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Reati contro la PA ridisegnati, nuovi reati ostativi a benefici penitenziari, prescrizione sospesa (quest'ultima dal 1° gennaio 2020)
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019)
Art. 1
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del
Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis»;
b) all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente:
«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela
della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e
322-bis»;
c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501,
501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in
danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione»;
d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal
giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'
cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o
continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la
continuazione»;
e) all'articolo 159:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla
pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna
fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il
giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
f) all'articolo 160:
1) il primo comma e' abrogato;
2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;
g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e'
inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente
al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente
percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico
servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore
dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui
all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata
a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater,»;
h) all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis,
il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi
effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e
dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;
i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria
perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta»;
l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi
poteri»;
m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui
agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di
contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta
la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la
circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma,
la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una
durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo
323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti
importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente
articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a
cinque anni»;
n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
o) all'articolo 322-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o
degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari
internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari
delle Comunita' europee e di Stati esteri»;
2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche
internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o
di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e
funzionari delle corti internazionali»;
3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto
sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di
mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;
p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente:
«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I
beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai
delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle
disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
operative»;
q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la
seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di
quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di
cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente
al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria
in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente:
«Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha
commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione
e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di
avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in
relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla
commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce
indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per
individuare gli altri responsabili.
La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a
disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di
impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero
all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo
comma.
La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di
cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore
dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle
disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;
s) l'articolo 346 e' abrogato;
t) all'articolo 346-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o
asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra
utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno
degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per
remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro
anni e sei mesi»;
2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio
patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;
3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per
infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante
gravita'».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano
in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, e' abrogato.
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi
dell'articolo 4»;
b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole:
«all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti:
«e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;
c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente:
«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica
amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice
temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;
d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione
dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice
penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la
richiesta»;
e) all'articolo 445:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione del
comma 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui
all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice
penale, il giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale»;
f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre
disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca
prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;
g) all'articolo 683, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non
dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione
della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo
comma, del codice penale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono
inserite le seguenti: «della riabilitazione».
5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato;
b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato.
6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti:
«o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza,
delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis,».
7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le
seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».
8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti
previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o
altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope,
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali».
9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive»
sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
b) all'articolo 25:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore
a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b)»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e'
efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e
per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
c) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno e quattro mesi».
10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse
da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei
pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che
passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta
eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle
assemblee parlamentari internazionali.
11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente
superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di
prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per
soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti
alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita' dei
dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai
partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni
gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in
qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con
carattere di stabilita' di servizi a titolo gratuito, da parte di
persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicita'
dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di
sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare
successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito
presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identita'
dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione
o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso
di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al
terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data
dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita
entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli
stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati
devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet
istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito
internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del
presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attivita'
a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di
sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito
o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni
l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata,
per finalita' di computo della complessiva entita' dei contributi
riscossi dal partito o movimento politico.
12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma
11, primo periodo, e' fatto divieto di ricevere contributi,
prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti
pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno
Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto
divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste
elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai
partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11,
primo periodo.
13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi
11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto
e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati
alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai
predetti periodi del comma 11.
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle
competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative
a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti
politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae
fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale
rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima
della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di
cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da
coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente
comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali,
dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere
pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura,
le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai
pubblici uffici sono ridotti della meta'.
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del
sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale,
ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento
nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione
elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche'
per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati
alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera
facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale
dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta
giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel
sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o
del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo,
previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La
pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle
informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione,
collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita
piattaforma informatica.
16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i
rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e
i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio
del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96.
17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro
l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500
euro l'anno» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il
rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al
loro ricevimento»;
b) al comma 3:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo:
2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono
soppresse;
2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;
2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 500»;
3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla
percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare
successivo a quello di percezione»;
4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono
sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla
Presidenza della Camera»;
5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di
cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il
rilascio del consenso espresso degli interessati»;
6) l'ottavo periodo e' soppresso.
18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.
659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila».
19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2
maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono
inserite le seguenti: «nonche' delle cooperative sociali e dei
consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».
20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono
equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le
associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi
sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o
movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in
tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici
ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti,
membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive
regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei
dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale,
regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state
elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o
movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che
eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura
pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o
loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o
movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi
istituzionali».
21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui
ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al
quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre
forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi
previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del
presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo
e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale
non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se
gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta
giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
non inferiore alla meta' e non superiore al doppio del valore dei
contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a
carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.
23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi
previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6
luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 12.000 a euro 120.000.
24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo
nonche' ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano
gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle
ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola
Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo
9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per
la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla
presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del
Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati
possono essere stabilite norme di organizzazione e modalita'
operative.
27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante
un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al
coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi
da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di
contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti
politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e
referendarie, nonche' in materia di trasparenza, democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta a loro favore.
28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi
da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i
comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente
articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a
prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono
collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo
decreto-legge n. 149 del 2013.
29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita'
previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019
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