Versione per la stampa
Le modifiche alla disciplina sul casellario giudiziario
(pubblicato sulla GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)
Art. 1
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di provvedimenti iscrivibili
1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le sentenze che dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».
Art. 2
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di eliminazione delle iscrizioni
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel
casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla
morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi
cento anni dalla sua nascita.»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di
revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del
giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite
dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».
Art. 3
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale,
ufficio locale, ufficio centrale
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 15 (L-R)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio
iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema,
anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i
provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di
competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3,
4 e 5 (L).»;
b) all'articolo 19:
1) le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 19 (L-R)»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ufficio
centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone
decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si
riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita,
nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».
Art. 4
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di servizi certificativi
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 e' abrogato;
b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del
casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01.
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare
la richiesta.»;
3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti
previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono
inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due
anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del
codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito
positivo della messa alla prova;»;
6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il
certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche
l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel
casellario giudiziale europeo.»;
c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa;
2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario
giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti:
«Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;
e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche
l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel
casellario giudiziale.»;
f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies
del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito
positivo della messa alla prova.»;
g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per
l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le
modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di
eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato
generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i
certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato
soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali
dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e'
conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato
soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base
delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti
amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e
rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai
gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del
procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale
del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne
impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui
all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale
del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il
rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della
convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle
procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti
amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni
caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola
ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167,
primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale, dispongono la sospensione del
procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario
giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la
presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino
italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o
non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma
3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;
h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche
l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel
casellario giudiziale.»;
i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27
e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e
31»;
l) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita'
giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori
di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte
delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai
fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32,
anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui
all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa
stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le
amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per
categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono
finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai
documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di
cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato
il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di
cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al
comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di
competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi,
le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le
norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una
specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo
al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per
l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare
alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle
disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base
dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di
consultazione dei dati personali in relazione agli specifici
procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e'
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di
consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda
informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme
a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la
consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati
di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per
l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorita'
giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli
articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto
del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive
modificazioni.»;
m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».
Art. 5
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni transitorie
1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art.
47 (L - R)»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata
dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona
alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua
nascita (L).»
Art. 6
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni finali
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario
giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale
europeo,»;
b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di
regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al
casellario giudiziale europeo.».
Art. 7
Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia
decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
|