Versione per la stampa
La nuova disciplina delle intercettazioni e dei captatori informatici
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. dell'11 gennaio 2018)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 84,
lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno
2017, n. 103;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2017;
Su proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o
video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o
registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche
telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua
partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle
registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza
delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche
oggetto di intercettazione.
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo,
quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate,
il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente,
e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»;
b) all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza
preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per
l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;
c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma
dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il
pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni
e conversazioni.»;
d) all'articolo 268:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata
la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i
soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale
delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo'
disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis
siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i
fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel
verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e
conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla
legge.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali e le
registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1,
immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo
svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di
proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento
della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la
prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della
complessita' delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria
delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso
decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto
sul materiale non trasmesso.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli
atti del giudice che provvedono su tali richieste».
Art. 3
Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione,
deposito e conservazione dei verbali di intercettazione
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell'articolo
268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo
493-bis, comma 2»;
b) dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). - 1. Entro
cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico
ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni,
unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o
prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o
conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche rilevanti a fini di prova.
2. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso della
facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di
cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e di prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo,
non oltre la chiusura delle indagini.
Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). - 1.
L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel
corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura
cautelare e' disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei
verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui
all'articolo 373, comma 5.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro
cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di
acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco
formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne da'
contestualmente comunicazione ai difensori.
3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione
dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta' di
richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini
di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero,
ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di
cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi
di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine
puo' essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a
dieci giorni, in ragione della complessita' del procedimento e del
numero delle intercettazioni.
4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella
segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata
trasmissione al giudice.
5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del
giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.
6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o
conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere al giudice, con le
modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione
dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per
elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.
Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice).
- 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il
giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza
l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione
delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che
siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata
l'utilizzazione. A tal fine puo' procedere all'ascolto delle
conversazioni e comunicazioni.
2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza
fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai
difensori.
3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali
delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi
sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal
fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico
ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni
acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni
di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data,
l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle
registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento
idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei
verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni
acquisite.
5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni
non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero
per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269,
comma 1.
6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le
indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le
intercettazioni.»;
c) all'articolo 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. - I verbali e le
registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati
integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del
pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e
sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai
difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta'
e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle
conversazioni o comunicazioni registrate.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.- Non sono
coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e
conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma
5.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «quando la
documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono
chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,» sono
sostituite dalle seguenti: «a tutela della riservatezza, possono
chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»;
d) all'articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:
«degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »;
e) all'articolo 291:
1) al comma 1, dopo le parole: «gli elementi su cui la
richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi i verbali
di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e
conversazioni rilevanti,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. -
Quando e' necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i
brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»;
f) all'articolo 292, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze
cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni
intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»;
g) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali
delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso
diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei
dati, delle relative registrazioni.»;
h) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le
disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter,
268-quater, 269 e 270»;
i) all'articolo 422, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni
o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»;
l) all'articolo 472, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle
operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano
richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e
quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso
dell'istruzione dibattimentale.»;
m) dopo l'articolo 493 e' inserito il seguente:
«Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). - 1. Il giudice
dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche acquisite.
2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle
perizie.
3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti
possono estrarre copia.».
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni
mediante inserimento di captatore informatico
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che puo' essere eseguita anche mediante
l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo
elettronico portatile»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento
di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e'
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater.»;
b) all'articolo 267:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante
inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti
diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i
luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai
quali e' consentita l'attivazione del microfono.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi
di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto
motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto
nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1,
secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile
attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e
gli effetti indicati al comma 2.»;
c) all'articolo 268, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle
registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di persone idonee
di cui all'articolo 348, comma 4.»;
d) all'articolo 270, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non
possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per
i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza.»;
e) all'articolo 271:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Non sono
in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni
preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo
elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di
tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono
inserite le seguenti: «,1-bis».
Art. 5
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e
conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore
informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica
il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le
comunicazioni o conversazioni.»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini
dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore
informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere
impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni
intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie
informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di
affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli
impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei
dati sono operati controlli costanti di integrita', in modo da
assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e
quanto trasmesso e registrato.
2-quater. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei
dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da'
atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione
cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni
intercettate.
2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche
mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla
disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo
a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1.
Presso l'ufficio del pubblico ministero e' istituito l'archivio
riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale
sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni
delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito, anche con modalita' informatiche, e
tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della
Repubblica, con modalita' tali da assicurare la segretezza della
documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce,
con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni
necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal
codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico
ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia
giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate
data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con
apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere
copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli
atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate
ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».
Art. 6
Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego
delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma
dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita
mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi si
stia svolgendo l'attivita' criminosa.
Art. 7
Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio
informatico.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici
funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento
di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di
affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i
programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle
operazioni autorizzate.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il
procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di
accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 9
Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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