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Frode in processo e depistaggio nel codice penale
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016)
Art. 1
1. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da
tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o
un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.
Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale
nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e
depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati
dal loro ufficio o servizio.
La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da
sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque
anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). -
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e
375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e'
della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una
condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti
anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale,
dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375,
terzo comma,».
Art. 2
1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo
l'articolo 384-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli
articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di
impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in
relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280,
280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e
422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di
materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai
reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la
sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e
depistaggio e nell'individuazione degli autori».
Art. 3
1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375,
primo comma, lettera b), e».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2016
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