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Rivisti i parametri forensi, anche nel settore penale (art. 3). In vigore dal 27 aprile 2018
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018)
Art. 1
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi in sede giudiziale
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di
regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino
all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al
70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni
caso non oltre il 70 per cento»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e'
di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e,
in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale
all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la
navigazione all'interno dell'atto»;
c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per
cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per
cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore
al 30 per cento»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di
giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio
di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e'
di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi
aggiunti.».
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti
arbitrali rituali e irrituali
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono
sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i
compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso
previsto».
Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono
inserite le seguenti «e degli atti»;
2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere
aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola
fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso
non oltre il 50 per cento»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono
aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5
per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10
per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite
dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e'
sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una
parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo
soggetto contro piu' soggetti»;
3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione»
sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e'
sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto
del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in
misura non superiore al 30 per cento».
Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale
1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di
regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere
aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere
diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Art. 5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella
procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri
tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato
1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.
L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e
nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».
2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata
al presente decreto.
3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis.
Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione
assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
Art. 6
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 816
Tabella A [articolo 5, comma 2]
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
=================================================================
| | da € | da € | | | da € | da € |
| |0,01 a| 1.100, | da € | da € |52.000, |260.000,|
| | € | 01 a € |5.200,01 |26.000,01| 01 a € | 01 a € |
| |1.100,| 5.200, | a € | a € |260.000,|520.000,|
| Valore | 00 | 00 |26.000,00|52.000,00| 00 | 00 |
+=========+======+========+=========+=========+========+========+
|1. Fase | | | | | | |
|di studio| | | | | | |
|della | | | | | | |
|contro- | | | | | | |
|versia |170,00| 605,00 |1.215,00 |2.160,00 |3.240,00|4.725,00|
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|2. Fase | | | | | | |
|intro- | | | | | | |
|duttiva | | | | | | |
|del | | | | | | |
|giudizio |170,00| 605,00 |1.010,00 |1.550,00 |2.160,00|2.900,00|
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|3. Fase | | | | | | |
|istrut- | | | | | | |
|toria e/o| | | | | | |
|di | | | | | | |
|tratta- | | | | | | |
|zione |100,00| 340,00 | 675,00 |1.010,00 |1.485,00|2.025,00|
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|4. Fase | | | | | | |
|decisio- | | | | | | |
|nale |270,00|1.010,00|1.820,00 |3.305,00 |4.790,00|6.950,00|
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|5. Fase | | | | | | |
|cautelare|200,00| 605,00 |1.010,00 |1.800,00 |2.295,00|3.915,00|
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
Tabella B [articolo 5, comma 3]
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
=================================================================
| | da € | da € | | | da € | da € |
| |0,01 a| 1.100, | da € | da € |52.000, |260.000,|
| | € | 01 a € |5.200,01 |26.000,01| 01 a € | 01 a € |
| |1.100,| 5.200, | a € | a € |260.000,|520.000,|
| Valore | 00 | 00 |26.000,00|52.000,00| 00 | 00 |
+=========+======+========+=========+=========+========+========+
|fase | | | | | | |
|della | | | | | | |
|attiva- | 60 | 270 | 420 | 510 | 960 | 1305 |
|zione | | | | | | |
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|fase di | | | | | | |
|negozia- | 120 | 540 | 840 | 1020 | 1920 | 2610 |
|zione | | | | | | |
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|concilia-| 180 | 810 | 1260 | 1530 | 2880 | 3915 |
|zione | | | | | | |
+---------+------+--------+---------+---------+--------+--------+
|