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Nientre arresto per il clandestino recidivo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere Dott. GIRONI Emilio - Consigliere Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere Dott. CASSANO Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto da M.I. nato il ..., avverso l'ordinanza del 21/02/2006 del Tribunale della libertà di Bologna; Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE; Sentite le conclusioni del P.M. Dott. FAVALLI M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 310 c.p.p., con l'ordinanza in epigrafe confermava quella dello stesso Tribunale che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata nell'interesse di M.I., tratta in arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e condannata per tale reato alla pena di mesi 8 di reclusione.
Osservava il Tribunale della libertà che detta imputata aveva gia' riportato due precedenti condanne per reato specifico e, quindi, la misura richiesta appariva inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto anche della situazione di clandestinita' e della mancanza di dimora e lavoro stabili della stessa.
2. Deduce la ricorrente violazione di legge in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la misura domiciliare incompatibile con il reato commesso in quanto l'unica preclusione alla concessione degli arresti domiciliari e' quella prevista dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, secondo cui "non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si proceda" e, comunque, dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari come se fosse in stato di custodia cautelare (art.284 c.p.p., comma 5), anche con riguardo alle funzioni cautelari della misura.
3. Tanto premesso, ritiene la Corte che, pur non potendosi condividere le considerazioni svolte nell'interesse della ricorrente, nondimeno l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio ed insieme ad essa anche l'ordinanza applicativa della custodia cautelare.
Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che l'interessata aveva riportato altre due condanne per reato specifico e cioe' per non aver ottemperato a precedenti ordini di espulsione.
Tale situazione appare regolata dall'ultima parte del citato art. 14, comma 5 ter, quanto all'ipotesi in cui lo straniero abbia gia' riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, secondo cui "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Detta disposizione esprime, dunque, l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero, gia' condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera e, qualora cio' non sia immediatamente possibile, puo' soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sulla identita' e nazionalita' del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del provvedimento (v. Cass. 1^ 12/01/2006, P.G. in proc. Drar Abdellah ed altri; Cass. Sez. 1^ 14/11/2005, P.G. in proc. Barbaros; Cass. Sez. 14/11/2005, P.G. in proc. Shumska).
P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicative della custodia cautelare del 17/01/2006 emessa nei confronti di M.I. della quale dispone la liberazione se non detenuta per altra causa.
Cosi' deciso in Roma, il 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006
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