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Un primo commento riassuntivo sul ddl a tutela del risparmio recentemente approvato in via definitiva
Dopo circa due anni, al termine di una lunga gestazione iniziata con i cosiddetti "Scandalo Parmalat" e "Scandalo Cirio" e finita con i recentissimi scandali "BNL" & "AntonVeneta" il Parlamento ha approvato in data 23.12.2005 la cosiddetta "Legge sul Risparmio". Tale provvedimento - che ha assorbito le attenzioni del pubblico meno "specializzato" attraverso la Riforma della Banca d'Italia, delle sue competenze e dell'organizzazione dei suoi vertici direttivi - presenta numerosi interventi sotto il profilo del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.
Questa la prima "mappa" degli interventi in tema operati da questa - comunque - importante legge.
1. - Riforma del reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c.
Con un intervento "al vertice" dell'ultimo minuto, si è ritenuto di dover mantenere la natura contravvenzionale del reato di False Comunicazioni Sociali, modificando l'orientamento emerso non solo nel dibattito scientifico (anche in quello immediatamente contestuale e seguente allo "Scandalo Parmalat") ma concretizzatosi durante il passaggio del testo al Senato volto a ri-trasformare il reato in delitto punito con reclusione da uno a cinque anni e con una ridefinizione anche della condotta e del fatto, attraverso l'abrogazione delle soglie di rilevanza penale. Il passaggio finale alla Camera ha portato al ritorno della fattispecie contravvenzionale, con l'aumento della pena massima dell'arresto (due anni piuttosto che un anno e sei mesi) ed il mantenimento delle soglie di punibilità di cui ai commi 3 e 4: tuttavia si è introdotto un coordinato disposto sanzionatorio di stampo amministrativo (pecuniario ed interdittivo) per quei fatti che pur essendo tipici non sono penalmente rilevanti in quanto non tali da portare alle alterazioni richieste dal comma 3 e 4 ma che comunque - con questa novella - devono essere ritenuti "degni" di un rimprovero sanzionatorio, appunto di tipo amministrativo.
2. - Riforma del reato di False Comunicazioni Sociali in Danno di Società dei Soci o dei Creditori ex art. 2622 c.c.
Simile riforma ha interessato l'art. 2622 c.c. che rimane nella sua configurazione-base identico alla riforma del 2001 ma che si vede integrato dal comma 9 che articola il parallelo ed integrativo sistema sanzionatorio amministrativo per quei fatti che pur essendo tipici non sono ritenuti penalmente rilevanti in quanto non tali da portare alle alterazioni richieste dal comma 3 e 4 ma che comunque - con questa novella - devono essere ritenuti "degni" di un rimprovero sanzionatorio, appunto di tipo amministrativo. Importante è poi l'introduzione al nuovo comma quarto di una circostanza aggravante che porta la pena da due anni a sei anni qualora i fatti riguardino società quotate in borsa ai sensi della Parte IV^, Titolo III°, Capo II° del D.L.gs 24.02.1998 n. 58 e siano stati tali da cagionare un "grave nocumento ai risparmiatori", elemento normativo di cui si da una definizione esplicativa ed analitica nel successivo quinto comma. In buona sostanza si è re-incanalato in tale circostanza la proposta - a lungo discussa ed anche ben presto ampiamente criticata in dottrina quale forma di legislazione "simbolica" e nulla più - di introdurre nel Codice Penale il delitto di "Grave Nocumento al Risparmio". La formulazione utilizza criteri quantitativi e percentuali rapportati al prodotto interno lordo nazionale ed ai dati ISTAT entro i quali individuare l'aspetto aggravatore dell'evento del delitto (perseguibile d'ufficio).
3. - Introduzione del delitto di Omessa Comunicazione di Conflitto di Interessi
Viene introdotto l'art. 2629 bis c.c. come delitto avente carattere sanzionatorio - da uno a tre anni - delle violazioni degli obblighi di comunicazione e trasparenza ex art. 2391 c. 1 c.c. degli amministratori o componenti i consigli di gestione di società con titoli quotati in borsa. Il reato sussiste però "solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi", con formulazione che riproporrà dottrinalmente la questione sulla natura di evento, parte del fatto tipico, o di condizione oggettiva di punibilità dei danni accertati. Viene estesa altresì agli enti la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per tale delitto.
4. - Modifica del delitto di Ricorso Abusivo al Credito ex art. 218 L.Fall.
Da un lato viene aumentata la pena per il reato, portando la reclusione da "fino a due anni" a "da sei mesi a tre anni" con elevazione del minimo e del massimo della pena. Viene poi introdotta - con un nuovo secondo comma - un'aggravante qualora tale riorso abusivo sia imputabile a soggetti appartenenti alle società di cui al Capo II°, Titolo III°, Parte IV^ del Testo Unico per l'Intermediazione Finanziaria.
5. - Introduzione di una nuova fattispecie di Mendacio Bancario
L'art. 137 D.L.gs. 385/1993 in materia di Mendacio Bancario aveva subito un intervento con la Riforma dei Reato Societari del 2001, realizzatosi attraverso l'abrogazione del comma 1 ed il mantenimento del delitto di "Mendacio e Falso Interno Bancario". Ora, con tecnica normativa particolare viene re-introdotto un comma 1-bis (!!! .... senza re-introdurre il comma 1!!!!!) che stabilisce la rilevanza penale e la punibilità (salvo che non costituisca più grave reato) di colui che, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o aziende da lui amministrate, oppure di ottenere condizioni diverse per i finanziamenti, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende oggetto delle erogazioni. La specificazione esplicita dell'elemento psicologico doloso in tema colpevolezza costituisce una (colposa?) superfetazione normativa in quanto essendo il reato in oggetto, un delitto, secondo i principi generali del Codice Penale, ove nulla si dica esso non potrà essere altro che un delitto punibile solo a titolo di dolo.
6. - Ri-allocazione del reato di Falso in Prospetto
La Legge sul Risparmio ri-alloca il reato di Falso in Prospetto nell'ambito del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria, abrogando l'art. 2623 c.c. ed introducendo l'art. 173 bis D.Lgs. 58/98. Si passa da un'ipotesi articolata tra una fattispecie-base (art. 2623 c. 1 c.c. punito con l'arresto fino ad un anno) contravvenzione-reato di pericolo ed una seconda delittuosa di danno (art. 2623 c. 2 c.c. punito con la reclusione da uno a tre anni), ad un'unica fattispecie delittuosa punita con la reclusione da uno a cinque anni dalla struttura propria del reato di pericolo concreto (o con evento di pericolo) in cui è stato tolto, probabilmente in quanto pleonastico di fronte alla nuova natura di delitto, come elemento del fatto la "consapevolezza della falsità". Qualche dubbio insorge tuttavia relativamente all'ambito della norma, che portata nell'ambito del D.Lgs. 58/98 sembra limitarne l'ambito del "Chiunque" introduttivo a dei "Chiunque" appartenenti all'ambito societario regolato dal Decreto Legislativo; ciò a maggior ragione alla luce anche del "doppio binario" emergente nella regolamentazione emergente dal punto che qua segue.
7. - Definizione di un doppio regime in tema di Società di Revisione
Viene introdotto un regime "ad hoc" in tema Società di Revisione, attraverso l'introduzione nel D.Lgs. 58/98 di due delitti che si devono necessariamente coordinare con la disciplina di cui agli artt. 2624 - 2635 c.c. non abrogati dalla legge in oggetto e che pertanto devono ritenersi operativi. Ne emerge pertanto un "doppio binario" in cui si distingue tra [a] una Falsità alle Relazioni e Comunicazioni delle Società di Revisione soggette alla disciplina del D.Lgs. 58/98 (art. 174 bis D.Lgs. 58/98), delitto punito da uno a cinque anni di reclusione e [b] una (omogenea a livello di fatto tipico) Falsità alle Relazioni e Comunicazioni delle Società di Revisione "semplice" (art. 2624 c.c.) che rimane contravvenzione punita con l'arresto fino ad un anno. Interessante ma anche problematica è invece la disciplina che emerge complessivamente qualora vi siano collegate ipotesi di "Corruzione Privata", cioè in cui le attività di falso o di violazione di doveri o della normativa specializzata siano correlate alla dazione od alla promessa di denaro od altre utilità. L'art. 174 bis c. 2 D.Lgs. 58/98 stabilisce che la pena è aumentata fino alla metà laddove il fatto di cui al comma 1 "sia commesso per denaro od altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione", ed al comma 3° estende la pena a coloro che hanno dato o promesso l'utilità od agli amministratori, direttori generali od ai sindaci della società soggetta a revisione che abbiano concorso a commettere il fatto. Sembrerebbe pertanto che qualora l'attività di "Corruzione Privata" sia collegata all'ottenimento di attestazioni false od occultamenti di situazioni economiche idonee ad indurre in errore e dirette ad ingannare il pubblico ed i destinatari relativi essa rientrerebbe comunque sotto il dominio dell'art. 174 bis D.Lgs. 58/98, vistaanche la clausola di riserva contenuta nell'art. 174 ter D.Lgs. 58/98: sembra pertanto che nonostante la formulazione non felicissima, l'ipotesi di cui all'art. 174 bis c. 2 D.Lgs. 58/98 costituisca circostanza aggravante che estende la punibilità anche a chi ha effettuato la dazione o la promessa di utilità connessa a tale attività di falso. Per quanto riguarda le altre ipotesi di "Corruzione Privata" anche qua si lavora sotto un "doppio binario" in cui si distingue tra [a] una Corruzione dei Revisori delle Società di Revisione soggette alla disciplina del D.Lgs. 58/98 (art. 174 ter D.Lgs. 58/98), delitto punito da uno a cinque anni di reclusione e [b] una (omogenea a livello di fatto tipico) Infedeltà a seguito di Dazione o Promessa di Utilità che costituisce una fattispecie generale e "semplice" (art. 2635 c.c.), anch'essa delitto ma che rimane punita con la reclusione fino a tre anni e rimane punibile solo a querela della persona offesa.
8. - Tutela Amministrativa di Comportamenti nelle Società Quotate
Viene introdotto poi l'art. 192 bis D.Lgs. 58/98 che sostanzialmente introduce un illecito amministrativo (modellato intorno ai reati di Falsità) in tema di False Comunicazioni in ordine all'attestazione di una propria adesione od applicazione di Codici di Comportamento redatti da Società di Gestione dei Mercati o dalle Associazioni di Categoria degli Operatori: interessante la forza dissuasiva che può assumere la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione della condanna su due quotidiani nazionali, di cui uno economico. Con l'art. 193 c. 3 bis D.Lgs. 58/98 si sanziona amministrativamente l'omessa comunicazione degli obblighi ex art. 148 bis c. 2.
9. - Adeguamento del Sistema Sanzionatorio
Il legislatore sembra voler poi tendere a rendere molto temibile la risposta sanzionatoria laddove si parla di società quotate in borsa o comunque sottoponibili alla disciplina del D.Lgs. 58/98: le pene sono raddoppiate e le sanzioni amministrative quintuplicate pur se entro i limiti del codice penale. L'indifferenziata indicazione relativamente al tipo delle pene e - con riferimento al comma 1 dell'art. 9 della Legge - delle ipotesi legittimanti il raddoppio potrebbero però porre seri problemi di costituzionalità e di rispetto del principio di legalità, precisione e determinatezza delle pene. Viene poi concessa una delega al Governo per l'introdizione di un carnet di sanzioni accessorie "ad hoc" per i reati societari, finanziari e bancari.
- avv. Fabio Zavatarelli - dicembre 2005
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