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Introdotto il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016)
Art. 1
Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».
Art. 2
Modifiche all'articolo 416 del codice penale
1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» e' inserita la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».
Art. 3
Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
1. All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 4
Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi
1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, e' abrogato.
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