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Penale.it - Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 - Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103

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Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 - Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103
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La nuova disciplina delle intercettazioni e dei captatori informatici

 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. dell'11 gennaio 2018)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la  riforma  della
disciplina  in  materia  di  intercettazione   di   conversazioni   o
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82,  83  e  84,
lettere a), b), c), d) ed e); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno
2017, n. 103; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2017; 
  Su proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 617-sexies  del  codice  penale,  approvato  con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  617-septies.  (Diffusione   di   riprese   e   registrazioni
fraudolente).  -  Chiunque,  al  fine  di  recare  danno   all'altrui
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio  o
video,   compiute   fraudolentemente,   di   incontri    privati    o
registrazioni,  pur  esse  fraudolente,   di   conversazioni,   anche
telefoniche o telematiche, svolte  in  sua  presenza  o  con  la  sua
partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
  La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle  riprese  o  delle
registrazioni  deriva  in  via  diretta  ed  immediata   dalla   loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario  o  per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». 
                               Art. 2 
 
Modifiche al codice di procedura penale in  materia  di  riservatezza
  delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche
  oggetto di intercettazione. 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo  periodo,
quando le comunicazioni e conversazioni sono  comunque  intercettate,
il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche  sommariamente,
e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data,  l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»; 
    b) all'articolo 114,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dell'udienza
preliminare», sono aggiunte  le  seguenti:  «,  fatta  eccezione  per
l'ordinanza indicata dall'articolo 292»; 
    c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «L'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  provvede  a   norma
dell'articolo  268,  comma  2-bis,  informando   preventivamente   il
pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle  comunicazioni
e conversazioni.»; 
    d) all'articolo 268: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata
la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o  conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini,  sia  per  l'oggetto  che  per  i
soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non  rilevanti,  che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale
delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 
      2-ter.  Il  pubblico  ministero,  con  decreto  motivato,  puo'
disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al  comma  2-bis
siano trascritte nel verbale quando ne ritiene  la  rilevanza  per  i
fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre  la  trascrizione  nel
verbale, se  necessarie  a  fini  di  prova,  delle  comunicazioni  e
conversazioni relative a  dati  personali  definiti  sensibili  dalla
legge.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I  verbali  e  le
registrazioni  sono  trasmessi  al   pubblico   ministero,   per   la
conservazione  nell'archivio  di  cui  all'articolo  269,  comma   1,
immediatamente  dopo  la  scadenza  del  termine  indicato   per   lo
svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di
proroga. Il pubblico ministero dispone con  decreto  il  differimento
della trasmissione  dei  verbali  e  delle  registrazioni  quando  la
prosecuzione delle operazioni  rende  necessario,  in  ragione  della
complessita' delle indagini, che l'ufficiale di  polizia  giudiziaria
delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo  stesso
decreto fissa le prescrizioni per assicurare la  tutela  del  segreto
sul materiale non trasmesso.»; 
    e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole:  «e  dalla  polizia
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del  pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine  e  gli
atti del giudice che provvedono su tali richieste». 
                               Art. 3 
 
Modifiche al codice di procedura penale in materia  di  trascrizione,
  deposito e conservazione dei verbali di intercettazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 2, le parole: «a  norma  dell'articolo
268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma  dell'articolo
493-bis, comma 2»; 
    b) dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 268-bis (Deposito di verbali e  registrazioni).  -  1.  Entro
cinque  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni,  il   pubblico
ministero deposita le annotazioni,  i  verbali  e  le  registrazioni,
unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato  o
prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle  comunicazioni  o
conversazioni  e  dei  flussi   di   comunicazioni   informatiche   o
telematiche rilevanti a fini di prova. 
  2. Ai difensori delle parti e'  immediatamente  dato  avviso  della
facolta' di esaminare gli atti, di prendere  visione  dell'elenco  di
cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e  di  prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 
  3. Se dal deposito  puo'  derivare  un  grave  pregiudizio  per  le
indagini, il giudice autorizza il pubblico  ministero  a  ritardarlo,
non oltre la chiusura delle indagini. 
  Art. 268-ter. (Acquisizione al  fascicolo  delle  indagini).  -  1.
L'acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  utilizzate,  nel
corso delle  indagini  preliminari,  per  l'adozione  di  una  misura
cautelare e' disposta dal pubblico  ministero,  con  inserimento  dei
verbali  e  degli  atti  ad  esse  relativi  nel  fascicolo  di   cui
all'articolo 373, comma 5. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico  ministero,  entro
cinque giorni dal deposito,  presenta  al  giudice  la  richiesta  di
acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  e  dei  flussi  di
comunicazioni  informatiche  o  telematiche   contenuti   nell'elenco
formato  a  norma  dell'articolo  268-bis,  comma   1,   e   ne   da'
contestualmente comunicazione ai difensori. 
  3. I  difensori,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno  facolta'  di
richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni  e  dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a  fini
di prova, non comprese nell'elenco formato  dal  pubblico  ministero,
ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate,  inutilizzabili  o  di
cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi
di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo  268.  Tale  termine
puo' essere prorogato dal giudice per  un  periodo  non  superiore  a
dieci giorni, in ragione della complessita' del  procedimento  e  del
numero delle intercettazioni. 
  4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella
segreteria  del  pubblico   ministero   che   ne   cura   l'immediata
trasmissione al giudice. 
  5. Il pubblico ministero e i difensori,  sino  alla  decisione  del
giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 
  6.  Il  pubblico  ministero,  in  relazione  alle  comunicazioni  o
conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere  al  giudice,  con  le
modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione
dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui  ritiene,  per
elementi sopravvenuti, l'irrilevanza. 
  Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice).
- 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione  delle  richieste,  il
giudice dispone con ordinanza, emessa in camera  di  consiglio  senza
l'intervento del pubblico ministero e dei  difensori,  l'acquisizione
delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti,  salvo  che
siano manifestamente  irrilevanti,  e  ordina,  anche  d'ufficio,  lo
stralcio  delle  registrazioni  e  dei  verbali  di  cui  e'  vietata
l'utilizzazione.  A  tal  fine  puo'  procedere   all'ascolto   delle
conversazioni e comunicazioni. 
  2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito  dell'udienza
fissata per il quinto giorno successivo  alla  scadenza  del  termine
indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai
difensori. 
  3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli  atti  e  i  verbali
delle conversazioni e comunicazioni  oggetto  di  acquisizione.  Essi
sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.  A  tal
fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del  pubblico
ministero,  del  contenuto  delle   comunicazioni   o   conversazioni
acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni
di cui all'articolo 268, comma 2, sono  indicate  soltanto  la  data,
l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 
  4.  I  difensori  possono  fare  eseguire  la  trasposizione  delle
registrazioni acquisite su supporto  informatico  o  altro  strumento
idoneo alla riproduzione  dei  dati  e  possono  ottenere  copia  dei
verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni
acquisite. 
  5. Gli atti e i verbali relativi a  comunicazioni  e  conversazioni
non acquisite sono immediatamente restituiti  al  pubblico  ministero
per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269,
comma 1. 
  6. Alle operazioni di  acquisizione  provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o  prorogato  le
intercettazioni.»; 
    c) all'articolo 269: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. - I verbali e  le
registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo,  sono  conservati
integralmente in apposito archivio  riservato  presso  l'ufficio  del
pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e
sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e  ai
difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti  e  facolta'
e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e  l'ascolto  delle
conversazioni o comunicazioni registrate.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.-  Non  sono
coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e
conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo  373,  comma
5.»; 
      3)  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «quando   la
documentazione  non  e'  necessaria  per  il  procedimento,   possono
chiederne  la  distruzione,  a  tutela  della   riservatezza,»   sono
sostituite dalle seguenti:  «a  tutela  della  riservatezza,  possono
chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»; 
    d)  all'articolo  270,  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:
«dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »; 
    e) all'articolo 291: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «gli  elementi  su  cui  la
richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi  i  verbali
di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni  e
conversazioni rilevanti,»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e'  inserito  il  seguente:  «1-ter.  -
Quando e' necessario, nella  richiesta  sono  riprodotti  soltanto  i
brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»; 
    f) all'articolo 292, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Quando e'  necessario  per  l'esposizione  delle  esigenze
cautelari  e  degli  indizi,  delle  comunicazioni  e   conversazioni
intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»; 
    g) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «Il difensore ha diritto di esame e  di  copia  dei  verbali
delle comunicazioni e conversazioni intercettate.  Ha  in  ogni  caso
diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione  dei
dati, delle relative registrazioni.»; 
    h) all'articolo 295, comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «le
disposizioni degli articoli 268, 269 e  270»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni  degli  articoli  268,  268-bis,  268-ter,
268-quater, 269 e 270»; 
    i) all'articolo 422, dopo il comma 4, e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni
o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in  quanto
compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»; 
    l) all'articolo 472, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Il giudice dispone che  si  proceda  a  porte  chiuse  alle
operazioni di cui all'articolo  268-ter  quando  le  parti  rinnovano
richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche  ulteriori,  e
quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel  corso
dell'istruzione dibattimentale.»; 
    m) dopo l'articolo 493 e' inserito il seguente: 
  «Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). - 1. Il giudice
dispone,  su   richiesta   delle   parti,   la   trascrizione   delle
registrazioni  ovvero  la  stampa  in   forma   intellegibile   delle
informazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche acquisite. 
  2. Per le operazioni di  trascrizione  e  stampa  si  osservano  le
forme, i  modi  e  le  garanzie  previsti  per  l'espletamento  delle
perizie. 
  3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le  parti
possono estrarre copia.». 
                               Art. 4 
 
Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni
  mediante inserimento di captatore informatico 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 266: 
      1) al comma 2,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  che  puo'  essere  eseguita   anche   mediante
l'inserimento  di  un  captatore  informatico   su   un   dispositivo
elettronico portatile»; 
      2)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto   il   seguente:   «2-bis.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante  inserimento
di captatore informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile  e'
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui  all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater.»; 
    b) all'articolo 267: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
decreto  che  autorizza  l'intercettazione  tra   presenti   mediante
inserimento  di  captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se  si  procede  per  delitti
diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  i
luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione  ai
quali e' consentita l'attivazione del microfono.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.  Nei  casi
di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre,  con  decreto
motivato, l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile  soltanto
nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e
3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto  previsto  dal  comma  1,
secondo periodo,  le  ragioni  di  urgenza  che  rendono  impossibile
attendere il provvedimento del giudice. Il decreto  e'  trasmesso  al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con  le  modalita'  e
gli effetti indicati al comma 2.»; 
    c) all'articolo 268,  comma  3-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di  cessazione  delle
registrazioni con captatore informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile, riguardanti comunicazioni e  conversazioni  tra  presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di  persone  idonee
di cui all'articolo 348, comma 4.»; 
    d) all'articolo 270, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni tra  presenti  operate  con
captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile   non
possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per
i quali e' stato emesso  il  decreto  di  autorizzazione,  salvo  che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza.»; 
    e) all'articolo 271: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Non  sono
in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni
preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo
elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori  dei  limiti  di
tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole:  «previste  dai  commi  1»  sono
inserite le seguenti: «,1-bis». 
                               Art. 5 
 
 
        Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 89: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  si  procede  ad  intercettazione   delle   comunicazioni   e
conversazioni  tra  presenti  mediante   inserimento   di   captatore
informatico su dispositivo elettronico portatile, il  verbale  indica
il tipo di programma impiegato e i  luoghi  in  cui  si  svolgono  le
comunicazioni o conversazioni.»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis.  Ai  fini
dell'installazione  e   dell'intercettazione   attraverso   captatore
informatico  in  dispositivi  elettronici  portatili  possono  essere
impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia. 
  2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis   le   comunicazioni
intercettate sono trasferite, dopo  l'acquisizione  delle  necessarie
informazioni in merito alle condizioni tecniche  di  sicurezza  e  di
affidabilita' della rete di trasmissione,  esclusivamente  verso  gli
impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei
dati sono operati  controlli  costanti  di  integrita',  in  modo  da
assicurare  l'integrale  corrispondenza  tra  quanto  intercettato  e
quanto trasmesso e registrato. 
  2-quater. Quando e' impossibile il  contestuale  trasferimento  dei
dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice  da'
atto  delle  ragioni  tecniche   impeditive   e   della   successione
cronologica  degli  accadimenti   captati   e   delle   conversazioni
intercettate. 
  2-quinquies.  Al  termine  delle  operazioni  si  provvede,   anche
mediante persone idonee di cui  all'articolo  348  del  codice,  alla
disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo  inidoneo
a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»; 
    b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art.  89-bis  (Archivio  riservato  delle  intercettazioni).  - 1.
Presso l'ufficio  del  pubblico  ministero  e'  istituito  l'archivio
riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel  quale
sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni
delle intercettazioni a cui afferiscono. 
  2. L'archivio e'  gestito,  anche  con  modalita'  informatiche,  e
tenuto sotto la direzione e la  sorveglianza  del  procuratore  della
Repubblica, con modalita' tali  da  assicurare  la  segretezza  della
documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce,
con particolare riguardo alle modalita' di accesso,  le  prescrizioni
necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 
  3. All'archivio possono  accedere,  secondo  quanto  stabilito  dal
codice, il giudice che  procede  e  i  suoi  ausiliari,  il  pubblico
ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia
giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono  indicate
data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 
  4. I difensori delle parti possono ascoltare le  registrazioni  con
apparecchio a disposizione dell'archivio,  ma  non  possono  ottenere
copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»; 
    c) all'articolo 92, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli
atti  contenenti  le  comunicazioni  e   conversazioni   intercettate
ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.». 
                               Art. 6 
 
Disposizioni per la semplificazione delle  condizioni  per  l'impiego
  delle intercettazioni delle  conversazioni  e  delle  comunicazioni
  telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu'  gravi  reati
  dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
 
  1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro  la
pubblica amministrazione puniti con  la  pena  della  reclusione  non
inferiore  nel  massimo  a   cinque   anni,   determinata   a   norma
dell'articolo 4 del codice  di  procedura  penale,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203. 
  2. L'intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti  nei  luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita
mediante l'inserimento di un  captatore  informatico  su  dispositivo
elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi  si
stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
                               Art. 7 
 
Disposizioni  di   attuazione   per   le   intercettazioni   mediante
  inserimento di captatore informatico e per  l'accesso  all'archivio
  informatico. 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono  stabiliti  i  requisiti  tecnici  dei   programmi   informatici
funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante  inserimento
di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. 
  2. I requisiti tecnici sono  stabiliti  secondo  misure  idonee  di
affidabilita', sicurezza ed efficacia al  fine  di  garantire  che  i
programmi informatici utilizzabili si limitano  all'esecuzione  delle
operazioni autorizzate. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare  entro  tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il
procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita'  di
accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi. 
                               Art. 8 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
 
                      Disposizione transitoria) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si  applicano
alle  operazioni  di   intercettazione   relative   a   provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
acquista efficacia decorsi dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

 
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