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Penale.it - Corte Costituzionale, Ordinanza 10 aprile 2002 (dep. 12 aprile 2002), n. 116

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Corte Costituzionale, Ordinanza 10 aprile 2002 (dep. 12 aprile 2002), n. 116
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Contenuto originariamente pubblicato all'URL:
http://www.penale.it/giuris/cost_027.htm

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, c.p. , sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 Cost.

  ORDINANZA N. 116
  ANNO 2002
 
  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Massimo VARI Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
 
  ORDINANZA
 
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato rimanga sospeso "anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell’imputato, e per tutta la durata della permanenza dell’impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge>>;
che, circa la rilevanza della questione, il rimettente precisa che l’imputato, detenuto all’estero per altra causa, ha comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e che non è possibile né il temporaneo trasferimento dell’imputato a norma dell’art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, né la partecipazione al dibattimento a distanza tramite videoconferenza prevista dall’art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
che a causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento, dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi e i termini di prescrizione dei reati contestati continuano a decorrere;
che il giudice a quo rileva che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, relativa sia al codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all’estero costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire dell’imputato, che determinerebbe, nel caso in cui sussista, come nella specie, la prova della volontà dell’imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, la nullità del provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;
che nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento il giudice è pertanto tenuto a disporre, in base agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;
che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della sospensione dei termini di prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento, per i quali è invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;
che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e 112 Cost., <>;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe in una addizione in malam partem, in quanto tale preclusa alla Corte.
Considerato che il giudice a quo lamenta che l'art. 159, primo comma, del codice penale non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in tutto e per tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento che determinano la sospensione del corso della prescrizione, e ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;
che il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli implicitamente ritiene conforme a Costituzione;
che tale soluzione, già accolta da una parte della giurisprudenza di legittimità, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata fatta propria dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;
che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta (v. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233 del 2000);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
 
  PER QUESTI MOTIVI
  LA CORTE COSTITUZIONALE
 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Massimo VARI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.
 
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