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Penale.it - Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 201

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Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 201
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Illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 SENTENZA N. 201

ANNO 2016
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-    Paolo                                GROSSI                                              Presidente
-    Alessandro                       CRISCUOLO                                     Giudice  
-    Giorgio                             LATTANZI                                                ”
-    Aldo                                 CAROSI                                                     ”
-    Marta                                CARTABIA                                               ”
-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  ”
-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              ”
-    Giuliano                            AMATO                                                      ”
-    Silvana                              SCIARRA                                                  ”
-    Daria                                 de PRETIS                                                  ”
-    Nicolò                               ZANON                                                      ”
-    Franco                              MODUGNO                                               ”
-    Augusto Antonio             BARBERA                                                 ”
-    Giulio                               PROSPERETTI                                          ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.A., con ordinanza del 3 giugno 2015, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».
Il giudice a quo premette che nei confronti dell’imputato è stato emesso un decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e che l’imputato ha proposto opposizione senza chiedere i riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nell’udienza del 12 maggio 2015 l’imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando l’istanza di elaborazione del programma di trattamento presentata al competente ufficio di esecuzione penale esterna.
La messa alla prova dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un decreto penale di condanna, la richiesta avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposizione. Però, secondo il giudice rimettente, se la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse accolta, l’imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la messa alla prova. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che «la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso».
In particolare il giudice rimettente ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova è assimilabile ai riti alternativi e che per la sua richiesta il legislatore ha stabilito termini di decadenza ma non ha previsto «alcuno specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna».
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 3 Cost., perché darebbe luogo a una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti, come rileva il giudice rimettente, diversamente da quanto avviene per la sospensione del procedimento con messa alla prova, «[s]econdo il vigente codice di rito, l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di accedere ai riti alternativi ed all’oblazione: a) unitamente al decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1 lett. F e comma 2 c.p.p.); b) unitamente al decreto penale di condanna (art. 460 comma 1 lett. E c.p.p. e 141 comma 3disp. att. c.p.p.); c) unitamente al decreto di giudizio immediato (art. 456 comma 2 c.p.p. che non fa menzione dell’oblazione trattandosi di giudizio applicabile a delitti per i quali la stessa non è ammessa)».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
In primo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, non sarebbe configurabile la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto il legislatore può ben modulare le forme di esercizio del diritto di difesa secondo le caratteristiche dei vari riti e, quindi, stabilire diverse modalità di informazione in relazione ad essi.
L’indicazione contenuta nel decreto penale di condanna relativamente al termine per proporre opposizione sarebbe sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato, che può farsi assistere da un difensore e chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen.
In secondo luogo, non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento, considerata l’eterogeneità del nuovo istituto «rispetto ai veri e propri riti alternativi». Si tratta, infatti, di «un procedimento che – lungi dall’esser preordinato all’emissione di un giudizio sulla responsabilità del fatto-reato contestato all’imputato, – è diretto alla verifica della inutilità di formulare siffatto giudizio, in caso di esito positivo della messa alla prova dell’imputato».
3.– Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto concerne «una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna) la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».
La questione sarebbe, comunque, infondata, sia con riferimento all’art. 24 Cost., perché il decreto penale di condanna va notificato al difensore dell’imputato, che può così avvalersi della sua assistenza, sia con riferimento all’art. 3 Cost., stante l’eterogeneità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova «rispetto ai veri e propri riti alternativi».
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».
Secondo il giudice a quo, la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa impone che «la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso».
Invece, nel caso della messa alla prova, benché il procedimento sia assimilabile ai riti alternativi, e per la sua richiesta siano stabiliti termini di decadenza, il legislatore non ha previsto «alcuno specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna».
La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di chiedere, con l’atto di opposizione, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta e l’oblazione, ma non anche della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2.– La difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto, come avrebbe già rilevato questa Corte con l’ordinanza n. 485 del 1995, la questione si riferisce a «una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna) la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».
L’eccezione è infondata.
È vero che il decreto penale di condanna è emesso dal giudice per le indagini preliminari, e quindi in una fase processuale anteriore a quella dibattimentale nella quale si trova il giudizio a quo, ma è anche vero che, se la questione sollevata fosse accolta, in seguito all’opposizione proprio il giudice del dibattimento, davanti al quale l’imputato è stato citato, dovrebbe valutare, in base all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., l’eventuale nullità determinata dalla mancanza dell’avviso in questione (sentenza n. 148 del 2004) e la possibilità di rimettere in termini l’imputato per formulare la richiesta, altrimenti tardiva, di messa alla prova.
3.– Nel merito, la questione è fondata.
L’istituto della messa alla prova, introdotto con gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater cod. pen., «ha effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova» (sentenza n. 240 del 2015).
L’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedimentali dei vari riti, e la loro disciplina è «collegat[a] alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo» (sentenza n. 240 del 2015). Nel procedimento per decreto, la richiesta deve essere presentata con l’atto di opposizione.
Come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l’atto di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova.
A differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, l’art. 460, comma 1, cod. proc. pen. però, tra i requisiti del decreto penale di condanna, non prevede l’avviso all’imputato che ha facoltà, nel fare opposizione, di chiedere la messa alla prova.
4.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di riti alternativi «costituisce anch’essa una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (explurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)» (sentenza n. 237 del 2012).
Di conseguenza si è ritenuto che l’avviso all’imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisca «una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa» (sentenza n. 497 del 1995), e che la sanzione della nullità ex art 178, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nel caso di omissione dell’avviso prescritto, trovi «la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chieder[li]», se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza (sentenza n. 148 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 101 del 1997 e ordinanza n. 309 del 2005).
In particolare, come ha chiarito questa Corte, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, «[l]a violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta […] la violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148 del 2004). Non è invece necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere «all’interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore» (ordinanza n. 309 del 2005).
Il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo.
Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La censura relativa all’art. 3 Cost. rimane assorbita.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.
 
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