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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 17 maggio 2006 (dep. 28 giugno 2006), n. 21401/2006 (1148/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 17 maggio 2006 (dep. 28 giugno 2006), n. 21401/2006 (1148/2006)
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Quando i minori sono contesi da un paese all'altro: non c'è sequestro di persona se non c'è costrizione

                        REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno OLIVA - Presidente
Dott. Antonio S. AGRO' - Consigliere
Dott. Nicola MILO - Consigliere
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribnale di Udine, nel procedimento penale a carico di N.K., nato il ..., avverso l'ordinanza 12.01.2006 del Tribunale di Trieste;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. A. Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ...;
Il difensore Avv... non è comparso;  
  FATTO
Il tribunale di Trieste, con ordinanza 12.01.2006, decidendo in sede di appello ex art. 310 cpp, in riforma del contrario provvedimento adottato, il precedente 9 dicembre, dal Tribunale dibattimentale di Udine, revocava la misura cautelare della custodia in carcere alla quale era stato sottoposto N.K., imputato del delitto di sequestro di persona, e ne disponeva l'immediata liberazione.
Va chiarito che il N., il 14.09.2003, in occasione di un'incontro presso l'hotel Bristol di ... con la sua ex moglie, P.M.B. e con la figlia minore V., nata dalla loro unione e affidata alle cure della madre, era riuscito a sottrarre la bimba e a portarla con sè in ..., dove, dopo affannose ricerche, era stato rintracciato ed estradato in Italia, perchè raggiunto dalla citata misura custodiale.
Il N. era stato quindi tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Udine per rispondere - tra l'altro -  del delitto di sequestro di persona.
Il Giudice a quo riteneva che l'istruttoria dibattimentale sino a quel momento espletata aveva offerto elementi di maggiore chiarezza sulla vicenda e, in particolare, le testimonianze di L.R., dipendente dell'albergo, e del funzionario dell'Interpol, C.R., nonchè la documentazione prodotta in giudizio avevano consentito di stabilire che la bimba si era allontanata in piena tranquillità dall'albergo, seguendo - senza alcuna coartazione - la sorella maggiore, e che in... aveva regolarmente frequentato la scuola e condotto un sistema di vita assolutamente normale, senza alcuna limitazione della sua libertà personale, intesa come libertà di locomozione, di movimento e non come diritto di vivere in un certo ambiente, sicchè la condotta addebitata all'imputato andava ricondotta nel paradigma dell'art. 574 cp che non consente l'applicazione della misura coercitiva.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribnale di Udine, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione delle legge penale, nonchè il vizio di motivazione, sotto il profilo che non si era dato il giusto peso al fatto che la bimba era stata sottratta alla madre con inganno, era stata fatta sicuramente oggetto di pressioni psicologiche da parte del padre, era stata costretta a continui cambiamenti di abitazione e a usare false generalità, tanto che, una volta tornata a vivere con la madre, era apparsa completamente trasformata nel carattere e nei comportamenti; ha sottolineato, inoltre, il ricorrente che il Giudice a quo non aveva preso in considerazione quanto emerso dall'esame neuropsichiatrico al quale la bimba era stata sottoposta e che aveva evidenziato aspetti particolarmente allarmanti della vicenda: la piccola sarebbe stata costretta a subire insane esperienze sessuali col padre, indice ulteriore dello stato di soggezione fisica e psicologica al quale era stata ridotta.
La difesa dell'imputato ha prodotto memoria datata 12.05.2006 con la quale ha sollecitato il rigetto dle ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Il sindacato di questa Suprema Corte in tema di provvedimenti cautelari deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel senso che sussista la coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per il mantenimento del provvedimento cautelare, essendo limitati i vizi denunciabili in sede di legittimità, quanto alla motivazione, alla mancanza o alla illogicità manifesta di questa.
Ciò posto, osserva la Corte che il Tribunale distrettuale, facendo leva su una valutazione in fatto delle emergenze processuali sino ad ora acquisite, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che l'imputato, nel sottrarre la minore alla potestà della madre alla quale era affidata, abbia limitato la libertà  personale della medesima minore e ha ritenuto che abbia soltanto leso il diritto dell'altro genitore esercente la potestà e quello della stessa figlia di vivere nell'habitat naturale che le era stato assegnato,
Le modalità di sottrazione e di ritenzione della minore contro la volontà della madre, per come ricostruite, non consentono, allo stato, di ritenere configurabile il concorso tra delitto di sequestro di persona e quello di sottrazione di persona incapace, apparendo realisticamente apprezzabile soltanto quest'ultima ipotesi criminosa.
Il riferimento all'ipotesi di violenza sessuale di cui pure si sarebbe reso responsabile l'imputato e che è tutta da verificare, nulla ha a che vedere con il fatto oggetto di contestazione e non può suggestivamente influenzare la valutazione di questo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
  P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma.
Depositata in data 28.06.2006
 
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