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Art. 175 cpp: la richiesta di restituzione nel termine va accolta anche quando sia incerta la prova circa l'effettiva conoscenza del procedimento in capo all'imputato.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull'istanza ex art. 175 cpp presentata da P.G., nato il ..., di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 19/11/2003 della Corte d'Appello di Roma; sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr.Calabrese Renato Luigi; lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Angelo Di Popolo che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza; - Considerato che la richiesta in esame è stata depositata il 23 maggio 2005 e, dunque, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla entrata invigore delle legge 22 aprile 2005, n.60; - Rilevato che sussistono i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 175 cpp, come sostituito dall'art. 1 lett. b) della citata legge: invero, non risulta dagli atti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o della sentenza contumaciale indicata in epigrafe e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione; ed è il caso di sottolineare che, in base alle modifiche apportate all'art. 175 del codice di rito, non tocca più all'imputato, come nel passato, fornire la prova negativa della conoscernza effettiva della sentenza pronunicata in "absentia", avendo il legislatore previsto che, ora, deve essere il giudice richiesto del rimedio straordinario a procurare quella positiva; con il conseguente rilievo che la concessione del nuovo termine si impone anche nel caso in cui detta prova non sia pienamente raggiunta; - Ritenuto pertanto che la richiesta di restituzione nel termine deve essere accolta, la qual cosa comporta, ai sensi del settimo comma dell'art. 175 cpp, la scarcerazione del richiedente, se non detenuto per altra causa;
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 19 novembre 2003. Ordina la scarcerazione di P.G. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge al Procuratore Generale in sede.
Cosi' deciso in Roma il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2006.
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