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Penale.it - Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 aprile 2021 (dep. 26 maggio 2021), n. 20885

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Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 aprile 2021 (dep. 26 maggio 2021), n. 20885
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Processo penale cartolare. Il mancato inoltro della requisitoria scritta comporta una nullità a regime intermedio.

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo - Presidente -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
Dott. ROMANO Michele - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
H.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 1.
Lette la requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. LORI Perla, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonchè le conclusioni, nel medesimo senso, del difensore del ricorrente.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza deliberata in data 02/12/2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25/06/2020 con la quale il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato H.S. responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione H.S., attraverso il  difensore avv. Luigi Ciotti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza del D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 2, non essendo state comunicate in via telematica alla difesa le conclusioni del pubblico ministero.
3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Perla Lori ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha trasmesso le proprie conclusioni, anch'esse nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata.


Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato.
2. In premessa, mette conto ricostruire la disciplina - applicata nel caso di specie - approntata dal legislatore nel quadro
delle misure volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19. Per quanto è qui di interesse, il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 2, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La L. n. 176 del 2020, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23 bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina del D.L. n. 149 del 2020, art. 23. In particolare, il D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 2, stabilisce quanto segue: "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del presente decreto". La disciplina del procedimento "cartolare" in appello viene così a ricalcare quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per l'ipotesi della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento "cartolare" non trova applicazione).
3. La Corte territoriale ha seguito la disciplina ora richiamata, come risulta dal verbale dell'udienza del 02/12/2020; in particolare, il giudice di appello ha acquisito la requisitoria del Procuratore generale del 18/11/2020, ma dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che le conclusioni del pubblico ministero siano state comunicate alla difesa dell'imputato.
3. Il denunciato vizio integra una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta dal ricorrente attraverso il ricorso per cassazione.
3.1. E' opportuno ricordare che la disciplina codicistica delle nullità è caratterizzata, per un verso, dal principio di tassatività delle stesse e, per altro verso, dalla previsione delle nullità di ordine generale come conseguenza della inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 178 c.p.p. (cfr., implicitamente, Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008; Rv. 241227; Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Rv. 232941); dunque, la nullità può discendere da una norma che commini la sanzione dell'invalidità per la violazione di una certa disposizione ovvero dalla riconducibilità della fattispecie a una delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., (Sez. 1, n. 25782 del 07/05/2003, Manni, Rv. 225255). All'istanza di tassatività delle nullità affermata dall'art. 177 c.p.p., il legislatore risponde con puntuali comminatorie disciplinate da singole disposizione (ad esempio, l'art. 429 c.p.p., comma 2) ovvero con il riferimento a "categorie" generali di patologie dell'atto delineate dall'art. 178 c.p.p. (corrispondenti, come ricorda autorevole dottrina, ai substantiala processus degli antichi dottori), in relazione alle quali la medesima disposizione commina "sempre" la nullità. "Categorie", quelle delineate dalla previsione sulle nullità di ordine generale,
che - fatta salva la disciplina ad hoc dettata da singole disposizioni - fungono anche da riferimento essenziale per individuare le nullità assolute (art. 179 c.p.p.) e quelle a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), nonchè, al di fuori del perimetro disegnato dall'art. 178 c.p.p., quelle relative.
3.2. Nel caso di specie, la disposizione sopra richiamata, che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, "la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere (...) restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare" (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.. Non versandosi in ipotesi di nullità assoluta, l'invalidità assume il connotato della nullità a regime intermedio, come si è anticipato, tempestivamente dedotta con il ricorso.
4. Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione (considerando, in particolare, la sospensione del relativo corso per il rinvio dall'udienza del 05/12/2019 all'udienza del 25/06/2020 per astensione dell'avvocatura), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma - Sezione per i minorenni, in diversa composizione (Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278972-02). La minore età dell'imputato impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 
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