV. 221566) ed inoltre che "in materia di alimenti, perchè ricorra il cattivo stato di conservazione - elemento  costitutivo del reato contravvenzionale di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 - non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. E' sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all'aria o al sole, stivaggio, trasporto, etc.) non vengano osservate le precauzioni  igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire una alterazione che ne comprometta la genuinità
o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza; ne consegue che l'inosservanza delle speciali precauzioni dettate dal D.M. 20 gennaio 1927, art. 47, in ordine alla conservazione dell'acqua minerale - norma tuttora in vigore perchè non abrogata, nè espressamente nè implicitamente, dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 o dal D.M. 12 novembre 1992, n. 542 - determina la sussistenza del  suddetto reato. (Nella  fattispecie, è stato ritenuto configuratile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole)" (Cassazione Sezione 3^, n.9229/1997,
19/09/1997 - 13/10/1997, Nastasi, RV. 208679).
A tali criteri si è attenuto il Tribunale che ha correttamente ritenuto che le confezioni di acqua minerale e bibite varie rinvenute nel deposito degli imputati e destinate alla distribuzione, erano collocate all'aperto, accatastate alla rinfusa,  impolverate ed esposte, per carenza di idonea copertura, all'aria, alla luce solare e agli agenti atmosferici.
Ciò era emerso anche dai rilievi fotografici richiamati in sentenza, donde la superfluità dell'acquisizione di ulteriore documentazione richiesta dalla difesa.
Immune da censure è la confutazione della tesi difensiva secondo cui la collocazione in loco era avvenuta poco tempo prima del sopralluogo sia in considerazione dell'ingente quantitativo di bottiglie, che, sparse su tutta l'area di deposito, presentavano le rilevate medesime anomalie, sia per la riscontrata non coincidenza tra il numero e il tipo di bottiglie  sequestrate e il numero e il tipo di quelle riportate nelle fatture.
La diffusa presenza di polvere, inoltre, deponeva nel senso che la maggior parte dei contenitori PET fosse stata ivi depositata da lungo tempo; il che rende irrilevante la giustificazione addotta da S.O. secondo cui un intervento chirurgico subito poco prima del sopralluogo gli avrebbe impedito di vigilare sulla corretta conservazione igienica della merce e priva di decisività la documentazione medica, visionata dal Tribunale, ma non ammessa perchè attinente a circostanza irrilevante dato che un intervento chirurgico per la riduzione di un'ernia inguinale richiede un breve periodo di ricovero.
Può, quindi, concludersi che le bottiglie in sequestro erano conservate in cattivo stato perchè facilmente contaminabili da
fattori patogeni esterni.
Di conseguenza, tale modalità di conservazione delle sostanze alimentari integra il reato in esame anche se il prodotto, in ipotesi, non fosse alterato.
Sono infondati i motivi relativi alla determinazione della pena, sulla quale ha influito l'ingente quantità di alimenti sequestrati, mentre non poteva essere sospesa la pena inflitta a S.O. alla stregua dei negativi precedenti penali.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
                               P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2006
 
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