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Penale.it - Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9191

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Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9191
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La Corte Suprema chiarisce le differenze tra truffa e frode informatica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Credito Emiliano - CREDEM s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

nel procedimento penale promosso nei confronti di P.A.D., nato a Treviglio il 22.7.1964, e B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3262/2013 del 22.10.2015 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore della parte civile Credito Emiliano - CREDEM s.p.a., Avv. Roberto Sutich, che ha concluso riportandosi ai motivi;

udito il difensore dell'imputato B.A., Avv. Filippo Loria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile;

udito il difensore dell'imputato P.A.D., Avv. Giovanni Stefano Dallera, che ha concluso chiedendo il rigetto o inammissibilità del ricorso della parte civile.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 22 ottobre 2015 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2012, ha assolto P.A.D. e B.A. dai reati loro ascritti in concorso per insussistenza del fatto revocando nel contempo le statuizioni civili previste dalla decisione appellata.

P.A.D. e B.A. erano stati tratti del giudizio perchè in tesi accusatoria, in violazione del disposto degli artt. 640 e 640 ter c.p., e art. 61 c.p., nn. 7 e 11, con artifici e raggiri attinenti alla contabilità bancaria, avevano indotto in errore il Credito Emiliano procurando a clienti loro legati da vincoli di favori o di amicizia fidi, prestiti e scoperture di conto, in assenza dei presupposti e delle garanzie richieste, cagionando in tal modo all'istituto di credito un danno pari a otto milioni di Euro; in particolare si assumeva nell'imputazione che P.A.D., in qualità di district manager, e B.A., quale personal bancker affluent: i) fossero intervenuti abusivamente su dati, informazioni e programmi di contabilità bancaria del Credito Emiliano; ii) avessero fatto indebito uso del conto transitorio DEBCRE al fine di creare una provvista sul conto corrente di alcuni clienti e colmare la mancanza di liquidità; iii) avessero omesso di annotare dati attinenti alla posizione dei clienti per occultarne l'esposizione in sofferenza; iv) avessero registrato con causali generiche o errate operazioni di trasferimento di denaro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile costituita Credito Emiliano - CREDEM s.p.a. ex art. 576 c.p.p., deducendo i seguenti motivi di doglianza:

2.1. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della travisamento della prova nella parte in cui la sentenza della Corte d'Appello di Milano aveva completamente omesso ogni riferimento alle dichiarazioni testimoniali degli ispettori di CREDEM s.p.a., ritenute invece fondamentali nella motivazione della sentenza di primo grado, e di altri testi che avevano platealmente sconfessato il narrato del cassiere G., a cui era stata erroneamente attribuita una valenza probatoria decisiva; in questo modo i giudici di appello non avrebbero proceduto a una totale ricostruzione della congerie istruttoria al fine di valutarne il contenuto, ma si sarebbero limitati a enucleare dalle risultanze processuali descritte dal primo giudice e non autonomamente ricostruite solo quelle che apparivano funzionali alla propria valutazione critica contrastante con quella della decisione appellata;

2.2 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli artt. 640 e 640 ter c.p..

A questo proposito la difesa lamenta che attraverso il travisamento della prova in precedenza denunciato la corte territoriale sia pervenuta immotivatamente a escludere l'esistenza di artifici e raggiri, di un profitto ingiusto, di un danno e di un intervento sine iure di alterazione del sistema informatico.

Al contrario tutte le forzature del sistema, al fine di renderlo cieco e incapace di rilevare illeciti, e tutte le accortezze tecniche utilizzate costituivano elementi sufficienti a integrare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p.; nel contempo, a dire della difesa, la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato la pluralità di condotte poste in essere degli imputati, ampiamente descritte in sede istruttoria, le quali avevano chiara natura di artifici e raggiri idonei a eludere il controllo della banca e avevano indotto in errore la stessa determinandola ad atti di disposizione patrimoniale che mai sarebbero stati compiuti altrimenti, con un danno pari a Euro 8.400.000.

2.3. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di truffa e frode informatica; a questo riguardo la corte territoriale, nel privilegiare l'esito assolutorio, avrebbe operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie venendo così meno all'obbligo di motivazione rafforzata che su di lei gravava, in ossequio al quale era tenuta al dovuto approfondimento e alla necessaria critica di tutti i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, che invece non era stata presa in esame rispetto ad alcune posizioni quanto ad operatività su incassi e pagamenti e a tutte le posizioni quanto alla gestione del credito.

Motivi della decisione

1.1 Credito Emiliano - CREDEM s.p.a. lamenta, con il primo motivo di ricorso, la mancata valutazione da parte della corte territoriale delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori o dai dipendenti della banca.

Ora il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo (cfr. Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013 - dep. 13/12/2013, Chierici, Rv. 25789901) che abbia carattere decisivo ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 25749901).

Nel caso di specie la corte territoriale non è affatto incorsa in un simile vizio. Infatti la Corte d'Appello ha in esordio registrato che la condotta contestata agli imputati in sostanza consisteva nella concessione di prestiti facili e di agevolazioni ingiustificate a fronte di garanzie considerate modeste o inesistenti da parte dei beneficiari, nel rilascio di fidi senza adeguate istruttorie e con modalità censurabili e nell'aver consentito rischiosi sconfinamenti a esclusivo tornaconto di imprenditori vicini e soggetti amici.

La corte territoriale poi, pur senza procedere a una formale rassegna delle voci processuali di cui la difesa lamenta la mancata considerazione, le ha complessivamente valorizzate, laddove ha spiegato che i rilievi ispettivi (e conseguentemente le deposizioni che gli stessi ispettori avevano reso nel corso del dibattimento illustrando il risultato delle proprie indagini) elencavano anomalie procedurali, violazioni di normative interne e irregolarità, relegando però l'importanza di queste affermazioni nell'ambito disciplinare ed escludendo invece un loro rilievo in ambito penale, in mancanza di elementi che consentissero di individuare gli elementi caratteristici dei delitti in contestazione. La Corte d'Appello dunque non ha affatto trascurato le risultanze delle indagini ispettive e le deposizioni dei testi che le avevano illustrate in ambito dibattimentale ma ha ritenuto che i risultati ottenuti potessero assumere rilevanza per l'autorità di vigilanza o gli organi interni deputati alle sanzioni disciplinari ma non per il giudice penale.

1.2 Nessun travisamento della prova, inteso come ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Cass. 28.7.2016 n. 33051), può poi essere ravvisato nella valutazione della deposizione del teste G., da cui la Corte d'Appello ha evinto, in assonanza con il contenuto della lettera del medesimo in data 28.5.2008, che tutte le operazioni compiute sul partitario DEBCRE vennero dallo stesso effettuate dietro autorizzazione dei diretti superiori (".. dovevo chiedere l'autorizzazione a chi di dovere..... autorizzazione che mi veniva data.." pag. 28 della sentenza della Corte d'Appello di Milano) ma con inserimento su iniziativa personale dell'interpunzione.

1.3 Una volta constatate l'avvenuta considerazione delle risultanze dell'indagine ispettiva interna e delle correlate dichiarazioni degli ispettori e la corretta valutazione della deposizione del G., occorre poi ricordare che la novella codicistica introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta invece esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

I motivi proposti tendono invece, a ben vedere, ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, a seguito di un esame dell'intera congerie istruttoria e con motivazione esente da vizi logici manifesti e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

2. Rispetto agli elementi costituitivi dei reati in contestazione la corte territoriale ha compiuto una serie di risolutivi rilievi.

2.1 In merito alla frode informatica, implicitamente individuata anche ai fini della truffa quale modalità artificiosa utilizzata per far conseguire ai clienti beneficiati il profitto ingiusto, la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi sia stato alcun intervento sine iure o alterazione del sistema informatico, perchè la condotta enfatizzata come artificio è consistita nell'utilizzo di una mera interpunzione (vale a dire nell'inserimento nel campo destinato alla compilazione del nominativo del beneficiario di un puntino fra due parentesi) per poter passare alla compilazione del campo successivo.

L'utilizzo di questa interpunzione ha rappresentato quindi una vistosa anomalia inconciliabile con il mascheramento doloso e la maliziosa fraudolenta dissimulazione che i reati in contestazione presuppongono, essendo talmente evidente da non poter passare inosservata a qualunque controllo ispettivo e ordinario; in sostanza il ricorso a questa condotta ha costituito una prassi abituale e illegittima ma non certo un sofisticato sistema fraudolento in quanto la stessa, lungi dall'accecare il sistema, ha fatto risaltare l'irritualità delle operazioni compiute e le ha rese facilmente riconoscibili da parte degli organi di controllo, come è in effetti avvenuto alla prima ispezione utile.

2.2 Non sfugga peraltro come in ripetuti passaggi motivazionali la corte territoriale, dopo aver rilevato plurime irregolarità contabili ma nessun artificio contabile idoneo a mascherare alcunchè, abbia spiegato che non potevano essere ravvisati artifici e raggiri qualora nulla fosse stato nascosto e risultasse l'iscrizione di una partita a debito, atteso che una simile operazione, contabilizzata nella sua evidenza, non dissimulava alcunchè ma semmai la poneva in evidenza.

2.3 Quanto all'ingiusto profitto con altrui danno la Corte d'Appello, una volta dato per pacifico che nessuno degli imputati avesse agito per interesse personale, ha spiegato che era necessario provare, in coerenza con il tenore del capo d'imputazione, che gli stessi avessero inteso garantire un ingiusto profitto a clienti a loro collegati da vincoli di favore e di amicizia, mentre tali rapporti personali erano rimasti del tutto inesplorati; per di più nel caso in cui la somma concessa in mancanza di garanzia fosse stata restituita unitamente agli interessi passivi dovuti non era possibile ravvisare nè un ingiusto profitto, nè un danno in capo all'istituto di credito.

2.4 Rispetto al profilo soggettivo ai fini della configurabilità del delitto di truffa la Corte d'Appello ha sottolineato come non bastasse l'erogazione di somme in spregio alle più elementari norme di accesso al credito, ma necessitasse anche una loro preordinata violazione al fine specifico di frode in danno della banca con l'intento di procurare un profitto al cliente/amico.

Oltre a ciò la condotta attribuita dal primo giudice al P. corrispondeva al profilo soggettivo della colpa per omesso controllo da parte del soggetto che rivestiva una posizione di garanzia piuttosto che a quello del dolo fraudolento richiesto dalla delitto in contestazione.

2.5 Infine la corte territoriale ha inteso chiarire che nel caso in cui per favorire un cliente si fosse alimentato il suo conto corrente a discapito di un altro conto, attingendo indebitamente la provvista da quest' ultimo, il reato era addebitabile all'autore del fatto e, in presenza dei presupposti di cui all'art. 40 c.p., al suo sovraordinato, la persona offesa andava individuata nel correntista a discapito del quale l'operazione era avvenuta e la banca non poteva essere identificata come il truffato bensì come il responsabile civile del delitto commesso.

2.6 A fronte di questi plurimi, precisi, rilievi il ricorso è fondato su motivi che in sostanza ripropongono le stesse ragioni già discusse nelle sedi di merito e non condivise dal giudice del gravame, ma non si confrontano realmente con gli argomenti illustrati dai giudici dell'appello, dovendosi gli stessi perciò considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In particolare l'istituto di credito ricorrente non ha specificamente contestato, rispetto al reato di frode informatica, i rilievi della corte territoriale in ordine alla mancanza di alcun intervento sine iure e di alterazione del sistema informatico, nonchè, rispetto alla truffa, gli argomenti illustrati in merito all'inesistenza di artifici e raggiri relativamente a tutte le modalità prospettate nel capo d'imputazione (interpunzione e artifici contabili), alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un profitto nei termini descritti nell'imputazione, all'assenza di prova in ordine a un effettivo danno tenendo conto dei rientri avvenuti, alla mancanza della compiuta dimostrazione del precipuo dolo richiesto dal delitto de quo e alla corretta individuazione della parte offesa.

2.7 In ogni caso le valutazioni compiute dalla Corte d'Appello non contengono alcuna erronea interpretazione della legge penale.

Il reato di frode informatica si caratterizza rispetto alla truffa per la specificazione delle condotte fraudolente da tenere (di cui "la prima consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del "funzionamento di un sistema informatica o telematica": in tale fattispecie vanno fatte rientrare tutte le ipotesi in cui viene alterato, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento di un sistema informatico o telematico", la seconda è costituita dall'intervento "senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico": si tratta di un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in una illecita condotta intrusiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico" Cass. 24.2.2011 n. 9891, Cass. 22.3.2013 n. 13475) e per il fatto che una simile attività fraudolenta investe non un determinato soggetto passivo, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Nel caso in esame la corte territoriale ha correttamente escluso il ricorrere della seconda condotta prevista dall'art. 640 ter c.p., non essendovi stato alcun intervento intrusivo senza diritto, dato che chi inserì le operazioni (soggetto per di più da individuarsi non negli odierni imputati, ma nel cassiere G., che operò di sua iniziativa in assenza di suggerimenti esterni) era abilitato all'utilizzo del sistema e del DEBCRE. Nè sarebbe stata ipotizzabile una qualsiasi alterazione del funzionamento del sistema informatico, poichè nel caso di specie non vi è stato, secondo la valutazione del giudice di merito, accecamento di sorta; l'anomalia di utilizzo era infatti, oltre che temporanea e destinata a essere superata al momento della definizione della posizione, del tutto palese e riscontrabile da chiunque avesse accesso al sistema informatico della banca e aveva caratteristiche talmente evidenti da non poter passare inosservata a qualsiasi controllo.

2.8 Analoghe considerazioni debbono essere compiute rispetto al reato di truffa, in quanto la corte territoriale: i) ha correttamente escluso il ricorrere di artifici e raggiri nella condotta di chi, piuttosto che ricorrere al mascheramento doloso della realtà al fine di indurre i funzionari addetti al controllo in errore, faccia ricorso a una vistosa anomalia o a un' evidente irregolarità inidonea a simulare o dissimulare alcunchè; ii) ha a ragione individuato la persona offesa dalla condotta irregolare tenuta nel titolare del conto su cui le fittizie operazioni erano state regolate, in assenza di dimostrati riflessi a discapito della banca; iii) ha conseguente ritenuto che il danno correlato all'imputazione contestata dovesse essere calcolato tenendo conto del pregiudizio effettivamente sofferto dall'istituto di credito e non dal titolare dei conti passati a sofferenza, ove questi non fosse risultato inadempiente; iv) ha infine reputato che il dolo non fosse affatto integrato dall'omesso controllo da parte del soggetto che rivestiva posizioni di garanzia, essendo invece necessaria una condotta volontaria nella consapevolezza di usare artifici e raggiri e nell'intenzione di indurre l'istituto in errore per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

3.1 Secondo la giurisprudenza di questa corte il giudice dell'appello, ove intenda non condividere la statuizione di condanna pronunciata in primo grado, deve riesaminare il materiale probatorio vagliato dal precedente giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare poi, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che giustifichi le sue difformi conclusioni ("In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma" Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. in proc. Fu e altri, Rv. 26132701).

Questo vaglio ben può essere effettuato in via sintetica e non analitica, tramite l'indicazione di ragioni che giustifichino, nel loro complesso, il superamento degli esiti del primo giudizio.

Così ha fatto la corte territoriale quando ha escluso, in linea generale, rispetto all'intera condotta addebitata agli imputati tanto la sussistenza di una condotta artificiosa, quanto la possibilità di ravvisare il dolo e il fine di profitto ipotizzato nel capo d'imputazione, atteso che questi rilievi valgono a destituire di fondamento le ipotesi criminose rispetto a tutte le operazioni passate al vaglio del personale ispettivo interno della banca.

3.2 Peraltro la Corte d'Appello ha ripercorso l'iter argomentativo del giudice di primo grado, tralasciando lo specifico esame di alcune posizioni relative ad operatività su incassi e pagamenti solo perchè di insignificante rilievo, dopo però aver ribadito anche per esse l'assenza di qualsivoglia rilievo di competenza del giudice penale (vale a dire degli elementi costitutivi del reato secondo le indicazioni in precedenza illustrate); le posizioni relative alla gestione del credito sono state poi analizzate in via cumulativa, rilevando come la concessione di credito a soggetti di dubbia solvibilità ancora una volta non consentiva di delineare, oltre a condotte di rilevanza disciplinare interna alla banca, gli elementi caratterizzanti le fattispecie penali in contestazione.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

 
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