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Penale.it - Corte d'Appello di Perugia Sezione Penale - Sentenza 11 ottobre 2005 (dep. 11 ottobre 2005)

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Corte d'Appello di Perugia Sezione Penale - Sentenza 11 ottobre 2005 (dep. 11 ottobre 2005)
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Dalla Corte di Appello di Perugia, una nuova pronuncia sul mandato di arresto europeo

  CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
  Sezione Penale
La Corte d'Appello di Perugia riunita in camera di consiglio
In persona dei signori consiglieri:
MAURIZIO MUSCATO - PRESIDENTE
SILVIO MAGRINI ALUNNO - CONSIGLIERE Est.
PAOLO BARLUCCHI - GIUDICE APPLICATO
ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
In ordine alla richiesta di consegna avanzata nei confronti di V.C. e F.S. dall'autorità giudiziaria francese con mandato di arresto europeo del 30.8.2005.
 
 Premesso
che i predetti sono stati arrestati in data 10.9.2005; che l'arresto è stato tempestivamente convalidato, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di entrambi; che in data 16.9.2005 è stata revocata la misura emessa nei confronti di V.C. trattandosi di madre di prole convivente di età inferiore ai tre anni.
Letti gli atti, sentiti il procuratore generale e il difensore;
Rilevato che le questioni, sollevate dalla difesa, in ordine al giudice competente per la convalida ed alla motivazione del successivo provvedimento di custodia cautelare avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 719 c.p.p., richiamato dall'art. 9 ultimo comma legge 22.4.2005, n.69, mediante ricorso per cassazione;
Che è, parimenti, infondata la questione, sollevata sempre dalla difesa del F., relativa alla perenzione della misura cautelare per difetto di trasmissione nei termini di legge della documentazione prevista dall'art. 13, comma 3°, legge citata poiché, con telefax del 15.9.2005, risulta essere stata trasmessa segnalazione SIS;
Considerato che in data odierna il Ministro della Giustizia ha trasmesso, a mezzo telefax, copia dei mandati di arresto emessi in data 18.2.2005 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Dole nei confronti di V.C. e F.S.;
Ritenuto che gli atti predetti sono del tutto sprovvisti di motivazione, onde, per il disposto dell'art. 18, comma 1°, lettera t), legge cit., deve essere rifiutata la richiesta consegna;
Ritenuto, altresì, quanto a V.C., che ricorre l'ulteriore causa ostativa prevista dalla lettera s) del citato art. 18, avendo i carabinieri di Tuoro sul Trasimeno confermato in data 26.9.2005 che la predetta convive con figli di età inferiore a tre anni e non risultano esigenze cautelari di eccezionale gravità poste alla base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria richiedente;
Considerato, infine, che la custodia cautelare cui è sottoposto il F., per l'espresso disposto dell'art. 17, comma 5°, legge cit. deve essere revocata;
 P. Q. M.
Rifiuta la consegna alla richiedente autorità giudiziaria della Repubblica Francese di V.C. e F.S. e, per l'effetto, revoca la custodia cautelare applicata al F. e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa
Perugia, 11 ottobre 2005
Il Consigliere Estensore Il Presidente
 
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