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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 aprile 2006 (dep. 3 maggio 2006), n. 15184 /2006 (475/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 aprile 2006 (dep. 3 maggio 2006), n. 15184 /2006 (475/2006)
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Il ricorso per cassazione inammissibile preclude l'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole sopravvenuta nelle more (applicazione in tema di nuove sanzioni per il reato di cui all'art. 73 dpr n.309/90)

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.V.;
2) D.D.;
3) F.A.;
4) M.M.;
5) M.N.;
6) P.G.;
7) Pi.Gi.;
8) V.M.;
9) V.V.C.A.;
10) Z.A.;
11) Z.V.;
12) Z.P.;
avverso la sentenza 8/3/05 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
udito il P.G., in persona del Dott. Mura Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il F., per il rigetto per
M.,  P. e Z. e per la inammissibilità  per i restanti imputati;
uditi i difensori  Avv. F.A. per il F.,  Avv. G.A. per D., Pi., V., Z., Z. e Z.; Avv. C.R. per P.;  Avv. M.S. per M., i quali si sono riportati ai rispettivi atti e memorie difensive.
Osserva in:
               
           FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23/3/04 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, procedendo con il rito abbreviato, ha dichiarato, tra gli  altri, colpevoli: D.D. e F.A. del reato di associazione per delinquere, finalizzato al traffico di stupefacenti ex art. 74, D.P.R. n.309 del 1990, nonchè i predetti e C.V., M.M., M.N., P.G., Pi.Gi., V.M., V.V., C.A., Z.A., Z.V., e Z.P. di vari episodi di detenzione illecita a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e inoltre il F. del reato di estorsione ex art. 629 comma 2 c.p. e il Pi. del reato di riciclaggio ex artt. 81-648/bis c.p., e li ha  condannati ciascuno alla pena di giustizia, concedendo a tutti, tranne che al F., al P. e allo Z., le attenuanti generiche, escludendo l'aggravante ex art.74, comma  4, D.P.R. n.309 del 1990, nei confronti del D. e l'aggravante dell'ingente quantità ex art.80 c.p., comma 2, nei confronti di M. e Z., e riconoscendo l'ipotesi attenuata ex art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, al P. e allo Z. in relazione  all'episodio contestato al capo 82/2.
A tale decisione il giudice di prima istanza è pervenuto valorizzando gli esiti di una vasta indagine, avviata dalla D.D.A. di Brescia, relativa a una intricata attività di importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina e hashish), che aveva consentito la identificazione di numerosissime persone, coinvolte nei traffici illeciti, in gran parte di provenienza extracomunitaria (albanesi, nordafricani, colombiani), confluite per lo più in due distinte, ma complementari associazioni criminose: il gruppo degli albanesi, e il gruppo dei magrebini.
Ha fondato il G.I.P. il giudizio di responsabilità sulle chiamate in correità di D.R., D.A., B.D. e sulle ammissioni di alcuni coimputati, riscontrate dagli esiti di intercettazioni telefoniche, il cui riferimento al commercio della droga, benchè talvolta coperto da un linguaggio criptato, appariva chiaro. 
A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe, dopo essersi
soffermata, rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, sulle questioni di carattere generale, relative alla   valenza probatoria delle chiamate in correità e alla nozione dei riscontri ex art. 192 c.p.p., comma 3, nonchè alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in proposito, a sostegno della correttezza degli elementi sui quali si fondava il giudizio di responsabilità espresso in  prime cure, passava in rassegna le posizioni di ogni singolo imputato, riflettendo, quanto al F., sulla sussistenza
del reato associativo alla luce degli approdi cui era pervenuta sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e  sul pieno inserimento del predetto nel gruppo degli albanesi.
Quindi, dato atto dell'accordo sull'entità della pena intervenuto tra il P.G. e gli imputati D.D., M.N., V.M. e Z.A. con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, rideterminava la pena nei confronti dei predetti nei sensi indicati; riduceva la  pena inflitta al F., cui concedeva le attenuanti generiche e riqualificava il fatto ai sensi dell'art. 74 D.P.R. cit., comma 2; assolveva lo Z. da uno dei due episodi di detenzione illegale di cocaina e rideterminava la pena per il restante ex art. 73 comma 5; applicava al D. e al M. l'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni cinque; revocava la pena accessoria dell'interdizione perpetua al P. e allo Z.; sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella temporanea a M. e Z.; confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione ricorrono tutti gli imputati, ivi compresi quelli che, ai sensi dell'art. 599, comma 4 c.p.p., hanno concordato la  pena.            
C.V. denunzia a mezzo del suo difensore la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. cit., e la illogicità della motivazione, censurando la decisione del giudice del gravame, che ne aveva giustificato l'esclusione,
avuto riguardo alla parzialità dell'offerta collaborazione, senza tener conto che l'imputato aveva fornito conferme alle varie ipotesi accusatorie per persone estranee al procedimento, ma vicine agli imputati, e che la mancanza di riscontri a tali dichiarazioni non poteva minimamente influire sulla veridicità della collaborazione e sulla meritevolezza dell'attenuante.
D.D., V.M. e Z.A. deducono a mezzo del comune difensore, come unico motivo, impedire l'immediato passaggio in  giudicato della sentenza di condanna e di conseguenza l'immediata emissione dell'ordine di carcerazione, non essendo
consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p..
        
F.A. a mezzo del difensore denunzia con i primi due motivi il travisamento della prova e la illogicità della motivazione nella valutazione della sussistenza del reato associativo, censurando la decisione del giudice di merito che aveva  fondato l'esistenza dell'organismo delinquenziale, del quale avrebbero fatto parte l'imputato, il D. e il D., sulla reiterazione nel tempo delle condotte di acquisto e spaccio, sulla incondizionata disponibilità dei coimputati a reiterare nel tempo i comportamenti criminosi e sulla esistenza di basi logistiche, elementi questi che avrebbero potuto dimostrare una ipotesi di concorso di persone nel reato e non già una ipotesi di partecipazione ad associazione
finalizzata al traffico della droga, per la quale non era sufficiente la prova dei reati - fine, ma occorreva la   dimostrazione dell' "affectio societatis", che trascendesse la singola condotta criminosa, dell'esistenza di mezzi, strutture e disponibilità, anche finanziarie, che garantissero nel tempo la operatività della struttura;  tutto ciò nonostante che l'imputato, pur avendo ammesso un numero apprezzabile di reati di cessione o ricezione di
stupefacenti, avesse sempre recisamente respinto ogni accusa di promozione, direzione o anche soltanto di   partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, e ad onta della stranezza di un associazione di albanesi, della quale faceva parte una persona, il D., di nazionalità italiana.
Con il terzo e il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'estorsione, che secondo l'accusa sarebbe consistita nel costringere la moglie del coimputato M. a  cedere la proprietà della sua autovettura in favore di Z.C., e che il giudice del gravame aveva ritenuto provata, nonostante che l'incendio della vettura, nel quale sarebbe consistita la violenza o la minaccia, fosse successivo alla cessione dell'auto; delle due l'una, secondo la difesa: o l'estorsione non era configurabile, oppure si trattava  di
incendio doloso, fatto diverso e mai contestato.
Con il quinto e il sesto motivo denunzia la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice del gravame, dopo aver derubricato l'ipotesi associativa, irrazionalmente individuato una pena base superiore a  quella minima edittale del 50% e concesso la diminuzione di pena di soli due anni per la concessione delle attenuanti generiche, così facendo un distorto uso del potere discrezionale attribuitogli.
Con il settimo motivo deduce l'errore nella determinazione della pena, che nel dispositivo era indicata in complessivi anni 13, mentre in motivazione in anni 12, sebbene anche in quest'ultimo calcolo il risultato avrebbe dovuto essere di anni 12 e mesi 4, se, come sembrava, la Corte di merito aveva lasciato inalterato l'aumento della continuazione determinato in prime cure in anni 5 e mesi 6 di reclusione.
Con i motivi aggiunti infine chiede la rideterminazione della pena irrogata a titolo di continuazione, ovvero l'annullamento sul punto della impugnata sentenza in forza dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti di cui all'art. 4 bis D.L. n. 272 del 30/12/05, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto ad anni sei il minimo edittale ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 dagli originari otto anni di reclusione
previsti.
              
M.M. denuncia personalmente con il primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 192,
comma 3  c.p.p, sostenendo che l'unico episodio contestato, relativo ad una delle ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. cit. di acquisto da D.A. di gr.500 di cocaina, aveva come unica fonte di prova le propalazioni del pentito D. - peraltro assai generiche in ordine alle trattative, alle modalità di consegna e alla pattuizione del prezzo -, sulla cui attendibilità intrinseca la corte di merito non aveva espresso alcuna ragionevole valutazione, e il cui riscontro esterno individualizzante era del tutto assente, non potendosi ritenere tale quello apprezzato dal giudice del merito, consistente nel controllo operato dai CC. di ... presso l'abitazione di M.M., nel corso del quale vennero identificati il
chiamante in correità C.C. e l'imputato, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento all'art.521 c.p.p. e penale in riferimento all'art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e il travisamento del  fatto, censurando la decisione della  corte di merito, che, attribuendo all'imputato un'attività di mediazione nella commercializzazione del suddetto
quantitativo di cocaina, non solo era incorsa nella violazione del principio di correlazione tra quanto contestato nel capo di imputazione e quanto ritenuto in sentenza, ma aveva anche omesso di motivare sugli elementi della trattativa, per cui l'imputato si adoperava, sui contatti tra l'acquirente e il venditore, sulla finalità, per cui il D. avrebbe consegnato i  due grammi di cocaina all'imputato, sulla capacità del D. di procurare lo stupefacente e sulla possibilità che si potesse trattare di semplice millanteria.
              
M.N. denunzia a mezzo del suo difensore con il primo motivo l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla
pericolosità dell'imputato, sulla quale era fondata la sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, con il secondo motivo la inapplicabilità di detta sanzione, peraltro ostativa alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, della quale non si faceva cenno nella sentenza di secondo grado, non potendosene ritenere la  conferma nella espressione "conferma nel resto" alla fine di detta decisione, che si riferiva alle pene inflitte ai vari imputati e non alla sua posizione.
          
P.G. denunzia a mezzo del suo difensore la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il  giudice del gravame non aveva adeguatamente risposto alla doglianza specifica, formulata nell'atto di appello in ordine alla eccessività della pena, non proporzionata all'entità del fatto e alla incensuratezza dell'imputato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
             
PI.GI. denunzia a mezzo del suo difensore, in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 66/1, la violazione della legge processuale, la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai decreti 29 gennaio 2001, 14 febbraio 2001, 21 dicembre 2001, e la illogicità della motivazione, con la quale era stata disattesa l'eccezione proposta con i motivi di appello, sostenendo che il giudice del gravame aveva confuso la "eccezionale urgenza" ex art. 268, comma 3 c.p.p. con l'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., e aveva malamente evocato la
giurisprudenza di legittimità che sul punto aveva ritenuto implicita l'ipotesi dell'eccezionale urgenza, quando l'attività delinquenziale è in itinere, laddove invece nella fattispecie dalle intercettazioni si evidenziavano solo contatti tra gli  indagati, che potevano sembrare solo astrattamente prodromici alla consumazione dei delitti.
Deduce in relazione al capo 66/3 la violazione dell'art.192, comma 3, c.p.p. e la illogicità della motivazione, sostenendo che le propalazioni del pentito D. e del coimputato F., sulle quali era fondato il giudizio di colpevolezza, non potevano
riscontrarsi tra loro, giacchè il D. aveva affermato di avere assistito a tre cessioni di cocaina da parte del F. in favore
dell'imputato, mentre il F. si era riferito ad un unico episodio di cessione, e che a colmare la frattura tra le due
dichiarazioni non valeva l'argomento della acquiescenza operata dal F. alla condanna per tutti e tre gli episodi.
Eccepisce infine in relazione al reato di riciclaggio contestato al capo 67 l'omessa risposta alle specifiche doglianze, mosse sul punto nei motivi di appello.
                       
V.V.C.A. denunzia a mezzo del suo difensore nell'unico motivo a sostegno del ricorso la violazione dell'art.192 c.p.p. e  l'assoluta carenza di motivazione circa la valutazione della attendibilità intrinseca del coimputato D., le cui dichiarazioni costituivano il nucleo del giudizio di colpevolezza, sostenendo che il pentito aveva narrato una serie di  maldestri tentativi non riusciti di importare dalla Colombia ingenti quantitativi di cocaina, del tutto fantasiosi, che rivelavano la natura dell'accusatore, persona incline alla mitomania e immeritevole di ogni credito.
            
Z.V. denunzia a mezzo del suo difensore la violazione della legge processuale e la inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche per gli stessi motivi indicati dal coimputato Pi..              
Z.P. deduce a mezzo del suo difensore con il primo motivo la violazione dell'art.192, comma 3, c.p.p e la manifesta  illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del chiamante in correità D., che lo ha accusato di aver ricevuto in più occasioni cocaina dal B., per occultarla presso la sua abitazione.
Tale chiamata in reità, sebbene priva di qualsiasi riscontro e non confermata nè dal teste di riferimento B., nè dalle  intercettazioni telefoniche, era stata posta dal giudice del gravame a base del giudizio di colpevolezza sul rilievo, del tutto tautologico, che il teste di riferimento non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare l'imputato e su di una errata interpretazione delle conversazioni, mai intercorse tra il B. e lo Z., non essendo certo che in quella più compromettente del 30/10/01 la persona a cui B. si rivolge fosse lo Z..
Con il secondo motivo eccepisce la mancata applicazione dell'art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza  o manifesta illogicità della motivazione circa il diniego di tale attenuante e la disparità di trattamento rispetto a quello riservato alla moglie, imputata degli stessi reati.
Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che i ricorsi, ad eccezione di quelli proposti dal F. e dal Pi., devono essere dichiarati inammissibili.
In particolare, per quanto riguarda i ricorrenti, che hanno patteggiato la pena in sede di appello ai sensi dell'art.599, comma 4, c.p.p., il motivo unico dedotto da D., V. e Z., si pone addirittura al di fuori di ogni schema di impugnazione,  finalizzato come è all'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza, e non è quindi meritevole di alcun
commento.
Quello proposto dal M. si rivela invece inammissibile, perchè si riferisce a questione (l'omessa valutazione della pericolosità dell'imputato, prodromica alla sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato), già proposta nei motivi  di appello, sulla quale è intervenuta rinuncia da parte dell'imputato in funzione dell'accordo sulla pena, di guisa che  correttamente tale misura di sicurezza è stata mantenuta dal giudice del gravame con la conferma nel resto della sentenza di primo grado, come già la stessa Corte distrettuale, sollecitata dalla difesa, non ha mancato di ribadire nell'ordinanza, di cui è cenno nel ricorso medesimo.
C.V. contesta la motivazione con la quale è stata esclusa l'applicabilità al caso concreto dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. n.309 del 1990, ma la censura si traduce in una diversa valutazione di merito della condotta  dell'imputato e della meritorietà del beneficio, da sovrapporre a quella compiuta dal giudice del gravame, che, siccome  sorretta da apparato argomentativo immune da vizi logici e in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, non è censurabile in sede di legittimita'.
              
M.M. ripropone, con il primo motivo di ricorso, la stessa censura, formulata nell'atto di appello, sulla quale la Corte di  merito non ha mancato di rispondere, osservando, quanto alla attendibilità intrinseca del chiamante in correità,  D. (che lo aveva accusato di averlo rifornito di gr. 500 di cocaina, destinata ad un terzo, consegnandogli un campione della sostanza, in occasione di un incontro presso una comune amica di B.M., ove  era presente anche un certo C., abituale  collaboratore del M.), come la condizione di pregiudicato e di tossicodipendente e la prospettiva di ricevere protezione e benefici premiali non valessero ad escludere a priori la intrinseca credibilità, essendo ovvio che persone, che si assumono rischi gravissimi per la incolumità propria e di quella dei propri familiari, siano ritenuti meritevoli dalla legge di un trattamento di favore. 
Quanto alla attendibilità estrinseca, ha correttamente valorizzato il riscontro, rappresentato dalla perquisizione effettuata nell'abitazione di certa M.M., ove venne annotata la presenza, oltre che del D., del C. e del M., trovato in  possesso di un  modesto quantitativo di cocaina, il cui carattere individualizzante, richiesto dalla costante
giurisprudenza di legittimità, non può quindi minimamente essere posto in discussione.
Ugualmente la Corte di merito ha dato adeguata risposta al secondo motivo, concernente una inesistente violazione
del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, laddove ha evidenziato come non giovasse all'imputato  che il quantitativo di cocaina fosse destinato ad una terza persona, avuto riguardo all'ampio ventaglio di ipotesi di responsabilità penale previste dal citato art.73, D.P.R. n.309 del 1990, che con l'espressione "procura ad altri" si rivolge anche a colui che  svolge attivita' di mediazione.
Peraltro nel caso concreto la contestazione, come formulata al capo 57/bis, esclude che l'imputato non sia stato messo  in condizioni di potersi difendere anche dall'ipotesi ritenuta in sentenza. 
Vi è poi adeguata motivazione anche in ordine alla assenza di prova della effettiva "traditio", superata dal giudice a quo con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene superfluo, ai fini del perfezionamento dell'ipotesi criminosa de qua, il raggiungimento di un accordo con il cessionario della droga, ovvero la traditio concreta della sostanza  (Cass. Sez. 6 n. 34926/2003).           
P.G. si limita a contestare il trattamento sanzionatorio, ma la censura si rivela assolutamente generica e del tutto  scollegata con il passaggio argomentativo espresso sul punto dalla Corte di merito, che ha valorizzato a sostegno della conferma dell'entità della pena inflitta in primo grado la gravità del fatto e i precedenti  penali, ostativi anche al concesso beneficio della sospensione condizionale.                       
V.V.C.A. pone in discussione nell'unico scarno motivo a sostegno del ricorso l'attendibilità del chiamante in correità D., e ignora il passaggio argomentativo svolto sul punto dal giudice del gravame, che giustifica il coinvolgimento  dell'imputato nel traffico di stupefacenti in veste di accreditato importatore dalla Colombia di cocaina pregiata, correttamente valorizzando le chiamate in correità incrociate del D. e del D., specificamente riscontrate dan ben  individuate intercettazioni telefoniche e da conferme, contenute negli interrogatori dei coimputati D. e F..
             
Z.V. denunzia nell'unico motivo di ricorso una inesistente violazione di legge in riferimento alla utilizzabilità delle  intercettazioni telefoniche, avendo il giudice del gravame risolto ineccepibilmente la questione, già proposta nei motivi  di appello, alla stregua dei recenti approdi giurisprudenziali (Cass. Sez. Un. 19/1/04 n. 919, Gatto, CED 226488 ed altre), i quali affermano che le ragioni di eccezionali urgenza sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è emesso
è tuttora in fase di svolgimento, sussistendo in tal caso il dovere della P.G. di intervenire con la massima sollecitudine possibile, per impedire che esso venga portato a conseguenze ulteriori.
Nel caso in esame tale aspetto è stato ripreso esplicitamente dai provvedimenti autorizzativi del G.I.P., e i decreti finali del P.M. fanno diretto riferimento alle indagini in corso e all'autorizzazione del  G.I.P., sicchè è da escludere che il P.M. abbia omesso di valutare il requisito della eccezionale urgenza, peraltro da lui stesso evidenziato nelle richieste di autorizzazione.
              
Z.P. propone censure che esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall'art. 606 comma 1, c.p.p., profilandosi
come doglianze in punto di fatto non consentite ai sensi  dell'art. 606, comma 3, c.p.p., volte, come esse appaiono, a introdurre sui temi del riscontro alla chiamata in correità, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e della meritevolezza dell'attenuante ex art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990, una valutazione di merito da sovrapporre a quella compiuta dalla Corte di merito, che, apparendo sorretta da motivazione adeguata e persuasiva, immune da vizi  logici e giuridici, non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità.
Per tutti i predetti ricorrenti rileva inoltre il collegio che non è applicabile la regola stabilita dall'art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti, di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha in parte modificato l'art.73, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro riducendo ad anni sei il minimo edittale degli originari otto anni  previsti.
Ed invero la inammissibilità originaria del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e pertanto preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 25/2/04 Chiasserini; 22/11/00 De Luca; Cass. Sez. 4, 27/2/01 n. 8200).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
E' fondato, ma solo in parte, il ricorso del F.A. e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero non colgono nel segno i primi due motivi. 
L'iter argomentativo seguito dai giudici del merito per giungere all'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo è sorretto da motivazione adeguata e persuasiva, coerente con le risultanze acquisite, immune da evidenti illogicità ed in linea con gli approdi della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.
Per avvalorare il requisito dell'"affectio societatis" e escludere l'ipotesi del semplice concorso di persone nel reato, correttamente è stata valorizzata, alla stregua delle propalazioni di D., delle confessioni del D. e del F. e del contenuto delle intercettazioni: la molteplicità dei reati fine, la loro ripetitività nel tempo secondo schemi operativi, nei quali il contributo dei concorrenti non doveva essere ogni volta contrattato, ma costituiva una realtà acquisita e scontata, la  incondizionata disponibilità dei coimputati. 
Non ha mancato poi la Corte distrettuale di apprezzare, ai fini della prova dell'efficienza del sodalizio criminoso, la predisposizione dei mezzi economici (i numerosi assegni del F. monetizzati dal Pi.) necessari all'acquisto anche di notevoli quantitativi di droga, la stabilità dei rapporti con i fornitori, che consentivano approvvigionamenti di oltre  mezzo kg di cocaina la settimana (come aveva dichiarato D., lavorandola per gli albanesi), l'esistenza di basi logistiche (come  l'appartamento di San Zeno nella disponibilità del F.), ove la sostanza veniva esaminata, eventualmente tagliata e confezionata per lo spaccio, la suddivisione di ruoli (il D. incaricato della lavorazione, il D. deputato ad attivita' di bassa manovalanza e di autista del F., quest'ultimo in posizione di primo destinatario della droga in arrivo e di coordinatore delle  attività succedanee). 
Ha infine il giudice del gravame risposto anche alla doglianza circa l'estensione del vincolo, ricordando come solo relativamente al D., al D. e al F. fossero state raggiunte prove sufficienti, e come non si potesse escludere la partecipazione di terzi, non identificati.
Ha ragione invece il ricorrente quando contesta il difetto di motivazione a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di concorso in estorsione.
Ed invero fondano i giudici del merito la prova del reato sull'episodio dell'incendio dell'autovettura, rivelato dal D., dopo averne corretto la collocazione nel tempo (dopo la vendita della Chrysler e non prima), ritenendola sintomatica dei  metodi intimidatori praticati dagli albanesi nei confronti delle persone, che non pagavano, ma nessuna parola spendono sulla diversa contestazione al capo 34, che attribuisce al F. una diversa modalità della violenza o minaccia, consistita  nell'aver preso a mo' di ostaggio M.R., moglie del M.N., per costringere quest'ultimo a sottoscrivere il passaggio di  proprietà del menzionato veicolo.
E' evidente quindi l' "error in iudicando", commesso dal giudice a quo, che viola anche il principio di correlazione tra  accusa contestata e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p..
L'accoglimento del motivo di gravame assorbe la censura, altrettanto fondata, circa il contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla determinazione della pena da espiare.
Si impone pertanto l'annullamento sul punto della decisione impugnata e il rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo esame applicherà, in relazione all'aumento per la continuazione dei reati satelliti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la normativa più favorevole, di cui alla citata L.21 febbraio 2006, n. 49.
Resta infine da dire del ricorso di PI.GI., le cui censure non sembra colgano nel segno.
Ed invero il primo motivo concerne la violazione dell'art.268, comma 3, c.p.p., e la inutilizzabilità delle intercettazioni  in riferimento all'assenza di motivazione circa le ragioni dell'eccezionale urgenza, di cui si è già evidenziata la manifesta infondatezza, quando si è esaminato il ricorso di Z.V..
Quanto al secondo motivo, la motivazione a sostegno del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di acquisto dal F.  e detenzione a fini di spaccio di cocaina in tre occasioni dell'ordine di gr. 400, 500 e 600 per volta, benchè debole, resiste ugualmente alle censure di illogicità e di violazione della legge processuale in materia di valutazione della prova, giacchè se è vero che le propalazioni di D. non si riscontrano con quelle del F., che ha confermato uno solo dei tre episodi di cessione in favore del ricorrente,  riferiti dal D., tuttavia il giudice del gravame, oltre a valorizzare l'acquiescenza del F. alla condanna per tutti e tre gli episodi, ha correttamente apprezzato le dichiarazioni di  quest'ultimo nella parte in cui aveva confermato la circostanza che il D. aveva anche in altre occasioni venduto al Pi.
cocaina in quantitativi di gr. 400/500, e ciò conforta l'ipotesi accusatoria, risultante dalla contestazione, nella quale il F. compare come la persona che cedeva al Pi. lo stupefacente, avvalendosi anche della collaborazione del D. e del D..
Non ha mancato poi la Corte territoriale di evidenziare, a suffragio della credibilità del D., come l'imputazione scaturisse dalle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, trattandosi di fatti non altrimenti rilevati e rilevabili dagli inquirenti, e come anche il D., cui erano state attribuite due delle tre cessioni di cocaina in concorso con il D. e con il F. non avesse mai contestato i fatti.
Difetta poi di specificità l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata risposta alle doglianze difensive in ordine al delitto di riciclaggio contestato al capo n. 67, essendo la censura formulata in maniera stereotipata, senza alcun  collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono precisati i capi o i punti oggetto di doglianza.
La non manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso non preclude, diversamente da quanto avvenuto per gli  imputati, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l'applicazione della regola di cui all'art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all'entrata in vigore della norma più favorevole circa il trattamento sanzionatorio, introdotta con L. n. 48 del 2006, art.4 bis, con la conseguenza che la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo esame provveda ad applicare la sopravvenuta norma più favorevole.
                               P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.A., limitatamente alla condanna in ordine al reato di estorsione, contestato al capo 34, nonchè nei confronti di Pi.G., limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia ad altra  sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame sui punti suddetti; rigetta nel resto i ricorsi di F. e Pi..
Dichiara inammissibili i ricorsi di C.V., D.D., M.M., M.N., P.G., V.M., V.V.C.A., Z.A., Z.V., Z.P. e condanna in solido i ricorrenti ora indicati al pagamento delle spese processuali,  nonchè ciascuno di essi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006
 
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