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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004)
ART. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»; b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
ART. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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