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La contraffazione grossolana non esclude il falso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere Dott. DI TOMMASI Maria Stefania - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D.O., nato il ..., avverso la sentenza del 14/12/2004 della Corte d'Appello di Genova; Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pizzuti Giuseppe; Sentito il P.G. Dott. Consolo Santi (inammissibilità).
MOTIVI DELLA DECISIONE
D.O. ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 14.12.2004, confermativa della la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 10.3.2003, che aveva condannato il medesimo D. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 474 c.p. (per avere detenuto per la vendita n. 3 borse Louis Vuitton, n.3 borse Prada, n.3 borse Gucci, n. 1 pantalone Levis Strauss, n. 1 tuta Nike, n. 3 tute Adidas, tutti recanti marchi falisificati, in ...).
Con i motivi, il D. ha dedotto: 1) Erronea applicazione dell'art.474 c.p., attesi l'evidente scarsità qualitativa dei predetti prodotti, i prezzi eccessivamente bassi e le condizioni in cui erano stati posti in vendita; 2) Mancanza di motivazione con riferimento al mancato esame della doglianza sull'eccessività della pena proposta con i motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile (donde, ex art. 584 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità di eventuali motivi nuovi ex art. 10, comma 5, legge n.45/2006).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, il reato di cui all'art. 474 c.p. è volto a tutelare non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione. Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione ad esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede, apprestata dalla norma, non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio (Cass. Sez. 5^, 20.9.2004, Chianella, rv. 231913).
Anche il secondo motivo e' manifestamente infondato.
Il motivo di appello sull'eccessività della pena era privo di specificità, di guisa che la corte territoriale non aveva obbligo di motivare sul punto.
In ogni caso, il giudice di primo grado, la cui sentenza è integrativa di quella impugnata, ha giustificato la misura della pena irrogata (peraltro vicina al minimo edittale) con motivazione sintetica, ma congrua.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 6 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2006
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