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Ricettazione e opere dell'ingegno: un nuovo orientamento della Suprema Corte
ANNO/NUMERO 200503995 SEZ. 2 SENT. 18/01/2005 DEP. 03/02/2005 PRES. Sirena Pa
Udienza pubblica 18/01/2005 SENTENZA N. 43 REGISTRO GENERALE N. 27817/2002
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere Dott. PODO Carla - Consigliere Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: M. N.; avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, sezione 3^ penale, in data 28 dicembre 2001. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14 novembre 2000, il Tribunale di Genova dichiarò M. N. responsabile dei reati di cui al capoverso dell'articolo 648 C.P. e di cui all'articolo 171 ter della legge numero 633 del 1941, unificati dal vincolo della continuazione, e - con la concessione delle attenuanti generiche - lo condannò alla pena di 15 giorni di reclusione e di lire 200.000 di multa, revocando al contempo la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con sentenza 24 gennaio 1996 della Corte di appello di Genova, divenuta irrevocabile il 19 settembre dello stesso anno. Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2001, respinse il gravame. Ricorrono per Cassazione il difensore dell'imputato, e personalmente M. N.. Il primo deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 548 (648, n.d.r.) C.P. e 171 ter della legge 23 aprile 1941, numero 633. Secondo il ricorrente i giudici del merito avrebbero errato a condannare l'imputato per entrambi i reati a lui contestati, dovendo invece trovare applicazione nella fattispecie solo il reato di cui all'articolo 171 ter citato, che sarebbe una norma speciale rispetto a quella che punisce la ricettazione. La censura è fondata per le ragioni che saranno appresso chiarite. Per una migliore comprensione delle stesse è necessario però prendere in esame anzitutto la tormentata evoluzione della normativa concernente la protezione del diritto di autore con riferimento, in particolare, al problema della detenzione per la vendita di musicassette prive del contrassegno della SIAE; e ciò in quanto, i reati attribuiti al M. furono commessi il 4 maggio 2000, quando era ancora in vigore l'articolo 171 ter della legge numero 633 del 1941, nella versione introdotta dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, numero 685. La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000, chiunque "vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)". Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in un primo momento affermato che la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui all'articolo 171 ter, proprio perché la norma in questione affermava che era punibile solo il comportamento di che "vende o noleggia"; ma successivamente la giurisprudenza era mutata, giungendo alla conclusione - condivisa da questo Collegio - che "in materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'articolo 171 ter, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formulàvende o noleggià deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno". (Cass. pen., sez. 3^, 19 ottobre 2001, Peloso B., RV 220333; conforme: RV 212548). Successivamente, l'articolo 173 ter ha però subito una modifica rilevante: e infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge 18 agosto 2000, numero 248, ne ha sostituito il testo, il quale - per la parte che interessa il presente procedimento - così stabilisce: "è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro ...... detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo ...... videocassette, musicassette ......" privi del contrassegno della S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato. La nuova normativa si è dunque adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendo espressamente anche la condotta di detenzione per la vendita delle musicassette, in una prospettiva volta a rendere più efficace l'accertamento e la repressione del fenomeno della illecita riproduzioni di opere dell'ingegno. Poiché anche la sanzione è stata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2 del codice penale, deve trovare applicazione la vecchia normativa, più favorevole all'imputato. Quanto sopra premesso,va poi evidenziato che nel vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte era concorde nell'affermare che "non ricorre alcun rapporto di specialità tra il reato previsto dall'articolo 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e quello dell'articolo 648 C.P.; l'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non è, infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti conoscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologicamente distinte dalla prima; ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della loro contraffazione" (Cass. pen., sez. 2^, 19 aprile 1991, PG in proc. Enardu, RV 188777). Del resto il problema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello del concorso tra il delitto di ricettazione e il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, ASN 200123427). Sennonché, il legislatore, dopo avere meglio precisato - con l'articolo 14 della menzionata legge numero 248 del 2000 - le varie fattispecie punite dall'articolo 173 ter, citato, e dopo averne inasprito le pene, ha voluto escludere il concorso tra tale reato e quello di ricettazione, probabilmente al fine di evitare che qualsiasi acquirente di una musicassetta contraffatta potesse essere chiamato a rispondere di tale gravissimo delitto. Perciò ha stabilito - all'articolo 16 della legge numero 248 del 2000 - che chiunque ...... "acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale". Ora, appare di tutta evidenza dalla lettura della norma suddetta che la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E. è stata depenalizzata, e che il comportamento dell'acquirente, in una ipotesi siffatta, integra un semplice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati su indicati. E altrettanto evidente appare che la disposizione di legge in questione si pone come speciale rispetto a quella della ricettazione, giacché presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di quest'ultima, oltre a quelli caratteristici della specializzazione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dall'agente. Da ciò deriva, avuto riguardo al principio di specialità stabilito dall'articolo 9 della legge numero 689 del 1981, che l'applicabilità della sanzione amministrativa esclude che la medesima condotta possa essere punita a titolo di ricettazione. Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione attribuito all'imputato perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Genova perché - alla stregua della meno grave fattispecie attribuita all'imputato - possa essere rivista la sanzione a lui irrogata, e in particolare perché possa venire considerata la possibilità di applicazione della disciplina prevista dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 numero 689, possibilità che resta ovviamente affidata alla discrezionalità dei giudici del rinvio. Prima di concludere l'esame del presente motivo di ricorso, si deve però segnalare che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il divieto di reformatio in peius impedisce che sia irrogata una pena superiore a quella stabilita dal Tribunale di Genova; e ciò pur se quest'ultimo, applicando all'imputato per i due delitti attribuitigli la pena di quindici giorni di reclusione e di lire 200.000 di multa, ha commesso un errore di diritto: i giudici del detto tribunale, infatti, non hanno tenuto conto del principio secondo cui in caso di pluralità di reati in ordine ai quali può trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati (nella specie mesi tre di reclusione e lire 500.000 di multa) (cfr.: Cass. pen., sez. 5^, 15 ottobre 1997, PM in proc. Pellegrino, RV 209663). M. N. deduce personalmente, con unico motivo di gravame, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., per erronea applicazione dell'articolo 168 C.P. relativamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente assume che i giudici del merito non avrebbero potuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, a lui concesso dal Pretore di Genova con sentenza del 13 febbraio 1995, perché tra tale data e quella di commissione del reato per cui è processo, e cioè il 4 maggio 2000, sarebbero trascorsi più di cinque anni. La censura è infondata. E' infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'articolo 168 C.P. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio, ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa (cfr. da ultimo: Cass. pen., sez. 4^ 25 novembre 1998, Spina, RV 213229). Ciò posto, si osserva che la sentenza del pretore con cui venne concessa al M. la sospensione condizionale della pena è divenuta irrevocabile il giorno 19 settembre 1996; pertanto è da tale data che vanno calcolati i cinque anni necessari per l'estinzione di quel reato, e non da quella in cui venne pronunciata la sentenza di primo grado; quindi il 4 maggio 2000, il detto periodo di tempo non era ancora trascorso, e il beneficio in precedenza concesso al ricorrente andava revocato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la determinazione della pena per il reato residuo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005
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