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La sospensione delle chiamate alle armi per il compimento del servizio di leva a decorrere dal 1.1.05, disposta dalla legge 23.8.04 n.226, non comporta l’abrogazione del reato di mancanza alla chiamata di cui all’art. 151 c.1° CPMP in ordine ai fatti commessi allorquando vigeva il servizio militare obbligatorio.
ORDINANZA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
Il Tribunale Militare di Cagliari composto dai signori:
Dr. Alberto LAZZARDI Presidente Dott.ssa Maria Stefania PALMAS Giudice Magg. E.I. Domenico TORTORA Giudice Militare
riunito in Camera di Consiglio in data 20 dicembre 2005 ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A
nel procedimento di esecuzione relativo alla richiesta di revoca della sentenza per abolizione del reato da parte di XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX (Cagliari) il XXXXXXX, attualmente detenuto presso il carcere militare di S. Maria Capua Vetere
O S S E R V A
Il Tribunale Militare di Cagliari, con sentenza n. 66/00 in data 16.5.00, divenuta esecutiva l’ 8.3.01, condannava il sunnominato XXXXXXXXXXXX alla pena di mesi dieci di reclusione militare per il reato di “mancanza alla chiamata” (art. 151 c.1° CPMP), perché, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si era presentato, senza giusto motivo, al Reparto di destinazione nei cinque giorni successivi alla data prefissa del 17.9.1997, perdurando ancora nell’assenza arbitraria all’atto della pronuncia della suddetta sentenza. Il medesimo si trova attualmente ristretto nel carcere militare di S.Maria Capua Vetere a seguito di ordine di carcerazione emesso dal P.M. Con istanza depositata in cancelleria il 7.12.05, l’avv. XXXXXXX, in qualità di difensore di fiducia dello XXXXXXXXX, ha chiesto a questo Tribunale Militare di emettere, ai sensi dell’art. 673 CPP, ordinanza di revoca della sentenza per abolizione del reato di mancanza alla chiamata e di disporre conseguentemente l’immediata scarcerazione del condannato. All’odierna udienza camerale, svoltasi in assenza dell’interessato, la Difesa ha insistito per l’accoglimento della richiesta, sostenendo che, a seguito dell’abolizione del servizio militare di leva, il reato di cui all’art. 151 c.1° CPMP debba ritenersi implicitamente abrogato. Il P.M. si è associato ed ha prodotto copia del foglio di congedo illimitato rilasciato allo XXXXXX in data 24.5.04 dal Distretto Militare di Cagliari a seguito di dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell’art. 7 c.1° lett. b) D. Lg. 504/97, per la nascita di un figlio. Il Collegio osserva innanzitutto che in questa sede non possono in alcun modo essere riesaminati i fatti che hanno condotto alla condanna dello XXXXXX perché, come osservato dalla concorde giurisprudenza, è estranea alla competenza del giudice dell’esecuzione qualsiasi problematica sul merito della causa ed in particolare è preclusa qualsiasi rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio (cfr. Cass.9.7.98 in Cass. Pen. 1999,2566). Ciò che occorre stabilire è soltanto la fondatezza o meno in punto di diritto della tesi secondo cui la fattispecie del reato di mancanza alla chiamata sarebbe stata cancellata dal nuovo ordinamento delle Forze Armate composto unicamente da personale volontario. Orbene, il Tribunale rileva che la trasformazione delle Forze Armate è stata attuata mediante il seguente iter legislativo: - la legge 14.11.00 n. 331 all’art. 1 ha disciplinato i compiti delle Forze Armate, stabilendo al c. 6° che esse ”sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge”; all’art. 2 ha previsto che il personale impegnato nella difesa nazionale è composto normalmente da ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e da volontari di truppa ed inoltre, in caso di deliberazione dello stato di guerra o in presenza di una grave crisi internazionale, anche da personale da reclutare su base obbligatoria nell’eventualità che il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo di personale volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni; all’art. 3 ha disposto una delega al Governo per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; - il decreto legislativo 8.5.01 n. 215, nell’attuazione della delega, all’art. 7 disponeva la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1.1.07, stabilendo altresì che fino al 31.1.06 le esigenze delle Forze Armate fossero soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, e demandava ad un eventuale decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la possibilità di ripristinare nel futuro il servizio di leva nei casi previsti dalla legge 331/00; - infine la legge 23.8.04 n. 226 ha modificato il precedente termine anticipando al 1.1.05 la sospensione delle chiamate alle armi. Tale disamina legislativa dimostra che non è esatta la premessa che il servizio militare di leva sarebbe stato soppresso; il servizio obbligatorio non è stato eliminato ma solo “sospeso” (anche perché, va detto per inciso, l’abolizione sarebbe in contrasto con l’art. 52 c. 2° Cost. secondo cui esso “ è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”) in conseguenza di una scelta politica che ha ritenuto di privilegiare nell’attuale momento storico un’organizzazione delle Forze Armate su base unicamente volontaria; d’altronde la stessa legge prevede esplicitamente la possibilità di ripristinarlo mediante un semplice decreto presidenziale, senza necessità di un intervento parlamentare, in determinate situazioni che non presuppongono necessariamente uno stato di guerra o l’applicazione del codice penale militare di guerra. Passando ora ad esaminare la struttura delle fattispecie di cui all’art. 151 c.1° CPMP, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi. Tutto ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio militare di leva, conclude il Collegio che non si possa in alcun modo ritenere abolito il reato per il quale lo XXXX è stato condannato. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non comporta l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità militare; solo un eventuale intervento del Parlamento ai sensi dell’art. 79 Cost. potrebbe determinare l’estinzione dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del servizio militare obbligatorio. Esaminando poi il fatto specifico per il quale lo XXXXXX risulta condannato, non si può non rilevare che nel periodo in cui si è protratta l’assenza del medesimo,cioè tra il 1997 e il 2000, vigeva ancora la leva e pertanto sussisteva il presupposto del reato de quo, costituito da una legittima chiamata alla armi per adempiere il servizio di ferma. PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt.666, 673 c.1° CPP e 402 CPMP
R I G E T T A
l’ istanza di XXXXXXXXXXX di revoca della sentenza di condanna n. 66/00 di questo Tribunale Militare in data 16.5.00
D I S P O N E che la presente ordinanza sia comunicata senza ritardo al P.M., al difensore (a mezzo fax ai sensi dell’art. 148 c. 2° bis CPP) e all’interessato (tramite Comandante del carcere militare di S. Maria Capua Vetere a norma dell’art. 148 c. 2° CPP).
Cagliari, venti dicembre duemilacinque
IL PRESIDENTE Alberto Lazzardi IL GIUDICE IL GIUDICE MILITARE Maria Stefania Palmas Domenico Tortora
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