Versione per la stampa
Presunzione di innocenza e partecipazione al processo penale. In Gazzetta l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/343. In vigore dal 14 dicembre 2021
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, S.O. n. 40 del 29 novembre 2021)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle
persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento
penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito
denominata «direttiva».
Art. 2
Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza
delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale
1. E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare
pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o
l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con
sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma
l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari,
nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto
di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione
resa.
3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la
dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non
oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso
all'interessato.
4. L'autorita' che ha reso la dichiarazione e' tenuta a rendere
pubblica la rettifica con le medesime modalita' della dichiarazione
oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il
medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di
rettifica.
5. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero quando la
rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4,
l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700
del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione
della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4.
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le
seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei
casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze
stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta
con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico
interesse che la giustificano»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La diffusione
di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando e'
strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o
ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le
informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da
chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in
ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e
dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la
colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di
condanna irrevocabili.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della
Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a
fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze
stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno
partecipato. L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in
ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la
giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi
1 e 3-bis e' fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti
denominazioni lesive della presunzione di innocenza.».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti:
«oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da
quelli volti alla decisione in merito alla responsabilita' penale
dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non
possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza
non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna
irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico
ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta
ad indagini o dell'imputato.
2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in
merito alla responsabilita' penale dell'imputato, che presuppongono
la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza,
l'autorita' giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole
indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le
altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del
provvedimento.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1,
l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi
alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando
e' necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel
processo.
4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con
decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso
delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini
preliminari. Il decreto e' notificato all'interessato e alle altre
parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di
decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione
al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con
decreto senza formalita' di procedura. Quando l'opposizione riguarda
un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di
appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma
4.»;
b) all'articolo 314, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui
all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla
riparazione di cui al primo periodo.»;
c) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando e'», e'
inserita la seguente: «strettamente»;
d) all'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza
l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il
diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente,
anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove
disponibili. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando
sono cessati i motivi del provvedimento.».
Art. 5
Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici
1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla
Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva
provvede il Ministero della giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli
altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche
disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del
presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilita'
dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche' dei
procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo
629-bis del codice di procedura penale.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto
mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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