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PARTE CIVILE - FORMALITA' PER LA COSTITUZIONE - PROCURATORE SPECIALE - SOSTITUTO
E' ammissibile la costituzione di parte civile, effettuata a mezzo di sostituto del procuratore speciale, sempre che la procura lo preveda espressamente.
Tribunale Ordinario di Milano, verbale di udienza del 26 ottobre 2005, davanti al giudice dott. Gandus, per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 12669/05 RGNR nei confronti di D'A. A., F.C., P.G. e B. G., preliminarmente
la difesa eccepisce che alla presente udienza, come alla precedente, nella quale si è provveduto al deposito degli atti di costituzione di parte civile, per la D. spa è presente un sostituto del difensore, (quest'ultimo è nominato anche procuratore speciale per la costituzione stessa).
Rileva che, mentre per quanto attiene alla figura del difensore della parte civile, questo ben può farsi sostituire nelle forme ordinarie, ma quando questi sia anche destinatario di un atto di conferimento di procura speciale ai fini della costituzione di parte civile, questi deve comparire, personalmente, in vece della parte privata che rappresenta.
In assenza della persona offesa, e pure del suo procuratore speciale, non è ammissibile la costituzione di parte civile.
Rileva altresì che, stante la sostituzione sostanziale tra la parte ed il suo procuratore, non è ammissibile che quella nomini più di un procuratore.
Tribunale di Milano, sezione X penale, giudice monocratico, verbale di udienza del 9 novembre 2005
Il Giudice, sciogliendo la riserva, rigetta l'eccezione alla luce dell'atto di costituzione di parte civile e alla procura speciale allegata, atteso che la costituzione è stata operata dall'avv. A, espressamente indicata come (uno dei) procuratori.
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