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In Gazzetta la legge su omicidio e lesioni "stradali". In vigore dal 25 marzo 2016
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016)
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la
morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a
sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici
anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu'
persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni
diciotto.
Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla
fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non
puo' essere inferiore a cinque anni».
2. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti:
«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a
taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al
conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali
stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente
si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e
comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le
circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). -
Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade
extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per
strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e
F-bis del medesimo comma 2».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo,
terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo
e terzo comma, e 589-bis»;
b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;
e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole:
«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono
soppresse;
f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e'
soppresso.
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel
massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di
cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del
codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli
accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione
correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o
irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2
e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di
urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati
per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono
all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio
ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o
accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se
la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da
compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore
dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa
comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano
le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le
quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la
convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al
giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato
avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono
sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e
5 dell'articolo 224-bis».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta
la seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e'
aggiunta la seguente:
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o
gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, del codice penale»;
c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma,
590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo
comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui
all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite
dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 589-bis del codice penale»;
e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui
all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite
dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 589-bis del codice penale»;
f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma
dell'articolo 590-bis del codice penale»;
g) all'articolo 552:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati
previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono
inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis
del medesimo codice»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati
previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono
inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis
del medesimo codice».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 189, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e'
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;
b) all'articolo 222:
1) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale
consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto
periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che
ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente
per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di
revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio
nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si
applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro
cui e' stata pronunciata la sentenza»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di
cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati
di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del
codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente
prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di
cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale,
l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano
decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni
nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per
i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis,
ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in
cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui
all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla
fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di
cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati
di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice
penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e'
raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza
condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e
c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del
presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici
anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli
obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta
un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale
valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma
2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento
informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495»;
c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e
3-ter dell'articolo 222»;
d) all'articolo 223, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono
inserite le seguenti: «, nonche' nei casi previsti dagli articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice
penale»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di
cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e
590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone,
ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la
sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino
ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non
definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente
di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo,
sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata
da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione,
ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un
provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale
valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.
L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento
informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495».
7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, le parole: «nonche' ad esclusione delle
fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di
fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono
soppresse.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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