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Penale.it - Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI

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Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI
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Diritto penale ed Euro: le modifiche all'art. 435 c.p.

 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016)

                                 Art. 1 
 
 
         Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro 
                      contro la falsificazione 
 
  1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  453,  dopo  il  primo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «La stessa pena si  applica  a  chi,  legalmente  autorizzato  alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli  strumenti  o  dei
materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni. 
  La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso  legale
e il termine iniziale dello stesso e' determinato.»; 
    b) all'articolo 461, primo comma: 
      1) dopo la parola: «programmi» sono inserite  le  seguenti:  «e
dati»; 
      2) la parola: «esclusivamente» e' soppressa. 
  2. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole:  «perizia  nummaria»
sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 74, dopo  le  parole:  «e'  nominato»
sono inserite le seguenti: «consulente o». 
  3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo  2006,
n. 146,  dopo  le  parole:  «in  ordine  ai  delitti  previsti  dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,». 

                                Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 giugno 2016 

 

 
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