Penale.it

Google  

Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 16 maggio 2006 (dep. 30 maggio 2006), n. 19127/2006 (1776/2006)

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 16 maggio 2006 (dep. 30 maggio 2006), n. 19127/2006 (1776/2006)
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Restituzione in termini: più difficile se si è nominato un difensore di fiducia presso cui si è eletto anche domicilio

REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE PRIMAPENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da G.M.M., nato il ..., avverso l'ordinanza del 25/10/2005 della Corte d'Appello di Firenze;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piraccini Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. De Sandro chiedeva il rigetto del ricorso    
  FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Firenze, quale giudice di esecuzione, respingeva le istanze avanzate da G.M.M. volte ad ottenere la restituzione in termini per impugnare tre sentenze pronunciate in contumacia ed in subordine volte ad ottenere la continuazione tra le stesse.
In relazione alla prima istanza rilevava che in due procedimenti il condannato aveva fornito false generalità ed era stato assistito dal difensore di fiducia, mentre per il terzo era stato giudicato in stato di latitanza e quindi tali comportamenti erano espressione della volontà di impedire che l'autorità giudiziaria potesse rintracciarlo e comunque sintomo di una volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione, sia perchè non aveva volontariamente tenuto contatti col proprio difensore sia perchè si era dato alla latitanza.
In relazione alla richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, rilevava la Corte che le due sentenze avevano ad oggetto il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90 ma i fatti erano stati commessi a distanza di tre anni l'uno dall'altro ed inoltre in un caso vi era stata anche la condanna per il delitto di ricettazione, pertanto sia la disomogeneità dei reati sia la lunga distanza temporale non consentivano di ritenere la continuazione.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo:
- Violazione di legge in relazione alla nuova formulazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. che imponeva al giudice di disporre la rimessione in termini per impugnare a meno che non emergesse che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e aveva volontariamente rinunciato a comparire, imponendo al giudice di compiere tutti gli accertamenti necessari che nel caso di specie non erano stati compiuti, essendosi il giudice affidato a delle presunzioni in relazione al rapporto col difensore di fiducia, il quale tra l'altro aveva rinunciato al mandato, e in relazione allo stato di latitanza;
- Difetto di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della continuazione in quanto il lasso di tempo intercorso tra i reati non era da solo sufficiente ad escludere l'identità del disegno criminoso e i reati erano assolutamente omogenei, trattandosi di spaccio di stupefacenti.
Con memoria successiva ribadiva che il ricorso da aprte dei giudici alle presunzioni per rigettare la richiesta di restituzione in termini non era più ammissibile e che comunque la restituzione era doverosa anche nel caso in cui fosse dubbia la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente a parte del primo motivo.
La richiesta di rimessione in termini per impugnare le sentenze contumaciali non può essere accolta in relazione alle prime due condanne nelle quali l'imputato, oltre a fornire false generalità per evitare di essere rintracciato, aveva dichiarato di essere senza fissa dimora ed aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, dimostrando di essere pienamente a conoscenza del procedimento.
Infatti la legge 22 aprile 2005 n.60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini, ha introdotto anche l'art. 157 comma 8bis che equipara la notifica all'imputato personalmente alla notifica al difensore di fiducia ritenendo che è obbligo del difensore comunicare la notifica al proprio assistito ed è obbligo dell'imputato tenere i contatti col proprio difensore (vedasi in merito Sez. I 06 aprile 2006, n. 16002, ric. Latovic, dep. 10/05/2006).
Da ciò se ne deduce che una volta acquisita la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento ed una volta che l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l'obbligo di tenere i contatti con costui che lo rappresenta ad ogni effetto, tanto che l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione.
Diversamente deve essere valutata la richiesta di rimessione in termini relativa alla terza sentenza nella quale l'imputato risultava latitante e la notifica della sentenza era stata fatta al difensore d'ufficio, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di valutare se è possibile ritenere, sulla base delgi atti e  compiendo ogni utile accertamento, l'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento e la volontà di non partecipare al processo o di presentare impugnazione.
Deve poi essere rigettato il motivo di ricorso relativo all'omesso riconoscimento della continuazione tra le prime due sentenze in quanto la motivazione appare congrua in relazione sia alla distanza temporale tra le date di commissione dei reati, sia in relazione alla disomogeneità dei reati contestati.
   P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine di cui alla sentenza 17/01/2002 del Tribunale di Firenze e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2006
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy