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Una prima analisti sulle novità recate dal nuovo "Codice degli appalti" nei relativi profili penali
Dal 1° luglio 2006 è in vigore il nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100).
E’ il Testo unico, ormai denominato anche “Codice De Lise” [1], destinato a riordinare la complessa ed articolata congerie di normazioni succedutesi nel tempo nel comparto dei pubblici affidamenti. In particolare, risulta unificata non solo la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, ma anche quella inerente le concessioni [2]; il tutto, non solo nei settori ordinari ed in quelli cd. speciali, ma anche con riferimento a perimetri regolativi più delimitati (si pensi agli affidamenti dei beni culturali o della Difesa), senza escludersi la disciplina delle infrastrutture strategiche (già contenuta nella nota “Legge obiettivo”).
Il “Codice degli appalti” - per usare un altro dei più diffusi “appellativi” di questo nuovo corpus legislativo - presenta, tra le novità che lo caratterizzano, profili penali di non lieve interesse sui quali è doveroso soffermarsi. Infatti, sebbene questa non sia la sede per una trattazione di tutti i relativi istituti penalistici coinvolti dal nuovo regime normativo degli appalti pubblici – in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente spazi di approfondimento più estesi – risulta senz’altro doveroso ed utile appuntare lo sguardo su talune innovazioni recate dal Testo che riguardano molto da vicino la materia de quo, anche nei connessi aspetti processualistici, con particolare riferimento alle cause di esclusione dalle procedure di gara e, conseguentemente, dalla stipula dei contratti d’appalto [3].
E’, anzitutto, necessario evidenziare le novità di cui all’art. 38 del Codice, norma che concerne i “ requisiti di ordine generale” che i concorrenti devono possedere per la partecipazione agli appalti pubblici e, più in generale, per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture; requisiti, questi, che devono essere posseduti anche dai soggetti subappaltatori (materia, questa, già regolata dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i., recante il “ Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici” [4], disposizione ora abrogata).
In primo luogo, viene espressamente dedotta (comma 1, lett b) come causa ostativa alla partecipazione alle procedure di affidamento e/o alla stipula dei contratti d’appalto e dei relativi subappalti, unitamente alla già prevista pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [5], l’applicazione (comma 1, lettera b) “ di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.
Ovviamente, non si tratta di una novità, ma di un semplice intervento di “sistematizzazione” del Legislatore: una revisione organica che colloca, nella previsione generale regolatrice della partecipazione alle gare, la norma che fissa le cause di divieto, sospensione e decadenza anche con riferimento alla conclusione dei contratti ed dei subcontratti “di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera” (art. 10, commi 1 e 2, citato).
Non felicissima appare, tuttavia, la formulazione adottata, poiché viene letteralmente considerata causa impeditiva “la pendenza (…) di una delle cause ostative previste dall’art. 10 (…)”. Sebbene il termine usato sia corretto per la prima parte della norma (dove si parla, per l’appunto, di “procedimento di applicazione di misura di prevenzione pendente”: vale a dire, in corso), non altrettanto si può affermare per la seconda parte della predetta disposizione: difatti l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, tranne che per l’ipotesi anzidetta di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione in essere e non ancora conclusosi, regola o situazioni già concluse - quali: a) sussistenza di un provvedimento definitivo di applicazione delle misure; b) sentenza definitiva di condanna per uni dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero sentenza di primo grado di condanna confermata in appello - o situazioni in itinere per le quali ricorra, comunque, un provvedimento giudiziale (ossia quello del Tribunale che, in via provvisoria, disponga la sospensione dell’efficacia dei contratti e subcontratti surrichiamati).
Ciò posto, se dovessimo intendere la locuzione normativa nel senso di riferirsi alla “pendenza” di una delle circostanze definitive appena segnalate, la precisazione finirebbe per essere addirittura pleonastica, in quanto - come anticipato - lo stesso art. 10, al comma 5 bis, ultimo periodo, prevede come causa di sospensione dei “procedimenti amministrativi” relativi ai contratti (dunque, anche la procedura di affidamento) esattamente la pendenza del procedimento di prevenzione.
Imperfezioni lessicali a parte, a voler individuare forzatamente un momento di novità “sostanziale” nell’introduzione del riferimento all’art. 10 più volte citato accanto alla previsione dell’esclusione dalle gare per la pendenza del procedimento di applicazione delle misure de quo, potrebbe sostenersi che, in tal modo, il Legislatore ha inteso annoverare tra le cause di esclusione dalle gare e dalla stipula dei relativi contratti l’ipotesi della pendenza tout court del procedimento di prevenzione anche in difetto del provvedimento del Tribunale che ne dispone la sospensione (se non il divieto), previsto dal comma 5 bis dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
In altre parole, la previsione a sé stante della pendenza del procedimento di applicazione delle predette misure, distinta dal riferimento all’art. 10 (che altrimenti lo conterrebbe in sé nel relativo comma 5 bis) potrebbe indurre a ritenere che, in tal modo, si sarebbe voluto estendere l’effetto sospensivo al semplice caso in cui il procedimento di applicazione della misura sia in piedi anche nelle more od a prescindere dall’intervento del Tribunale.
Questa ci pare, tuttavia, una lettura azzardata e senz’altro da respingere, in quanto in contrasto con una norma (l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed, in particolare, con il relativo comma 5 bis) non solo non abrogata - e della quale, dunque, viene evidenziata l’attuale cogenza – ma, soprattutto, eccessivamente ed ingiustificatamente penalizzante nei confronti di chiunque si trovi coinvolto in un procedimento del genere senza che l’organo giudicante sia intervenuto in alcun modo (: come, appunto, prescrive la norma a garanzia del prevenuto). Del resto, la stessa previsione finale del comma 5 bis pone un esplicito limite “di chiusura” (posto nella locuzione: “e comunque (…)”) alla sospensione - per così dire, “cautelare” - del procedimento amministrativo: il termine di venti giorni dalla data di intervenuta comunicazione dell’amministrazione procedente (proprio al fine di evitare che eventuali ritardi da parte del Tribunale emittente possano paralizzare sine die la posizione sostanziale e processuale del sottoposto al procedimento).
In definitiva, dunque, anche con la nuova formulazione, non ci pare dubitabile che a precludere la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi contratti sia la pendenza di un procedimento di sospensione in cui si sia innestata la pronuncia giudiziale di emanazione, ricorrendone i relativi presupposti, dei divieti e delle sospensioni di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge n. 575/1965. D’altronde, la stessa relazione governativa di accompagnamento al Codice - così puntuale nell’illustrazione, articolo per articolo, delle innovazioni recate dal medesimo - nulla reca riguardo all’art. 38 in parola (riferendo, piuttosto, di una mera riproduzione “con adattamenti”del precedente art. 75 del d.P.R. n. 554/99 e s.m.i.) .
Una seconda - maggiormente significativa - segnalazione che occorre effettuare attiene all’ipotesi del comma 1, lett. c), dell’art. 38: disposizione, questa, che annovera, unitamente alla sentenza di condanna passata in giudicato ed a quella di applicazione della pena su richiesta, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
L’estensione si giustifica, evidentemente, con la scelta del Legislatore di permettere alle stazioni appaltanti di valutare l’incidenza sulla moralità professionale dei concorrenti/esecutori di appalti pubblici anche di reati caratterizzati da limiti edittali assai ridotti (ovvero commessi da soggetti per i quali i criteri dell’art. 133 c.p. conducono a trattamenti sanzionatori lievi e per i quali non è prevista l’applicazione della sanzione detentiva).
In ciò il Legislatore ha recepito i più recenti indirizzi giurisprudenziali in proposito: sebbene, infatti, finora il decreto penale di condanna non fosse una fattispecie espressamente codificata, era già riconosciuta dalla giurisprudenza come legittima causa di esclusione dalle gare. In particolare, soprattutto la giurisprudenza amministrativa di primo grado condivideva un’interpretazione estensiva della norma, per due ragioni fondamentali: in primo luogo, perché il decreto penale di condanna è una decisione motivata che, seppur non equiparabile, è pienamente assimilabile ad una sentenza di condanna; in secondo luogo, in quanto, se si optasse per una interpretazione restrittiva, l’incisività delle cause di esclusione, risulterebbe notevolmente diminuita in considerazione dell’aumento dei reati punibili con la sola pena pecuniaria e delle fattispecie in cui è ammissibile il ricorso al decreto penale [6].
In considerazione di tale innovazione, sebbene non espressamente (ed inspiegabilmente) previsto, tra le norme da far salve “in ogni caso” - ai sensi dell’ultima parte della lettera c) dell’art. 38 - deve intendersi incluso, accanto all’art. 175 c.p. (in materia di riabilitazione) ed all’art. 445, comma 2 del codice di rito (: l’estinzione di diritto del reato e di ogni altro effetto penale al decorso “fruttuoso” di 5 o di 2 anni in caso, rispettivamente, di affermazione di responsabilità concernente un delitto od una contravvenzione), anche l’omologa di cui all’art. 460, comma 5 del codice penale: fattispecie, questa, che prevede l’estinzione del reato nei casi in cui si sia in presenza di un decreto penale.
L’esplicita indicazione del decreto penale divenuto irrevocabile come causa di esclusione avrà, peraltro, conseguenze inevitabili sulla determinazione di quali siano le fattispecie di illecito preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento (e della conseguente stipula dei contratti), aspetto costituente un’ulteriore novità da segnalare e di cui ci occupiamo in appresso.
In ordine alla natura dei cd. reati ostativi, deve, anzitutto, trattarsi di “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”; tale formulazione è, per un verso, più ampia e, per altro, maggiormente restrittiva, di quella previgente (“reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale”, ex art. 75, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 554/99 e s.m.i.). Più ampia, perché abbraccia illeciti in grado di ledere gli interessi non solo dello Stato italiano ma della Comunità europea (si pensi alle fattispecie che puniscono l’indebita percezione di contributi comunitari); più circoscritta e precisa - e, dunque, più ristretta - in quanto: a) deve trattarsi, al contempo, sia di reati “gravi” che “in danno dello Stato o della Comunità”; b) devono incidere sulla “moralità professionale”.
Partiamo dal secondo aspetto, meno rilevante. Scompare la più atecnica e scarsamente decifrabile in termini obiettivi, locuzione del passato basata sull’” affidabilità morale e professionale” del concorrente. Se già in precedenza l’”affidabilità” (professionale) poteva senz’altro equivalere alla “moralità” (professionale) [7], ciò che causava non pochi problemi interpretativi, e poteva autorizzare ampliamenti incontrollabili delle fattispecie preclusive, era l’“affidabilità morale”.
La norma riprende, quindi, quanto disposto dalla normazione interna previgente all’art. 75 per quanto riguarda i lavori (infatti, l’art. 18, comma 1 del d.lgs. 406/91 parlava semplicemente di “moralità professionale”) e da quella comunitaria (che utilizza, da sempre, la predetta locuzione: cfr. art. 24, lett c), della dir. n. 93/37/CE ed, ora, art. 45, comma 2, lett. c), della dir. n. 18/04/CE). Nei servizi e nelle forniture, invece, il parametro comunitario, ossia il riferimento alla “moralità professionale”, era già presente nelle normative nazionali attuative delle direttive comunitarie (rispettivamente, d.lgs. n. 157/95 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. b); art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 358/92 e s.m.i.). Parimenti e da ultimo, per i settori cd. speciali, il mero rinvio operato alle rispettive normative di comparto operava un richiamo, anche in tal caso, alla “moralità professionale”: art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 158/95 e s.m.i..
In ordine al concetto in esame, la giurisprudenza amministrativa è pacificamente attestata a ritenere che la violazione del principio di moralità professionale “non si esaurisce nella semplice inosservanza delle regole di diligenza tecnica, ma presuppone la realizzazione di un reato pienamente idoneo a manifestare una più radicale e sicura contraddizione con i principi deontologici della professione (…).” (Cons. Stato, 25 novembre 2002, n. 6482, in “Il Consiglio di Stato”, 2002, II, 2552; id. 1 marzo 2003, n. 1145, in “www.lexitalia.it”; TAR Calabria, 19 giugno 2006, n. 664, ivi).
Ciò posto, è senza dubbio il primo aspetto del predetto art. 38, comma 1, lett. c), ad interessare maggiormente. Anzitutto, la “gravità” del reato: tale qualificazione è una novità sia rispetto al passato - lo stesso art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 406/91, infatti, introduceva tale concetto, sebbene lo riferisse al grado di incidenza del reato commesso sulla moralità professionale del concorrente: “-(…) reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale (…)” - sia rispetto alla stessa direttiva n. 18/04/CE che si riferisce al reato “tout court” (art. 45 citato).
Ci si chiede come tale previsione, unitamente a quella volta a circoscrivere i reati impeditivi ai soli commessi in danno dello Stato o della Comunità europea, potrà incidere sui criteri classificatori fin qui seguiti.
In particolare, ci pare che dovrà parzialmente rivedersi il parametro utilizzato dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (det. n. 16/23 del 5 dicembre 2001) che - seppure con riferimento al comparto dei (soli) lavori pubblici - aveva ritenuto di identificare un parametro-base costituito da almeno quattro tipologie di fattispecie (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio, cui si riconducono, del resto, le varie fattispecie cui il codice penale ricollega l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater) ed una clausola “aperta” ad una valutazione - operata, caso per caso, dalla stazione appaltante - circa la potenzialità lesiva dell’affidabilità del concorrente insita nella violazione di altre norme penali [8] .
L’attuale previsione del “danno allo Stato od alla Comunità” erode larga parte dei reati contro il patrimonio ed, inoltre, almeno due degli “elementi sintomatici” all’uopo indicati dall’Authority (il tempo trascorso dalla condanna e le eventuali recidive dell’interessato) dovranno divenire inevitabilmente recessivi o, comunque, complementari e sub-valenti, attenendo più alla condotta specifica del reo che all’oggettivo disvalore dell’illecito, ora inteso, per l’appunto, quale fondamentale parametro di valutazione dell’incidenza del reato sul rapporto fiduciario con la P.A.. In tale direzione, invece, l’elemento psicologico resterà fondamentale in quanto (unitamente alle modalità della condotta ed alla gravità del danno) costituisce sempre il parametro legale per la valutazione della gravità del reato ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p. (laddove i precedenti reati e la condotta antecedente al reato in questione fondano, tra gli altri, la valutazione della “capacità a delinquere” del reo: art. 133, secondo comma).
In tale direzione, andranno, invece, largamente confermati i parametri indicati dalla giurisprudenza amministrativa nel corso del tempo: la circostanza che l’Amministrazione deve valutare caso per caso (ed adeguatamente motivare!) se ed in che termini la fattispecie di reato rilevata incida sul vincolo fiduciario da instaurarsi con la stessa, non cristallizzandosi su criteri astratti ed automatici di meccanica sussunzione del tipo di reato alla tipologia dell’affidamento (es. violazione della normativa ambientale per un appalto di smaltimento rifiuti), ma accertando le “peculiarità del caso concreto riferite tanto alle caratteristiche dell’appalto, quanto al tipo di condanna ed alle concrete modalità di commissione del reato” (tra le varie, TAR Basilicata, 1 dicembre 2004, n. 806, in www.lexitalia.it). In particolare, quest’ultimo parametro rileva in modo decisivo in quanto, come appena detto, criterio regolativo della valutazione di gravità del reato (art. 133 c.p., citato) senz’altro tale da orientare la determinazione della rilevanza del reato riscontrato e la sua specifica virulenza in ordine al vincolo fiduciario da instaurarsi, attraverso la stipula del contratto, con l’Amministrazione interessata.
Quanto, invece, al “tipo di condanna” occorre intendersi: se, come ha osservato il Supremo consesso amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2003, 1145, citata) con ciò debba farsi riferimento all’eventuale natura contravvenzionale ed all’irrogazione di pene soltanto pecuniarie, tale criterio “entrerà in crisi” con la surricordata espressa ricomprensione tra le cause di esclusione della condanna con decreto penale divenuto irrevocabile, visto che “fisiologicamente” tale istituto si ricollega proprio a quei casi in cui si ritiene di dover applicare soltanto la pena pecuniaria (e statisticamente trova applicazione proprio a fattispecie di natura contravvenzionale).
Altra novità del nuovo codice è l’esplicita individuazione di fattispecie al verificarsi delle quali l’esclusione dalla gara è “ comunque” attuata, vale a dire al ricorrere delle quali la stazione appaltante non potrà far altro che escludere il concorrente/esecutore dell’appalto, senza alcun margine di discrezionalità al riguardo: si tratta dei reati di “ partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti negli atti comunitari indicati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18” [9].
Chiude il quadro delle innovazioni che attengono all’individuazione delle cause di esclusione, ai fini che qui interessano, la previsione della “la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231” che viene introdotta quale causa di esclusione accanto all’ipotesi, già prevista nel d.P.R. n. 554/99, in cui il concorrente abbia riportato “altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.” (comma 1, lettera m). Si tratta, come noto, della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione posta dalla normativa in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Meritano, infine, particolari riflessioni alcuni aspetti procedurali inerenti la comprova, in sede di gara, dell’insussistenza delle condizioni ostative.
Sovente accade che i concorrenti alle procedure di affidamento dichiarino in sede di autocertificazione che non constano loro condanne risultanti dal casellario giudiziale, in tal modo ritenendo di assolvere compiutamente all’onere di dichiarazione di tale insussistenza. Tuttavia, così facendo, inevitabilmente “sfuggono” dal perimetro ricognitivo della dichiarazione sostitutiva le eventuali condanne per le quali sia stata concessa la non menzione ai sensi dell’art. 175 c.p., perché oggetto della certificazione é soltanto ciò che emerge dal certificato del casellario spedito su richiesta dei privati (non riportante le iscrizioni indicate all’art. 25, tra cui le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione) e non da quello completo di ogni iscrizione, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 313/2002. In altre parole, ci si limitava - in ossequio ad un’interpretazione formalistica e riduttiva del concetto di “sostituzione” rispetto alla produzione dei certificati - semplicemente a dichiarare ciò che emergeva letteralmente dal proprio certificato e non anche a riportare tutte le annotazioni del proprio “curriculum giudiziario”; ciò, con la conseguente esposizione dell’amministrazione a verifiche precluse dalla prevista (ex art. 28 del richiamato d.P.R. n. 313/02) non accessibilità ai certificati completi di ogni iscrizione, comprese cioè le condanne non menzionate.
Da qui, ora, l’opportuna precisazione per la quale il concorrente, nel predisporre la dichiarazione sostitutiva, dovrà anche indicare “le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione” (comma 2). A ciò si aggiunge poi la previsione che consente alla stazione appaltante di accedere, in sede di verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni, al competente ufficio del casellario per l’acquisizione dei certificati “completi” di cui al predetto art. 21 (ovvero alle semplici visure ex art. 33).
La precisazione “ in sede di verifica” ha il compito di segnalare l’esclusione della possibilità di richiedere già in fase di gara documentazione ulteriore rispetto alla sola autocertificazione ed in particolare i casellari giudiziali. Altrove è, del resto, stabilito (art. 74, comma 6) che le stazioni appaltanti non possano richiedere documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive “ salvo i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità delle dichiarazioni”. Da qui dunque l’illegittimità di una previsione della lex specialis della gara di imporre ai concorrenti la presentazione dei certificati [10]
Singolarmente, nonostante l’espressa previsione surricordata in materia di sanzioni per responsabilità da illecito amministrativo, tra i certificati accessibili alla stazione appaltante non sono stati ricompresi il “certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” previsti agli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 313/02. Il predetto testo normativo, parimenti per tali certificati, dispone l’accessibilità alle amministrazioni pubbliche ed ai pubblici servizi dei certificati non completi di tutte le iscrizioni riferite ad un determinato ente, con esclusione cioè (ex art. 31, comma 2) dei provvedimenti di applicazione delle sanzione di richiesta e della sanzione pecuniaria ad esito del procedimento per decreto.
Quanto al contenuto dell’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause interdittive, vanno segnalate, per completezza, due recentissime pronunce della giurisprudenza amministrativa: una prima (5 aprile 2006, n. 1770) del Consiglio di Stato secondo cui ove il bando di gara (anziché prevedere che i concorrenti presentino singole dichiarazioni per ciascuna delle cause di esclusione) disponga la presentazione di un’unica dichiarazione di inesistenza delle menzionate (sia con riferimento all’impresa che, per alcuni profili, alle singole persone fisiche, quali amministratori e direttori tecnici) detta dichiarazione può essere legittimamente resa dal legale rappresentante del concorrente, che dichiarerà - sotto la propria responsabilità - l’insussistenza di tutte le cause di esclusione, ivi comprese di quelle relative agli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed ai direttori tecnici; una seconda (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 8 maggio 2006, n. 180) che rimarca l’irrilevanza della circostanza che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico sia avvenuta per fatti antecedenti la data di assunzione dell’incarico ovvero non correlati ad un eventuale interesse o vantaggio dell’impresa (cosi accedendo a quanto già segnalato dall’Autorità per la Vigilanza, con la determinazione n. 13, del 15 luglio 2003).
Aldo Areddu - (Studio legale Areddu Bonaccio Pannuti - socio Camera penale di Roma)
Maura Mancini - (Orrick, Herrington Sutcliffe)
(Cultori di “legislazione di opere pubbliche”, Università “La sapienza” di Roma – Prof. C. Guccione)
luglio 2006
(riproduzione riservata)
[1] Dal nome del presidente della Commissione che lo ha varato: S.E. Dott. Pasquale De Lise, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
[2] In particolare di lavori, in quanto quella di servizi viene semplicemente normata ex art. 30, ma non regolata puntualmente.
[3] Per una trattazione più generale sulle cause di esclusione dalle gare e sulle più ampie modifiche, non limitate cioè al solo profilo penale, apportate in proposito dal nuovo codice ci permettiamo rinviare a: M. Mancini, “ Le cause di esclusione dalle gare”, “Le strade”, nn. 7-8/2006.
[4] Nel testo come modificato dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. 412/2000. L’art. 75 del Regolamento generale è stato espressamente abrogato dall’art. 256, comma 1 del Codice.
[5] Si tratta, nel testo modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 e successivamente dalla l. 24 luglio 1993, n. 256, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, del divieto di soggiorno in uno o più comuni ovvero dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
[6] In tal senso: TAR Sicilia-Palermo, sez . II, sentenza 23 maggio 2005, n. 846; TAR Liguria, sez. II, sentenza 15 aprile 2002, n. 432.
[7] Sul punto cfr. L. Bellagamba, “ La gara di appalto di lavori”, Milano, 2003, 135.
[8] Un riferimento esplicito a queste quattro categorie di reati è recato anche dalla circolare dell’allora Ministero dei lavori pubblici, 182/400/93 del 1° marzo 2000, che egualmente pare ispirarsi a quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lett. q) del d.P.R. 34/200 in relazione ai dati da trasmettersi al Casellario informatico di tutte le imprese qualificate dalle SOA ed istituito presso l’Osservatorio per i lavori pubblici.
[9] Tale disposizione recita: “ È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio; b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; c) frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”.
[10] Sebbene, di recente, il Consiglio di Stato abbia affermato la piena legittimità della scelta della stazione appaltante di richiedere ai partecipanti anche il certificato dei carichi pendenti (sez. V, 15 marzo 2006, n. 1387).
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