Penale.it

Google  

Penale.it - Tribunale di Verona, Giudice monocratico penale, Sentenza 24 luglio 2006 n. 1339/06

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Tribunale di Verona, Giudice monocratico penale, Sentenza 24 luglio 2006 n. 1339/06
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

L'art. 73/1bis DPR 309/1990, nella forma novellata dalla l. 21 febbraio 2006, n.49 (cd. legge Fini), non modifica quell'orientamento secondo il quale il parametro quantitativo abbia comunque una valenza meramente indiziaria dell’uso non solo personale della sostanza stupefacente (trascrizione non ufficiale).

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
composizione monocratica penale

Il Giudice dott. Carlo Favaro all’udienza di data 24 luglio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
L.G., libero contumace

imputato
del reato p.e.p. dall’art. 73 DPR 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente pari a g. 3,33 g di tipo eroina e 0,28 g di cocaini, divisi 4 involucri in cellophane. Recidiva 99/1 c.p. In Verona, il 16 luglio 2006.

Con l’intervento del Pubblico ministero D.ssa Zanardi VPO e dei difensori di fiducia avv.to Nicola Canestrini del foro di Rovereto e Paolo Costantini del Foro di Verona.

Il Pubblico Ministero chiede: condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 4.000 di multa ;
Il difensore chiede: l’assoluzione ex art. 530 c.p.p.

MOTIVAZIONE

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, preliminarmente all’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, l’imputato chiedeva definirsi il processo con rito abbreviato condizionato all’audizione del fratello ed all’acquisizione di documenti attestanti lo stato di tossicodipendenza e la sussistenza di un programma terapeutico in atti nonché l’attività lavorativa svolta. Il Giudice ordinava procedersi con rito abbreviato. Il PM depositava il proprio fascicolo e le parti concludevano come da verbale d’udienza.

Dal verbale di arresto si evince che nella zona dell’Hotel Leon d’Oro, in città, nel furgone di proprietà dell’imputato in esito a perquisizione sono state rinvenute sostanze stupefacenti tipo eroina per grammi 3,33 e tipo cocaina per grammi 0,28 come confermato dal narcotest e dalla pesatura eseguita.

Ritenuto che anche nel sistema introdotto dalle recenti norme riformatrici il parametro quantitativo abbia comunque una valenza meramente indiziaria dell’uso non solo personale della sostanza stupefacente; rilevato che nel caso di specie i precedenti risultano ultradecennali; che non risultano previe segnalazioni in relazione ad eventuale attività di cessione a terzi; che pur in difetto di una consegna spontanea delle sostanze stupefacenti da parte dell’imputato, va evidenziata l’assenza anche nella perquisizione personale di ulteriori elementi tipici del confezionamento per la cessione a terzi; che è in atti la prova dell’attività lavorativa svolta dall’imputato; che tali circostanze depongono a favore dell’utilizzo personale come indicato dall’imputato, tossicodipendente sottoposto a programma terapeutico quantomeno dal 2001.

Per queste ragioni, atteso che gli elementi di prova acquisiti risultano insufficienti e contraddittori, l’imputato va assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530, 2 cpp

assolve

LG dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Manda al Prefetto per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 75 DPR 309/1990.
Revoca la misura dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Rovereto tutti i giorni alle ore 18.00.
Dispone la confisca della sostanza stupefacente in sequestro.

Verona 24 luglio 2006
Il Giudice
Carlo Favaro

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy